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Document 31994R1639
Commission Regulation (EC) No 1639/94 of 5 July 1994 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature
Regolamento (CE) n. 1639/94 della Commissione, del 5 luglio 1994, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CE) n. 1639/94 della Commissione, del 5 luglio 1994, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 172 del 7.7.1994, p. 8–9
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In force
Regolamento (CE) n. 1639/94 della Commissione, del 5 luglio 1994, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Gazzetta ufficiale n. L 172 del 07/07/1994 pag. 0008 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 12 pag. 0107
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 12 pag. 0107
REGOLAMENTO (CE) N. 1639/94 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 1994 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento; considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci; considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1994. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 103 del 22. 4. 1994, pag. 5. ALLEGATO "" ID="1">Emulsione acquosa di bitume naturale, contenente circa 70 % di bitume, 30 % d'acqua e 0,2 % di un agente tensioattivo che facilita la formazione dell'emulsione in parola> ID="2">2714 90 00> ID="3">La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2714 e 2714 90 00"> ID="1">L'emulsione in acqua è operata per agevolare il trasporto del bitume"> ID="1">Il prodotto è impiegato come combustibile con l'ausilio di speciali bruciatori: l'acqua è eliminata per evaporazione prima della combustione del bitume">