Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2929

REGOLAMENTO (CE) N. 2929/94 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1994 che fissa gli aiuti per l' approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

GU L 308 del 2.12.1994, pp. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2929/oj

31994R2929

REGOLAMENTO (CE) N. 2929/94 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1994 che fissa gli aiuti per l' approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 02/12/1994 pag. 0004 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 63 pag. 0068
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 63 pag. 0068


REGOLAMENTO (CE) N. 2929/94 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1994 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione, del 28 novembre 1994, recante adozione del bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio (3) ha fissato, per il periodo dal 1o luglio 1994 al 30 giugno 1995, nell'allegato II, da un lato le quantità dei prodotti del settore delle carni suine che beneficiano del regime di approvvigionamento sotto forma di un esonero dal dazio all'importazione oppure di concessione di un aiuto, nonché il numero di riproduttori di razza pura della specie suina, originari della Comunità, che beneficiano dell'aiuto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago;

considerando che è opportuno fissare gli importi degli aiuti suddetti tenendo conto in particolare dei costi di approvvigionamento a partire dal mercato mondiale, delle condizioni connesse all'insularità delle Canarie, nonché dei prezzi di base praticati all'esportazione nei paesi terzi per gli animali o i prodotti esaminati;

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni prodotti agricoli sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94; che tale regolamento ha definito nuove modalità di gestione, in particolare, in materia di rilascio e di validità dei titoli, di pagamento degli aiuti, nonché di controllo delle operazioni commerciali nel quadro del regime specifico; che tali disposizioni sostituiscono le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 (6) e si applicano nei vari settori di mercato a partire dal 1o dicembre 1994;

considerando che occorre di conseguenza abrogare, a partire dalla stessa data, il regolamento (CEE) n. 1724/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le isole Canarie (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2387/94 (8);

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia alla data di entrata in vigore dei regolamenti che stabiliscono le modalità comuni di applicazione del regime, nonché il bilancio di approvvigionamento;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli importi degli aiuti per la fornitura alle isole Canarie di prodotti del settore delle carni suine provenienti dal mercato della Comunità, nel quadro del bilancio di approvvigionamento fissato dal regolamento (CE) n. 2883/94, sono fissati nell'allegato I.

I prodotti che beneficiano dell'aiuto sono designati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (9), in particolare nel settore 7 dell'allegato.

Articolo 2

L'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per la fornitura alle isole Canarie di riproduttori di razza pura della specie suina, originari della Comunità, nel quadro del bilancio di approvvigionamento stabilito dal regolamento (CE) n. 2883/94, è fissato nell'allegato II.

Articolo 3

Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2790/94.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1724/92 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(2) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

(3) GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

(4) GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

(5) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

(7) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 90.

(8) GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 97.

(9) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

Aiuti di cui all'articolo 1

"(in ecu/100 kg netto)"" ID="1">0203 21 10 000> ID="2">18"> ID="1">0203 22 11 100> ID="2">18"> ID="1">0203 22 19 100> ID="2">18"> ID="1">0203 29 11 100> ID="2">18"> ID="1">0203 29 13 100> ID="2">18"> ID="1">0203 29 15 100> ID="2">12"> ID="1">0203 29 55 120> ID="2">10"> ID="1">0203 29 55 190> ID="2">10"> ID="1">0203 29 55 311> ID="2">7"> ID="1">0203 29 55 391> ID="2">7"> ID="1">1601 00 10 100> ID="2">13"> ID="1">1601 00 91 100> ID="2">25"> ID="1">1601 00 99 100> ID="2">15"> ID="1">1602 20 90 100> ID="2">13"> ID="1">1602 41 10 100> ID="2">13"> ID="1">1602 41 10 210> ID="2">35"> ID="1">1602 41 10 290> ID="2">11"> ID="1">1602 42 10 100> ID="2">13"> ID="1">1602 42 10 210> ID="2">25"> ID="1">1602 42 10 290> ID="2">11"> ID="1">1602 49 11 110> ID="2">13"> ID="1">1602 49 11 190> ID="2">25"> ID="1">1602 49 13 110> ID="2">13"> ID="1">1602 49 13 190> ID="2">20"> ID="1">1602 49 15 110> ID="2">13"> ID="1">1602 49 15 190> ID="2">20"> ID="1">1602 49 19 110> ID="2">8"> ID="1">1602 49 19 190> ID="2">17"> ID="1">1602 49 30 100> ID="2">13"> ID="1">1602 49 50 100> ID="2">7 ""N.B.: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87.>

ALLEGATO II

Aiuti di cui all'articolo 2

"(in ecu/capo)"" ID="1">0103 10 00> ID="2">Riproduttori di razza pura della specie suina (1):"> ID="2">- animali maschi> ID="3">400"> ID="2">- animali femmine> ID="3">350""

>

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

Top