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Document 31994R1921

REGOLAMENTO (CE) N. 1921/94 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

GU L 198 del 30.7.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995; abrog. impl. da 395R0538

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1921/oj

31994R1921

REGOLAMENTO (CE) N. 1921/94 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 30/07/1994 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 32 pag. 0112
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 32 pag. 0112


REGOLAMENTO (CE) N. 1921/94 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) 3420/83 (1), ha assoggettato l'importazione di un numero limitato di prodotti originari della Repubblica popolare cinese ai contingenti quantitativi comunitari elencati nell'allegato II del regolamento suddetto, data la sensibilità di determinati settori dell'industria comunitaria;

considerando che il Consiglio, nel fissare il livello di tali contingenti, ha cercato di individuare un certo equilibrio tra una tutela appropriata dei settori dell'industria comunitaria interessata e il mantenimento, tenuto conto dei diversi interessi in causa, di un livello di commercio accettabile con la Repubblica popolare cinese;

considerando tuttavia che, per quanto riguarda i giocattoli di cui al codice NC 9503 41, l'applicazione e la gestione dei contingenti hanno evidenziato che per il 1994 tale obiettivo non è raggiunto in maniera del tutto soddisfacente; che si sono effettivamente verificate perturbazioni degli scambi commerciali con la Repubblica popolare cinese che hanno interessato l'attività dei settori economici comunitari legati all'importazione, la commercializzazione e la trasformazione dei giocattoli originari di tale paese e che hanno determinato difficoltà economiche;

considerando che in tale situazione, al fine di agevolare la transizione dal regime di importazione preesistente e quello stabilito dal regolamento (CE) n. 519/94, appare opportuno adeguare i contingenti in questione aumentandoli in maniera appropriata per il 1994 senza escludere un riesame della situazione;

considerando che gli importi per i quali i contingenti applicabili nel 1994 sono aumentati devono essere attribuiti agli importatori senza indugio, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 la cifra « 158 965 083 ECU » nella colonna « contingenti (dal 15 marzo al 31 dicembre 1994) » di cui al codice SA/NC 9503 41 è sostituita con la cifra « 204 500 000 ECU ».

Articolo 2

Gli importi supplementari relativi ai contingenti per il 1994 sono attribuiti integralmente agli importatori senza indugio, in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 520/94.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

F.-CH. ZEITLER

(1) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.

(2) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

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