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Document 31994R2246

    REGOLAMENTO (CE) N. 2246/94 DELLA COMMISSIONE del 16 settembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2780/92 relativo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell' ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

    GU L 242 del 17.9.1994, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2246/oj

    31994R2246

    REGOLAMENTO (CE) N. 2246/94 DELLA COMMISSIONE del 16 settembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2780/92 relativo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell' ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

    Gazzetta ufficiale n. L 242 del 17/09/1994 pag. 0001 - 0001
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 61 pag. 0050
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 61 pag. 0050


    REGOLAMENTO (CE) N. 2246/94 DELLA COMMISSIONE del 16 settembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2780/92 relativo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4 e l'articolo 12,

    considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, la Commissione può decidere che talune varietà di frumento duro siano escluse dal beneficio del supplemento previsto all'articolo 4, paragrafi 3 e 4; che, in assenza di una simile decisione, le varietà precedentemente escluse per ragioni qualitative dagli Stati membri diventano ammissibili; che, per evitare il rischio che si sviluppi la produzione di tali varietà di qualità inferiore, è opportuno prorogare, per il 1995/1996 l'esclusione già prevista dal regolamento (CEE) n. 2780/92 della Commissione (3);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2780/92, i termini « per la campagna 1994/1995 » sono sostituiti dai termini « per la campagna 1995/1996 ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

    (2) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 7.

    (3) GU n. L 281 del 25. 9. 1992, pag. 5.

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