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Document 31994R2547

REGOLAMENTO (CE) N. 2547/94 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 1994 recante modifica del regolamento (CE) n. 1854/94 che stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio riguardo ai titoli di importazione del frumento di qualità

GU L 270 del 21.10.1994, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/03/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2547/oj

31994R2547

REGOLAMENTO (CE) N. 2547/94 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 1994 recante modifica del regolamento (CE) n. 1854/94 che stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio riguardo ai titoli di importazione del frumento di qualità

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 21/10/1994 pag. 0007 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 13 pag. 0049
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 13 pag. 0049


REGOLAMENTO (CE) N. 2547/94 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 1994 recante modifica del regolamento (CE) n. 1854/94 che stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio riguardo ai titoli di importazione del frumento di qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (1), in particolare l'articolo 7, lettera c),

considerando che il regolamento (CE) n. 1854/94 della Commissione (2) ha precisato le condizioni cui è subordinato il rilascio dei titoli di importazione nel quadro del contingente indetto dal regolamento (CE) n. 774/94; che l'importo della cauzione di buon fine prevista dal regolamento (CE) n. 1854/94 è pari all'importo del prelievo in vigore il giorno dell'importazione e, di conseguenza, non è prevista alcuna penalizzazione in caso di elusione delle condizioni specifiche di importazione previste per tale contingente; che, tenuto conto dei tempi necessari per la verifica della qualità minima del prodotto importato, conformemente alle disposizioni relative ai criteri di qualità e onde evitare speculazioni di ogni genere all'atto della presentazione delle domande di titolo di importazione, appare necessario aumentare l'importo della cauzione di buon fine; che, per gli stessi motivi, occorre adattare anche le disposizioni relative allo svincolo di tale cauzione; che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1854/94;

considerando che, in applicazione delle disposizioni vigenti, il primo termine per la presentazione di domande di titolo di importazione scade il 30 ottobre 1994; che è necessario applicare le disposizioni previste dal presente regolamento a tali domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1854/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:

« - di un impegno scritto del richiedente a depositare, non oltre la data del rilascio del titolo di importazione, una cauzione di importo pari a quello del prelievo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92, vigente il giorno della presentazione della domanda, maggiorato di 5 ECU per tonnellata, a garanzia del buon fine dell'esecuzione dell'importazione entro cinque giorni dalla data del rilascio del titolo; e ».

2) All'articolo 5, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« La cauzione a garanzia dell'importazione, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), terzo trattino, è svincolata su esibizione della prova che il frumento di cui trattasi è stato importato nei cinque giorni successivi alla data del rilascio del titolo di importazione e della prova della conformità della qualità del frumento importato alle disposizioni vigenti in materia. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 192 del 28. 7. 1994, pag. 31.

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