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Document 31994R1690
Commission Regulation (EC) No 1690/94 of 12 July 1994 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EEC) No 3759/92 as regards the granting of private storage aid for certain fishery products
Regolamento (CE) n. 1690/94 della Commissione, del 12 luglio 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, riguardo alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca
Regolamento (CE) n. 1690/94 della Commissione, del 12 luglio 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, riguardo alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca
GU L 179 del 13.7.1994, pp. 4–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000; abrogato da 300R2813
Regolamento (CE) n. 1690/94 della Commissione, del 12 luglio 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, riguardo alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 179 del 13/07/1994 pag. 0004 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 6 pag. 0093
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 6 pag. 0093
REGOLAMENTO (CE) N. 1690/94 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1994 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, riguardo alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede la possibilità di concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto all'ammasso privato per i prodotti che figurano nell'allegato II dello stesso regolamento; che, in base all'esperienza acquisita, le disposizioni d'applicazione del meccanismo in parola, così come definite dal regolamento (CEE) n. 2415/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3516/93 (4), vanno chiarite e semplificate per accrescerne l'efficacia e per agevolarne l'applicazione da parte delle organizzazioni di produttori; che il presente regolamento deve pertanto sostituire il regolamento (CEE) n. 2415/89; considerando che l'aiuto all'ammasso privato può essere concesso allorché i prezzi medi spuntati durante un periodo significativo sono inferiori ai livelli fissati; che per poter fissare detti prezzi, è necessario definire la nozione di prezzo di vendita realizzato dalle organizzazioni di produttori o da loro membri nell'ambito del presente regime; considerando che è opportuno determinare il periodo significativo da prendere in considerazione per la valutazione del mercato di cui trattasi; considerando che, per contribuire a garantire la qualità dei prodotti e lo smercio degli stessi sul mercato, è opportuno definire le condizioni cui devono soddisfare le operazioni che beneficiano dell'aiuto, nonché le condizioni di ammasso e di reimmissione sul mercato; considerando che è opportuno definire le spese tecniche e finanziarie relative all'ammasso; considerando che è opportuno determinare il periodo di ammasso preso in considerazione per la concessione dell'aiuto; considerando che, per rendere più efficienti i controlli, i destinatari dell'aiuto tengono una contabilità « di magazzino »; che in quest'ultima devono figurare tutte le indicazioni necessarie ai fini del controllo; considerando che è opportuno stabilire le modalità di presentazione delle domande di versamento dell'aiuto all'ammasso privato; considerando che è altresì opportuno stabilire le modalità di concessione degli anticipi e fissare l'importo della relativa cauzione; considerando che è opportuno prevedere che un'infrazione di portata limitata alla normativa sull'aiuto all'ammasso privato non comporti la perdita totale del diritto all'aiuto ma soltanto la riduzione forfettaria dello stesso; che occorre peraltro prevedere le conseguenze di un'infrazione grave o di un'intenzione fraudolenta; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3759/92, in appresso denominato « regolamento di base ». Articolo 2 La concessione dell'aiuto all'ammasso privato, la sua durata, i prodotti a cui si applica e l'importo relativo sono decisi con regolamento adottato secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento di base, quando si constata che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del medesimo. Articolo 3 1. Per determinare i prezzi medi di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento di base, vengono presi in considerazione i prezzi di vendita fatturati dalle organizzazioni di produttori o dai loro aderenti all'atto della prima vendita nella Comunità. Tale prezzo di vendita è determinato: - merce a bordo, nave al molo per i prodotti venduti all'atto dello sbarco, - merce in magazzino, per i prodotti venduti dopo l'ammasso dall'organizzazione di produttori o dai suoi aderenti. 2. Il periodo significativo di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento di base è pari ad almeno sette giorni successivi di mercato per il prodotto in oggetto. Articolo 4 1. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato è fissato forfettariamente per unità di peso netto dei prodotti immessi in ammasso e per ogni mese civile del periodo di concessione dell'aiuto. Esso è calcolato in base alle spese tecniche e agli interessi relativi alle operazioni indispensabili per l'ammasso dei prodotti in oggetto, rilevati nella Comunità nel corso degli ultimi sei mesi che precedono la concessione dell'aiuto di cui trattasi, senza tener conto delle spese più elevate. Per i periodi di ammasso superiori a un mese, l'importo è fissato in modo decrescente in base ai costi di ammasso mensili. 