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Documento 31994R2476

    REGOLAMENTO (CE) N. 2476/94 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 1994 recante limitazione della validità dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del trattato

    GU L 264 del 14.10.1994, p. 9/10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Estatuto jurídico del documento Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 13/10/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2476/oj

    31994R2476

    REGOLAMENTO (CE) N. 2476/94 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 1994 recante limitazione della validità dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del trattato

    Gazzetta ufficiale n. L 264 del 14/10/1994 pag. 0009 - 0010
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 61 pag. 0121
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 61 pag. 0121


    REGOLAMENTO (CE) N. 2476/94 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 1994 recante limitazione della validità dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

    considerando che l'accordo GATT impone, per le merci non comprese nell'allegato II del trattato, l'obbligo di ridurre le spese per i prodotti agricoli che beneficiano di restituzione all'esportazione del 36 % in sei anni; che tale riduzione deve applicarsi, per la prima volta, per esercizi di bilancio con inizio il 16 ottobre 1995 e scadenza il 15 ottobre dell'anno successivo;

    considerando che appare necessario quantificare le spese di ognuno di questi esercizi di bilancio; che per poter operare tale calcolo, occorre accertarsi che i titoli rilasciati nel quadro dell'attuale regime siano utilizzati alle condizioni da esso previste; che, a tal fine, è necessario limitare al 15 ottobre 1995 la validità dei titoli rilasciati conformemente al regime attualmente in vigore; che il 14 e 15 ottobre 1995 non sono dei giorni lavorativi, bisogna limitare al 13 ottobre 1995 la durata di validità dei titoli rilasciati conformemente al regime attualmente in vigore;

    considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1223/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato (2), stabilisce la durata di validità dei titoli di fissazione anticipata; che detto regolamento dovrà d'ora in avanti tenere conto dell'accordo GATT;

    considerando che, qualora ci si avvalga di uno dei regimi previsti all'articolo 4 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 (4), si proroga, di fatto, la validità dei titoli; che è opportuno disporre che i prodotti posti in uno dei due regimi suddetti ne siano svincolati al più tardi il 13 ottobre 1995; che questa disposizione costituisce una deroga alle norme che stabiliscono il periodo durante il quale i prodotti possono essere sottoposti ad uno dei regimi suddetti;

    considerando che la misura prevista dal presente regolamento ha lo scopo di garantire una transizione armoniosa tra l'attuale regime ed il regime GATT; che essa non pregiudica il metodo di gestione dell'accordo GATT che verrà deciso; che, in tale contesto, saranno adottati provvedimenti quanto prima per evitare perturbazioni negli scambi;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei « problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II »,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I titoli di fissazione anticipata, richiesti secondo il regolamento (CE) n. 1223/94, la cui validità, conformemente all'articolo 4 di detto regolamento, superi la data del 15 ottobre 1995 è limitata al 13 ottobre 1995.

    Articolo 2

    I prodotti che, alla data del 13 ottobre 1995, si trovino sottoposti ad uno dei regimi previsti agli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, devono essere oggetto, entro questa data, della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (5).

    Articolo 3

    Allo scopo di evitare perturbazioni negli scambi, saranno, se del caso, adottate le altre misure necessarie per tener conto dei casi particolari relativi alle merci non comprese nell'allegato II del trattato, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica ai titoli chiesti a partire dalla data della sua entrata in vigore.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1994.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

    (2) GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 33.

    (3) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

    (4) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

    (5) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

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