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Document 31994R2895

    REGOLAMENTO (CE) N. 2895/94 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1994 che ripristina la riscossione dei dazi doganali e recante cessazione delle imputazione al beneficio dei massimali tariffari applicabili nel 1994 a taluni prodotti tessili originari dell' Indonesia, della Tailandia e delle Filippine, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

    GU L 305 del 30.11.1994, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2895/oj

    31994R2895

    REGOLAMENTO (CE) N. 2895/94 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1994 che ripristina la riscossione dei dazi doganali e recante cessazione delle imputazione al beneficio dei massimali tariffari applicabili nel 1994 a taluni prodotti tessili originari dell' Indonesia, della Tailandia e delle Filippine, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 305 del 30/11/1994 pag. 0009 - 0011


    REGOLAMENTO (CE) N. 2895/94 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1994 che ripristina la riscossione dei dazi doganali e recante cessazione delle imputazione al beneficio dei massimali tariffari applicabili nel 1994 a taluni prodotti tessili originari dell'Indonesia, della Tailandia e delle Filippine, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 (2), in particolare l'articolo 12,

    considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1994, a ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; che, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il periodo preferenziale, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui massimali tariffari comunitari qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

    considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e origini indicati nella seguente tabella i massimali sono fissati ai livelli indicati nella tabella stessa; che alla data indicata le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione:

    "" ID="1">40.0150> ID="2">Indonesia> ID="3">1. 1. - 30. 6. 1994> ID="4">113 500 pezzi> ID="5">19. 5. 1994"> ID="3">1. 7. - 31. 12. 1994> ID="4">113 500 pezzi> ID="5">11. 10. 1994"> ID="1">40.0180> ID="2">Indonesia> ID="3">1. 1. - 30. 6. 1994> ID="4">56 t> ID="5">11. 4. 1994"> ID="3">1. 7. - 31. 12. 1994> ID="4">56 t> ID="5">14. 9. 1994"> ID="1">40.0180> ID="2">Tailandia> ID="3">1. 1. - 30. 6. 1994> ID="4">56 t> ID="5">12. 4. 1994"> ID="3">1. 7. - 31. 12. 1994> ID="4">56 t> ID="5">12. 10. 1994"> ID="1">40.0330> ID="2">Filippine> ID="3">1. 1. - 30. 6. 1994> ID="4">121 t> ID="5">18. 7. 1994"> ID="3">1. 7. - 31. 12. 1994> ID="4">121 t> ID="5">11. 10. 1994"> ID="1">40.0880> ID="2">Indonesia> ID="3">1. 1. - 30. 6. 1994> ID="4">4 t> ID="5">24. 6. 1994"> ID="3">1. 7. - 31. 12. 1994> ID="4">4 t> ID="5">11. 10. 1994">

    considerando che occorre ripristinare i dazi doganali e prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali per i prodotti in questione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. La riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il periodo del 1o luglio al 31 dicembre 1994, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella.

    2. Le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1994 con il regolamento (CEE) n. 3832/90 relativi ai prodotti indicati nella seguente tabella non sono più ammesse.

    "" ID="1">40.0150> ID="2">15> ID="3">6202 11 00> ID="4">Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)> ID="5">Indonesia"> ID="3">ex 6202 12 10"> ID="3">ex 6202 12 90"> ID="3">ex 6202 13 10"> ID="3">ex 6302 13 90"> ID="3">6204 31 00"> ID="3">6204 32 90"> ID="3">6204 33 90"> ID="3">6204 39 19"> ID="3">6210 30 00"> ID="1">40.0180> ID="2">18> ID="3">6207 11 00> ID="4">Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia> ID="5">Indonesia"> ID="3">6207 19 00> ID="5">Tailandia"> ID="3">6207 21 00"> ID="3">6207 22 00"> ID="3">6207 29 00"> ID="3">6207 91 "> ID="3">6207 92 00"> ID="3">6207 99 00"> ID="3">6208 11 00> ID="4">Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia"> ID="3">6208 19 10"> ID="3">6208 19 90"> ID="3">6208 21 00"> ID="3">6208 22 00"> ID="3">6208 29 00"> ID="3">6208 91 10"> ID="3">6208 91 90"> ID="3">6208 92 10"> ID="3">6208 92 90"> ID="3">6208 99 00"> ID="1">40.0330> ID="2">33> ID="3">5407 20 11> ID="4">Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia fabbricati con lamette o forme simili> ID="5">Filippine"> ID="3">6305 20 11"> ID="3">6305 31 99"> ID="1">40.0880> ID="2">88> ID="3">ex 6209 10 00> ID="4">Calze, calzini, esclusi quelli a maglia, altri accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébé), esclusi quelli a maglia> ID="5">Indonesia"> ID="3">ex 6209 20 00"> ID="3">ex 6209 30 00"> ID="3">ex 6209 90 00"> ID="3">ex 6217 10 00"> ID="3">ex 6217 90 00">

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

    Per la Commissione

    Karel VAN MIERT

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

    (2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

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