2. Le spese tecniche sono costituite dai costi seguenti: - energia, - manodopera impiegata per le operazioni di entrata in ammasso e di uscita dall'ammasso, - imballaggio diretto. Gli interessi sono determinati in base alla media dei costi finanziari relativi nella Comunità per il capitale immobilizzato corrispondente al valore dei quantitativi ammassati, calcolato in base al prezzo d'orientamento di cui all'articolo 9 del regolamento di base. Articolo 5 Per poter beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato nel corso di una determinata campagna di pesca, l'organizzazione di produttori adotta, per iscritto e prima dell'inizio della campagna di pesca considerata, le misure in materia di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base, le quali assicurino che la totalità delle catture dei suoi membri sia messa in vendita: - tramite l'organizzazione di produttori, o - in base a regole comuni preventivamente definite dall'organizzazione di produttori. Articolo 6 Possono beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato solo i prodotti di qualità sana, leale e mercantile e che, non essendo stati venduti: a) per quanto concerne l'ammasso: - sono o sono stati ammassati durante un periodo minimo di quindici giorni dalla data d'inizio dell'ammasso; - sono o sono stati conservati in condizioni tali da garantirne la qualità inalterata. A tal fine, l'ammasso dev'essere effettuato in impianti appropriati in cui la temperatura di ammasso non può superare 21 °C, fatte salve le disposizioni nazionali o le regole commerciali più restrittive vigenti negli Stati membri; - sono o sono stati ammassati in partite omogenee di almeno 5 t, o 1 t per i gamberetti della famiglia Penaeidae, e separate dagli altri prodotti. L'individuazione dei quantitativi ammassati viene effettuata mediante apposizione sugli imballaggi o sulle casse di un'etichetta che indica segnatamente il peso netto, la data d'inizio dell'ammasso, il tipo del prodotto e il numero della partita. b) per quanto concerne la reimmissione sul mercato, sono o sono stati reimmessi sul mercato in partite omogenee relativamente alla specie, alla presentazione e all'imballaggio, secondo le disposizioni vigenti nei singoli Stati membri per quanto concerne la commercializzazione dei prodotti destinati al consumo umano. Articolo 7 1. Per poter beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato, l'organizzazione di produttori notifica per iscritto alle autorità competenti dello Stato membro da cui dipende: - i quantitativi, chiaramente individuati, entrati all'ammasso, e quelli reimmessi sul mercato; - il luogo di ammasso e le date previste per l'inizio e la fine dell'ammasso. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono notificate agli Stati membri entro i cinque giorni successivi alla data d'inizio o di fine dell'ammasso. Articolo 8 Il diritto all'aiuto all'ammasso privato per il primo mese si considera acquisito per i quantitativi conformi alle condizioni minime di ammasso di cui all'articolo 6, lettera a). Per i mesi successivi, il diritto all'aiuto è calcolato proporzionalmente alla durata effettiva dell'ammasso, sulla base di una trentesima parte dell'importo dell'aiuto per giorno di ammasso. Il secondo mese di ammasso inizia trenta giorni dopo la data di inizio dell'ammasso. Articolo 9 1. Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema di controllo idoneo ad assicurare che i prodotti per i quali è chiesto l'aiuto abbiano diritto a beneficiarne. 2. Ai fini del controllo, i destinatari dell'aiuto tengono quotidianamente una contabilità di magazzino e comunicano mensilmente alle autorità competenti dello Stato membro le informazioni necessarie per il controllo. 3. Gli elementi che devono figurare nella contabilità di magazzino e le informazioni che devono essere comunicate alle autorità competenti sono stabiliti dallo Stato membro. 4. Se un'organizzazione di produttori affida a un operatore indipendente il compito di ammassare i prodotti di cui trattasi, tale operatore deve tenere una contabilità di magazzino conforme al disposto del paragrafo 2. Articolo 10 1. L'aiuto all'ammasso privato viene versato all'organizzazione di produttori interessata soltanto previo accertamento, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, che i quantitativi per i quali è stato chiesto l'aiuto; - non superano i limiti di cui all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento di base, - sono stati ammassati e reimmessi sul mercato secondo le modalità prescritte dal presente regolamento. 2. La domanda di versamento dell'aiuto all'ammasso privato viene presentata dall'organizzazione di produttori interessata alle autorità competenti dello Stato membro entro i quattro mesi dalla fine del periodo di ammasso stabilito a norma dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento di base. Gli elementi che devono figurare nella domanda sono stabiliti dallo Stato membro. 3. Su richiesta dell'organizzazione di produttori interessata, lo Stato membro concede un anticipo sull'aiuto all'ammasso privato per i quantitativi e per il periodo notificati a norma dell'articolo 7, a condizione che l'organizzazione di produttori costituisca una cauzione pari almeno al 105 % dell'importo anticipato. Il saldo dell'aiuto all'ammasso privato viene versato al più presto dallo Stato membro, dopo aver accertato che l'organizzazione di produttori interessata ha il diritto di beneficiarne. Articolo 11 1. Nel caso d'infrazione di portata limitata al regime dell'aiuto all'ammasso privato commessa da un'organizzazione di produttori o da un suo aderente, lo Stato membro interessato, che consideri provata, da parte di detta organizzazione, l'assenza d'intento fraudolento o di grave negligenza, trattiene un importo pari al 10 % della soglia minima dei prezzi di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento di base, applicata ai quantitativi interessati ammissibili all'aiuto. L'importo trattenuto è accreditato al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). 2. Nel caso d'infrazione del regime dell'aiuto all'ammasso privato commessa con intenzione fraudolenta o per negligenza grave da parte di un'organizzazione di produttori o da un suo aderente nessun aiuto è concesso all'organizzazione di produttori interessata per la campagna di pesca in corso e per la campagna successiva. La cauzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3 viene incamerata. 3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione i casi di applicazione dei paragrafi 1 e 2. Articolo 12 I controlli effettuati conformemente all'articolo 9 formano oggetto di una relazione sulla natura e l'entità delle verifiche effettuate, la quale viene trasmessa alla Commissione a corredo della domanda di pagamento dell'aiuto all'ammasso privato. Articolo 13 Il regolamento (CEE) n. 2415/89 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 1995. Articolo 14 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1994. Per la Commissione Yannis PALEOKRASSAS Membro della Commissione (1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1. (3) GU n. L 228 del 5. 8. 1989, pag. 10. (4) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 10.