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Document 31994R1402

REGOLAMENTO (CE) N. 1402/94 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1994 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio recante misure speciali per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi originari della Grecia, spediti nel 1994

GU L 154 del 21.6.1994, pp. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1402/oj

31994R1402

REGOLAMENTO (CE) N. 1402/94 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1994 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio recante misure speciali per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi originari della Grecia, spediti nel 1994

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 21/06/1994 pag. 0004 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 1402/94 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1994 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio recante misure speciali per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi originari della Grecia, spediti nel 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, recante misure speciali per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi originari della Grecia (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1016/94 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3438/92 ha istituito un'indennità speciale temporanea per le spedizioni di taluni ortofrutticoli freschi, originari della Grecia, effettuate nel 1992, 1993 e 1994 mediante automezzi, navi o vagoni frigoriferi, in provenienza da tale Stato membro e destinate agli altri Stati membri, ad eccezione dell'Italia, della Spagna e del Portogallo;

considerando che le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3438/92 sono già fissate per le spedizioni del 1992 e del 1993;

considerando che è necessario stabilire quali siano gli operatori e le spedizioni ammesse a beneficiare di tale indennità speciale temporanea nel 1994, nonché le indicazioni minime da inserire nella relativa domanda;

considerando che si può stimare che le spese di trasporto supplementari provocate dalla necessità di aggirare il territorio dell'ex Iugoslavia siano di entità identica per tutti i mezzi di trasporto e per tutte le destinazioni contemplate;

considerando che è opportuno sottoporre a controllo le domande di concessione dell'indennità speciale temporanea e sanzionare le irregolarità gravi;

considerando che è necessario definire le informazioni che l'autorità greca competente è tenuta a trasmettere alla Commissione ed entro quale termine;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1994;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non si è pronunciato nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità speciale temporanea di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3438/92 è concessa:

a) alle persone fisiche o giuridiche che hanno effettivamente sostenuto il costo finanziario delle spedizioni dei prodotti ammessi;

b) per le spedizioni che hanno lasciato il territorio greco nel corso del 1994;

c) per i quantitativi effettivamente introdotti in uno Stato membro diverso dall'Italia, dalla Spagna e dal Portogallo.

Articolo 2

1. La domanda di indennità speciale temporanea è presentata all'autorità greca competente entro sei mesi dall'avvenuta spedizione.

Tuttavia, la domanda è presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le spedizioni effettuate prima di tale data.

2. La domanda contiene come minimo le seguenti indicazioni:

a) nome o ragione sociale del richiedente e indirizzo;

b) quantitativi complessivi dei prodotti aventi i requisiti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3438/92 e all'articolo 1 del presente regolamento, espressi in peso netto e ripartiti per prodotto e per spedizione;

c) per ciascuna spedizione:

- il quantitativo globale per prodotto, in peso netto,

- lo Stato membro di destinazione,

- il mezzo o i mezzi di trasporto utilizzati,

- la fattura delle spese di trasporto, emessa a nome del richiedente e saldata, oppure copia del documento di trasporto qualora esso permetta di stabilire chi abbia sostenuto le spese della spedizione,

- una copia del documento T 5 rilasciato dalle autorità greche e vidimato dallo Stato membro di destinazione,

- una dichiarazione del richiedente attestante che i prodotti spediti sono originari della Grecia.

3. Le competenti autorità greche decidono in merito all'ammissibilità delle domande.

Articolo 3

1. L'importo dell'indennità speciale temporanea di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3438/92 è fissato a 4 ECU/100 kg peso netto per le spedizioni effettuate nel 1994.

2. Per convertire in dracme l'indennità speciale temporanea si applica il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno del rilascio del documento T 5, menzionato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), quinto trattino.

3. Il pagamento dell'indennità speciale temporanea viene eseguito entro due mesi dalla presentazione della domanda dichiarata ammissibile.

Articolo 4

Le autorità greche competenti eseguono i controlli relativi alla concessione dell'indennità speciale temporanea.

Articolo 5

1. In caso di pagamento indebito di un'indennità speciale temporanea, le autorità greche competenti procedono al recupero degli importi indebitamente versati, maggiorati degli interessi maturati dalla data del pagamento fino all'effettivo recupero e, in caso di irregolarità grave, di una sanzione pecuniaria pari agli importi indebitamente versati. Il tasso di interesse applicato è quello previsto dal diritto nazionale per analoghe fattispecie di recupero.

2. L'indennità speciale temporanea recuperata e, se del caso, gli interessi e la sanzione pecuniaria sono versati agli organismi o servizi pagatori e da essi dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Articolo 6

L'autorità greca competente comunica alla Commissione, entro il 31 agosto 1995, i quantitativi complessivi di prodotti oggetto di domande ammissibili a norma del presente regolamento, ripartiti per prodotto, per mezzo di trasporto e per Stato membro destinatario.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

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