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Document 31994R2745

Regolamento (CE) n. 2745/94 della Commissione del 10 novembre 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1866/90 che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali

GU L 290 del 11.11.1994, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2745/oj

31994R2745

Regolamento (CE) n. 2745/94 della Commissione del 10 novembre 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1866/90 che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali

Gazzetta ufficiale n. L 290 del 11/11/1994 pag. 0004 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 62 pag. 0210
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 62 pag. 0210


REGOLAMENTO (CE) N. 2745/94 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1866/90 che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 (2), in particolare l'articolo 22,

considerando che, a norma dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2631/94 della Commissione (4), occorre redigere le previsioni pluriennali di spesa per alcune misure contemplate dall'obiettivo strutturale n. 5 a);

considerando che è quindi opportuno completare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 402/94 (6), prevedendo che, anche per i contributi comunitari fissati per l'intero periodo nelle decisioni relative alle previsioni delle spese a favore delle iniziative contemplate dai regolamenti indicati all'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91, gli importi e la ripartizione annua siano espressi in ecu, al prezzo dell'anno di ciascuna delle suddette decisioni, e siano soggetti all'indicizzazione utilizzata per i Fondi strutturali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1866/90 è sostituito dal seguente:

« Articolo 2

Redazione dei "quadri comunitari di sostegno", del "documento unico di programmazione", delle proposte di "iniziative comunitarie" e degli interventi strutturali comunitari a favore delle "azioni previste dall'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91"

Nei piani di finanziamento dei quadri comunitari di sostegno e dei documenti unici di programmazione gli importi sono espressi in ecu e non sono soggetti ad indicizzazione, fatto salvo il secondo comma.

Nelle decisioni della Commissione che approvano:

- i quadri comunitari di sostegno,

- il documento unico di programmazione,

- le previsioni delle spese a favore delle azioni contemplate dai regolamenti indicati all'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91,

e nelle decisioni che propongono agli Stati membri iniziative comunitarie, gli importi dei contributi comunitari decisi per l'intero periodo e la loro ripartizione annua sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno di ciascuna delle suddette decisioni e sono soggetti a indicizzazione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.

(3) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

(4) GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 41.

(5) GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.

(6) GU n. L 54 del 25. 2. 1994, pag. 9.

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