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Document 31994R1999

    Regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan

    GU L 201 del 4.8.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1999/oj

    31994R1999

    Regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan

    Gazzetta ufficiale n. L 201 del 04/08/1994 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 32 pag. 0119
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 32 pag. 0119


    REGOLAMENTO (CE) N. 1999/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare gli articoli 5 e 6,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), in particolare l'articolo 12,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6 e l'articolo 7, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5 e l'articolo 7, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (5), in particolare l'articolo 35,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che occorre prevedere la messa a disposizione per le popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan, di prodotti agricoli al fine di migliorare le condizioni di rifornimento, tenendo conto delle diversità delle situazioni locali e, al contempo, non compromettendo l'evoluzione verso un approvvigionamento secondo le regole del mercato;

    considerando che la Comunità dispone di prodotti agricoli all'ammasso in seguito a misure di intervento e che, in via eccezionale, occorre smaltire questi prodotti per realizzare l'azione prevista;

    considerando che occorre controllare la corretta destinazione dei prodotti agricoli forniti a titolo di queste azioni;

    considerando che spetta alla Commissione fissare le modalità di applicazione di queste azioni;

    considerando che, tenuto conto della situazione di assoluto bisogno, tali prodotti devono giungere alle popolazioni interessate non appena possibile; che occorre che le operazioni siano iniziate immediatamente e che le spese relative siano pagate dal FEAOG, sezione garanzia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si procede, nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad azioni con una fornitura gratuita a favore delle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan di prodotti agricoli da determinare, disponibili in seguito a misure di intervento.

    Articolo 2

    1. I prodotti sono forniti tali e quali o dopo trasformazione.

    2. Le azioni possono anche riguardare prodotti alimentari disponibili o che possono essere ottenuti sul mercato tramite la fornitura mediante pagamento di prodotti che provengono dalle scorte di intervento appartenenti allo stesso gruppo di prodotti.

    3. Le spese di fornitura, tra cui il trasporto e, se necessario, la trasformazione sono determinate mediante gara o, per ragioni legate all'urgenza o a difficoltà di inoltro, licitazione privata.

    4. I prodotti inviati in applicazione del presente regolamento non beneficiano delle restituzioni applicabili all'esportazione per i prodotti agricoli.

    5. Le spese di trasporto sono pagate dalla Comunità, sempreché i beneficiari non prendano essi stessi a carico i prodotti della Comunità.

    6. Fatto salvo il paragrafo 7, i prodotti potranno essere venduti, con accordo tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati interessati, ad un prezzo che permetta di non perturbare il mercato e costituire un fondo di contropartita al fine di aiutare i più bisognosi.

    7. Se la fornitura comporta eccezionalmente la distribuzione gratuita a gruppi particolari di popolazioni beneficiarie, le spese corrispondenti sono prese a carico secondo le procedure abituali dell'aiuto di emergenza.

    Articolo 3

    Le spese di tali azioni sono limitate a 165 milioni di ECU iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    1. La Commissione è incaricata dell'esecuzione delle azioni oltre che del controllo delle operazioni di consegna.

    2. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati.

    Articolo 5

    Il valore di contabilizzazione dei prodotti agricoli ceduti, che provengono dalle scorte d'intervento, è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Th. WAIGEL

    (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1).

    (2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9).

    (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 21).

    (4) GU n. 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27).

    (5) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26).

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