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Document 31994R2797

    REGOLAMENTO (CE) N. 2797/94 DEL CONSIGLIO del 14 novembre 1994 che stabilisce limiti quantitativi provvisori all' importazione nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (categoria 14 e categoria 17), della Repubblica d' Indonesia (categoria 23) e della Repubblica dell' India (categoria 23 e categoria 24)

    GU L 297 del 18.11.1994, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/01/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2797/oj

    31994R2797

    REGOLAMENTO (CE) N. 2797/94 DEL CONSIGLIO del 14 novembre 1994 che stabilisce limiti quantitativi provvisori all' importazione nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (categoria 14 e categoria 17), della Repubblica d' Indonesia (categoria 23) e della Repubblica dell' India (categoria 23 e categoria 24)

    Gazzetta ufficiale n. L 297 del 18/11/1994 pag. 0003 - 0005
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 33 pag. 0065
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 33 pag. 0065


    REGOLAMENTO (CE) N. 2797/94 DEL CONSIGLIO del 14 novembre 1994 che stabilisce limiti quantitativi provvisori all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (categoria 14 e categoria 17), della Repubblica d'Indonesia (categoria 23) e della Repubblica dell'India (categoria 23 e categoria 24)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

    visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 10 in combinato disposto con l'articolo 17,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3030/93 stabilisce le condizioni per l'istituzione di limiti quantitativi all'importazione di alcuni prodotti tessili originari di paesi terzi non soggetti a limiti quantitativi in virtù di un accordo tessile bilaterale;

    considerando che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili specificati in allegato e originari della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata « Cina »), della Repubblica d'Indonesia (in appresso denominata « Indonesia ») e della Repubblica dell'India (in appresso denominata « India ») hanno superato il livello di cui al paragrafo 1 dell'articolo suddetto e in combinato disposto con l'allegato IX del regolamento (CEE) n. 3030/93;

    considerando che il 28 ottobre 1994 è stata notificata alla Cina, all'Indonesia e all'India una richiesta di consultazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3030/93;

    considerando che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione ha chiesto alla Cina, all'Indonesia e all'India di limitare ai livelli precisati in allegato, per un periodo provvisorio di tre mesi a decorrere dalla data di notifica della richiesta di consultazioni, le loro esportazioni nella Comunità dei prodotti che rientrano nelle categorie interessate;

    considerando che, in attesa del risultato delle consultazioni richieste, è opportuno sottoporre provvisoriamente le importazioni dei prodotti delle categorie in questione ad un limite quantitativo identico a quello richiesto al paese fornitore;

    considerando che è opportuno applicare alle importazioni nella Comunità dei prodotti soggetti a limiti quantitativi le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 che si applicano alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V del regolamento suddetto;

    considerando che dai limiti quantitativi istituiti devono essere dedotti prodotti in questione esportati dalla Cina, dall'Indonesia e dall'India tra il 28 ottobre 1994 e la data di entrata in vigore del presente regolamento;

    considerando che l'instaurazione di detti limiti quantitativi non può tuttavia avere l'effetto di impedire l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dalla Cina, dall'Indonesia e dall'India prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

    considerando che sulle misure previste dal presente regolamento non è stato espresso parere favorevole dal comitato istituito del regolamento (CEE) n. 3030/93; che l'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento suddetto prevede che qualora le misure previste non siano conformi al parere del comitato o in difetto di parere, la Commissione presenti senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, l'importazione nella Comunità di taluni prodotti tessili appartenenti alle categorie di cui in allegato, originarie della Cina, dell'Indonesia e dell'India, è soggetta ai limiti quantitativi provvisori stabiliti nell'allegato stesso.

    Articolo 2

    1. Sono ammessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, purché sia presentata la polizza di carico o altro documento di trasporto comprovante l'effettiva spedizione prima di tale data.

    2. Le importazioni dei prodotti spediti verso la Comunità dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 che si applicano alle importazioni nella Comunità di prodotti soggetti ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato V di tale regolamento.

    3. Sono dedotti dai limiti quantitativi istituiti tutte le quantità di prodotti spediti verso la Comunità a decorrere dal 28 ottobre 1994 e immessi in libera pratica. Tuttavia, detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti in questione ma spediti dalla Cina, dall'Indonesia e dall'India prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica sino al 28 gennaio 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. BORCHERT

    (1) GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/94 della Commissione (GU n. L 29 del 2. 2. 1994, pag. 1).

    ALLEGATO

    "" ID="1">14> ID="2">6201 11 00> ID="3">Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)> ID="4">Cina> ID="5">1 000 pezzi> ID="6">2 112"> ID="2">ex 6201 12 10"> ID="2">ex 6201 12 90"> ID="2">ex 6201 13 10"> ID="2">ex 6201 13 90"> ID="2">6210 20 00"> ID="1">17> ID="2">6203 31 00> ID="3">Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali> ID="4">Cina> ID="5">1 000 pezzi> ID="6">2 095"> ID="2">6203 32 90"> ID="2">6203 33 90"> ID="2">6203 39 19"> ID="1">23> ID="2">5508 20 10> ID="3">Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto> ID="4">Indonesia> ID="5">tonnellate> ID="6">2 137"> ID="4">India> ID="6">1 835"> ID="2">5510 11 00"> ID="2">5510 12 00"> ID="2">5510 20 00"> ID="2">5510 30 00"> ID="2">5510 90 00"> ID="1">24> ID="2">6107 21 00> ID="3">Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo> ID="4">India> ID="5">1 000 pezzi> ID="6">5 935"> ID="2">6107 22 00"> ID="2">6107 29 00"> ID="2">6107 91 10"> ID="2">6107 91 90"> ID="2">6107 92 00"> ID="2">ex 6107 99 00"> ID="2">6108 31 10> ID="3">Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza"> ID="2">6108 31 90"> ID="2">6108 32 11"> ID="2">6108 32 19"> ID="2">6108 32 90"> ID="2">6108 39 00"> ID="2">6108 91 10"> ID="2">6108 91 90"> ID="2">6108 92 00"> ID="2">6108 99 10">

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