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Document 31994R1482
Commission Regulation (EC) No 1482/94 of 27 June 1994 amending Regulation (EEC) No 1393/94 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in the Netherlands
REGOLAMENTO (CE) N. 1482/94 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1393/94 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carne suine nei Paesi Bassi
REGOLAMENTO (CE) N. 1482/94 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1393/94 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carne suine nei Paesi Bassi
GU L 159 del 28.6.1994, pp. 51–52
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 21/07/1994; abrog. impl. da 394R1794
REGOLAMENTO (CE) N. 1482/94 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1393/94 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carne suine nei Paesi Bassi
Gazzetta ufficiale n. L 159 del 28/06/1994 pag. 0051 - 0052
REGOLAMENTO (CE) N. 1482/94 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1393/94 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carne suine nei Paesi Bassi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 20, considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni del Belgio situate alla frontiera con i Paesi Bassi, la Commissione ha adottato, con il regolamento (CE) n. 1393/94 (3), misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine per le zone di sorveglianza situate nei Paesi Bassi; considerando che è necessario adattare il prezzo d'acquisto dei suini pesanti alla situazione attuale del mercato per tener conto della diminuzione dei prezzi di mercato; considerando che, in seguito all'insorgenza di nuovi casi di peste suina classica in Belgio, all'inizio di giugno del 1994 le autorità olandesi hanno esteso le restrizioni veterinarie e commerciali a una nuova zona; che, a partire dal 20 giugno 1994, occorre applicare agli animali provenienti da questa zona il regime di acquisto fissato dal regolamento (CE) n. 1393/94; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1393/94 è modificato come segue: 1) All'articolo 4, paragrafo 1, gli importi di « 115 ECU » e « 105 ECU » sono sostituiti, rispettivamente, da « 98 ECU » e « 89 ECU ». 2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 28 giugno 1994. Tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 2 si applicano a decorrere dal 20 giugno 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12. (3) GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 27. ALLEGATO « ALLEGATO La zona della provincia di "Zeelande" è delimitata come segue: dal cippo di confine n. 358 seguire "de Damsche Vaart" in direzione nord-est fino all'incrocio con la N 58; la N 58 in direzione est fino all'incrocio con la N 61 nel comune di Schoondijke; seguire la N 61 in direzione sud-est fino all'incrocio con la "Statendijk 1"; la Statendijk 1 fino all'incrocio con la "Molentje"; la Molentje fino all'incrocio con la "Oranjedijk"; la Oranjedijk fino all'incrocio con la "Mauritsweg"; la Mauritsweg fino all'incrocio con la "Zachariasweg"; la Zachariasweg fino all'incrocio con la "Driewegenweg"; la Driewegenweg fino alla "Schorerweg"; la Schorerweg fino all'incrocio con la "Hoofdplaatseweg" e la "Driewegenweg"; la Driewegenweg in direzione sud-est fino all'incrocio con la N 61; la N 61 in direzione est fino all'incrocio con il canale "Isabella"; il canale Isabella fino alla frontiera del paese; seguire la frontiera in direzione sud-ovest fino al cippo di confine n. 358. »