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Document 31994R1827
Council Regulation (EC) No 1827/94 of 18 July 1994 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for rum, tafia and arrack originating in the overseas countries and territories (OCT) associated with the European Community (1994 to 1995)
Regolamento (CE) n. 1827/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l' arak, originari dei paesi e territori d' oltremare associati alla Comunità europea (PTOM) (1994-1995)
Regolamento (CE) n. 1827/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l' arak, originari dei paesi e territori d' oltremare associati alla Comunità europea (PTOM) (1994-1995)
GU L 191 del 27.7.1994, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995
Regolamento (CE) n. 1827/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l' arak, originari dei paesi e territori d' oltremare associati alla Comunità europea (PTOM) (1994-1995)
Gazzetta ufficiale n. L 191 del 27/07/1994 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 12 pag. 0152
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 12 pag. 0152
REGOLAMENTO (CE) N. 1827/94 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1994 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l'arak, originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità europea (PTOM) (1994-1995) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (1), in particolare l'allegato V, vista la proposta della Commissione, considerando che l'allegato V della decisione 91/482/CEE prevede che il rum, il tafia e l'arak siano ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali nei limiti di un contingente tariffario comunitario; considerando che la Comunità fissa ogni anno fino al 31 dicembre 1995 le quantità che possono essere importate in esenzione dei dazi doganali; che a termini del suddetto allegato, il volume del contingente per gli anni 1994 e 1995 sarà quello dell'anno precedente, aumentato di 1 740 hl di alcole puro; considerando che il volume del contingente tariffario annuale per il periodo dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1994 ammonta a 15 000 hl d'alcole puro; che esso deve essere aumentato di 870 hl di alcole puro per il secondo semestre del 1994 e di 870 hl di alcole puro per il primo semestre del 1995; che il volume del contingente tariffario annuale per il periodo dal 1o luglio 1994 al 30 giugno 1995 deve essere fissato a 16 740 hl di alcole puro; considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che spetta alla Comunità decidere l'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che, tuttavia, nullo osta a che, per garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali le quantità necessari corrispondenti alle effettive importazioni; che, tuttavia, tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che, in particolare, deve poter seguire lo stato di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Dal 1o luglio 1994 al 30 giugno 1995 i prodotti designati qui di seguito, originari dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) associati alla Comunità europea, sono ammessi all'importzaione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, nei limiti del contingente tariffario indicato a lato: "" ASSV="04" ID="1">09 1621> ID="2">2208 40 10> ASSV="04" ID="3">Rum, tafia e arak> ASSV="04" ID="4">16 740> ASSV="04" ID="5">esenzione"> ID="2">2208 40 90"> ID="2">2208 90 11"> ID="2">2208 90 19"> 2. Le regole di origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle enunciate nell'allegato II della decisione 91/482/CEE. Articolo 2 Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurare la gestione efficace del contingente stesso. Articolo 3 Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio del regime preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno. Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione. I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente. L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati. Articolo 4 Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente nella misura in cui il saldo del volume contingentale lo consente. Articolo 5 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1994. Per il Consiglio Il Presidente K. KINKEL (1) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.