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Document 31994R2416

    Regolamento (CE) n. 2416/94 della Commissione del 5 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 1098/94 che fissa le superfici di base regionali applicabili nel quadro del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

    GU L 258 del 6.10.1994, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2416/oj

    31994R2416

    Regolamento (CE) n. 2416/94 della Commissione del 5 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 1098/94 che fissa le superfici di base regionali applicabili nel quadro del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

    Gazzetta ufficiale n. L 258 del 06/10/1994 pag. 0011 - 0012
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 61 pag. 0101
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 61 pag. 0101


    REGOLAMENTO (CE) N. 2416/94 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 1098/94 che fissa le superfici di base regionali applicabili nel quadro del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94 (2), in particolare gli articoli 12 e 16,

    considerando che, a seguito delle domande presentate dal Regno Unito e dal Belgio, occorre fissare una nuova ripartizione delle superfici di base conformemente ai piani di regionalizzazione di tali Stati membri, senza tuttavia modificare la superficie di base totale degli stessi; che contemporaneamente è opportuno riservare un trattamento specifico al granturco dolce nel Regno Unito, allo scopo di inserire tale cereale nella superficie di base relativa a « tutte le colture »;

    considerando che i produttori degli Stati membri suddetti sono stati informati dalle autorità nazionali del fatto che i piani di regionalizzazione sarebbero stati modificati; che è opportuno quindi applicare la nuova ripartizione a partire dalla campagna 1994/1995;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione misto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1098/94 della Commissione (3), le cifre relative alle regioni del « Belgio » e del « Regno Unito » sono sostituite dalle cifre indicate nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dalla campagna 1994/1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

    (2) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 7.

    (3) GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 12.

    ALLEGATO

    Superfici di base

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    (1) Escluso il granturco dolce. »

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