Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1959

REGOLAMENTO (CE) N. 1959/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2780/92 relativo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell' ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

GU L 198 del 30.7.1994, p. 93–95 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1959/oj

31994R1959

REGOLAMENTO (CE) N. 1959/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2780/92 relativo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell' ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 30/07/1994 pag. 0093 - 0095
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0053
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0053


REGOLAMENTO (CE) N. 1959/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2780/92 relativo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che i pagamenti compensativi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 devono essere limitati a talune superfici da definirsi;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92 determina i terreni ammissibili ai pagamenti compensativi; che, affinché sia tenuto conto di situazioni particolari che potrebbero avere conseguenze troppo gravose, detto articolo ha previsto talune deroghe che gli Stati membri debbono gestire in base alle loro situazioni specifiche; che l'applicazione di tali deroghe può, tuttavia, diminuire l'efficacia del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92; che, per ridurre tale rischio, occorre prevedere misure adeguate che consentano di mantenere immutata la quantità complessiva dei terreni ammissibili ovvero di evitarne un aumento significativo;

considerando che, in questo ambito, talune colture pluriennali devono essere considerate incluse nell'avvicendamento, alla stessa stregua delle colture annue non cerealicole oleaginose o proteaginose; che occorre stabilire un elenco di tali colture pluriennali;

considerando che, nello stesso contesto, le superfici per cui è in atto un programma di ristrutturazione possono essere prese in considerazione anche ai fini della concessione di pagamenti compensativi; che è necessario definire il concetto di programma di ristrutturazione;

considerando che la nozione di aumento significativo della superficie agricola ammissibile deve essere definita in funzione dell'esigenza di prevenire l'applicazione di sanzioni collettive per il superamento della superficie di base;

considerando che i terreni resi liberi successivamente al 31 dicembre 1991, nel quadro di piani per l'estirpazione dei vigneti approvati per la campagna 1991/1992 a norma del regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1990/93 (4), e del regolamento (CEE) n. 2239/86 del Consiglio, del 14 luglio 1986, relativo ad un'azione specifica per il miglioramento delle strutture vitivinicole in Portogallo (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3208/88 (6), debbono essere equiparati a quelli su cui l'estirpazione era stata effettuata anteriormente a tale data;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2780/92 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1145/94 (8);

considerando che l'applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento non può in alcun caso comportare un aumento della superficie di base;

considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati non ha emesso alcun parere nel termine previsto dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2780/92 è così modificato:

1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92, negli allegati I, II e III sono riportate le definizioni di pascoli permanenti, di colture permanenti e di seminativi pluriennali, nonché di programma di ristrutturazione.

Restano ammissibili i terreni che hanno beneficiato di uno dei regimi d'aiuto previsti dal titolo I del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (9) o dal regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio (10).

2. La superficie dei terreni dichiarati ammissibili dagli Stati membri nel quadro di un determinato programma di ristrutturazione non può superare di oltre il 5 % quella dei terreni dichiarati inammissibili nel quadro dello stesso programma.

Nel valutare tale aumento non viene tenuto conto:

- nei nuovi Laender tedeschi, di 2 500 ha soggetti a ristrutturazione dei terreni agricoli per il periodo dal 1o gennaio 1992 al 30 giugno 1992 e coltivati a seminativi per il raccolto 1993;

- dei terreni residui soggetti piani di estirpazione di vigneti per la campagna 1991/1992 approvati prima del 31 dicembre 1991 a norma dei regolamenti (CEE) n. 1442/88 (11)() e (CEE) n. 2239/86 del Consiglio (12)() ed attuati entro i termini previsti degli stessi regolamenti.

3. In applicazione dell'articolo 9, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, gli Stati membri possono dichiarare ammissibili nuove superfici, a titolo temporaneo o a titolo definitivo, entro il limite dello 0,1 % della propria superficie di base totale.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco annuo delle autorizzazioni rilasciate in applicazione del primo comma, che indichi il numero di agricoltori, le superfici corrispondenti ed i motivi.

In casi specifici debitamente motivati, il limite stabilito al primo comma può essere riveduto con la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 (13)().

4. Per l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 9, quarto comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano debitamente motivato.

Se la Commissione non muove obiezioni entro il 31 luglio dello stesso anno, il piano si considera approvato.

Piani di ristrutturazione possono tuttavia essere introdotti fino al 15 settembre 1994 (per il raccolto 1994). Il piano si considera approvato se la Commissione non muove obiezioni entro il termine di un mese.

»

2) L'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, una superficie coltivata a cereali o a lino da olio deve essere completamente seminata conformemente alle norme localmente riconosciute e mantenuta in condizioni normali di crescita almeno fino all'inizio dello stadio della fioritura. »

3) L'allegato è sostituito dagli allegati al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

(2) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 7.

(3) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.

(4) GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 7.

(5) GU n. L 196 del 18. 7. 1986, pag. 1.

(6) GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 5.

(7) GU n. L 281 del 25. 9. 1992, pag. 5.

(8) GU n. L 128 del 20. 5. 1994, pag. 8.

(9) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

(10) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 17.

(11)() GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.

(12)() GU n. L 196 del 18. 7. 1986, pag. 1.

(13)() GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

ALLEGATO I

PASCOLI PERMANENTI, COLTURE PERMANENTI I. Pascoli permanenti

Terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati in modo permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee, seminate o naturali.

II. Colture permanenti

Colture esclusi dall'avvicendamento, diverse dai pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti raccolti, ad eccezione dei seminativi pluriennali di cui all'allegato II.

ALLEGATO II

SEMINATIVI PLURIENNALI

"" ID="1">0709 10 00> ID="2">Carciofi"> ID="1">0709 20 00> ID="2">Asparagi"> ID="1">ex 0709 90 90> ID="2">Rabarbaro"> ID="1">0810 20 > ID="2">Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi"> ID="1">0810 30 > ID="2">Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uva spina"> ID="1">0810 40 > ID="2">Mirtilli rossi, mirtilli neri e altri frutti del genere Vaccinium">

ALLEGATO III

PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE Con programma di ristrutturazione si intende la modifica della struttura e/o della superficie ammissibile di un'azienda imposta dai pubblici poteri.

Top