Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1167

    Regolamento (CE) n. 1167/94 della Commissione, del 24 maggio 1994, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili (categorie 28, 68 e 97) originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 130 del 25.5.1994, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1167/oj

    31994R1167

    Regolamento (CE) n. 1167/94 della Commissione, del 24 maggio 1994, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili (categorie 28, 68 e 97) originari della Repubblica popolare cinese

    Gazzetta ufficiale n. L 130 del 25/05/1994 pag. 0018 - 0020
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 32 pag. 0017
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 32 pag. 0017


    REGOLAMENTO (CE) N. 1167/94 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1994 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili (categorie 28, 68 e 97) originari della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,

    considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3030/93 stabilisce le condizioni per l'istituzione di limiti quantitativi;

    considerando che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili delle categorie 28, 68 e 97 elencati in allegato e originari della Repubblica popolare cinese (denominata in appresso « Cina ») hanno superato il livello di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e all'allegato IX del regolamento (CEE) n. 3030/93;

    considerando che, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3030/93, l'8 febbraio 1994 è stata notificata alla Cina una richiesta di consultazioni in merito alle importazioni nella Comunità di prodotti tessili della categoria 97;

    considerando che, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3030/93, il 25 marzo 1994 è stata notificata alla Cina una richiesta di consultazioni in merito alle importazioni nella Comunità di prodotti tessili delle categorie 28 e 68;

    considerando che, in attesa di una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, è stato stabilito, con il regolamento (CE) n. 469/94 della Commissione (3), un limite quantitativo provvisorio sulle importazioni nella Comunità dei prodotti della categoria 97 per il periodo compreso tra l'8 febbraio 1994 e il 7 maggio 1994;

    considerando che, in attesa di una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, è stato stabilito, con il regolamento (CE) n. 1135/94 della Commissione (4), un limite quantitativo provvisorio sulle importazioni nella Comunità dei prodotti della categoria 28 per il periodo compreso tra il 25 marzo 1994 e il 24 giugno 1994;

    considerando che, in attesa di una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, è stato stabilito, con il regolamento (CE) n. 1136/94 della Commissione (5), un limite quantitativo provvisorio sulle importazioni nella Comunità dei prodotti della categoria 68 per il periodo compreso tra il 25 marzo 1994 e il 24 giugno 1994;

    considerando che, a seguito di tali consultazioni, si è convenuto di applicare alle importazioni dei prodotti tessili in questione restrizioni quantitative comunitarie definitive;

    considerando che è opportuno applicare alle importazioni nella Comunità dei prodotti per i quali sono introdotti dei limiti quantitativi le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93, che sono applicabili alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato V del suddetto regolamento;

    considerando che l'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3030/93 stabilisce che il rispetto dei limiti quantitativi dev'essere garantito da un sistema di duplice controllo, conformemente all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93;

    considerando che i prodotti della categoria 97 esportati dalla Cina tra l'8 febbraio 1994 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dedotti dal limite quantitativo per il periodo compreso tra l'8 febbraio 1994 e il 31 dicembre 1994;

    considerando che i prodotti delle categorie 28 e 68 esportati dalla Cina tra il 25 marzo 1994 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dedotti dai limiti quantitativi per il periodo compreso tra il 25 marzo 1994 e il 31 dicembre 1994;

    considerando che i limiti quantitativi per le importazioni dei prodotti della categoria 97 non ostano all'importazione di prodotti in essa compresi, spediti dalla Cina prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 469/94;

    considerando che i limiti quantitativi per le importazioni dei prodotti della categoria 28 non ostano all'importazione di prodotti in essa compresi, spediti dalla Cina prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1135/94;

    considerando che i limiti quantitativi per le importazioni dei prodotti della categoria 68 non ostano all'importazione di prodotti in essa compresi, spediti dalla Cina prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1136/94;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, le importazioni nella Comunità delle categorie di prodotti figuranti in allegato, originari della Cina, sono soggette ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso.

    Articolo 2

    Le importazioni dei prodotti menzionati all'articolo 1 e spediti dalla Cina dopo l'entrata in vigore del presente regolamento restano soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93, che si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti soggetti ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato V del predetto regolamento, ed in particolare al sistema del duplice controllo di cui all'allegato III del medesimo regolamento.

    Tutti i quantitativi di prodotti compresi nelle categorie 28 e 68, spediti dalla Cina nella Comunità a decorrere dal 25 marzo 1994 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dai rispettivi quantitativi stabiliti in allegato.

    Tutti i quantitativi di prodotti compresi nella categoria 97, spediti dalla Cina nella Comunità a decorrere dall'8 febbraio 1994 e immessi in libera pratica vengono dedotti dai rispettivi quantitativi stabiliti in allegato.

    Articolo 3

    I limiti stabiliti in allegato non ostano all'importazione dei prodotti compresi nella categoria 28 ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1135/94.

    I limiti stabiliti in allegato non ostano all'importazione dei prodotti compresi nella categoria 68 ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1136/94.

    I limiti stabiliti in allegato non ostano all'importazione dei prodotti compresi nella categoria 97 ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 469/94.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica fino al 31 dicembre 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1994.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.

    (2) GU n. L 29 del 2. 2. 1994, pag. 1.

    (3) GU n. L 59 del 3. 3. 1994, pag. 3.

    (4) GU n. L 127 del 19. 5. 1994, pag. 10.

    (5) GU n. L 127 del 19. 5. 1994, pag. 12.

    ALLEGATO

    "" ID="1" ASSV="16">28> ID="2">6103 41 10> ID="3" ASSV="16">Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » (diversi da quelli da bagno), a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche e artificiali> ID="4" ASSV="16">Cina> ID="5" ASSV="16">1 000 pezzi> ID="6" ASSV="16">Dal 25. 3. 1994 al 31. 12. 1994 40 948> ID="7" ASSV="16">54 590"> ID="2">6103 41 90"> ID="2">6103 42 10"> ID="2">6103 42 90"> ID="2">6103 43 10"> ID="2">6103 43 90"> ID="2">6103 49 10"> ID="2">6103 49 91"> ID="2">6104 61 10"> ID="2">6104 61 90"> ID="2">6104 62 10"> ID="2">6104 62 90"> ID="2">6104 63 10"> ID="2">6104 63 90"> ID="2">6104 69 10"> ID="2">6104 69 91"> ID="1" ASSV="08">68> ID="2">6111 10 90> ID="3" ASSV="08">Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), esclusi i guanti delle categorie 10 e 87, nonché calzettoni e calzini per bambini piccoli (bébés) diversi da quelli a maglia, della categoria 88> ID="4" ASSV="08">Cina> ID="5" ASSV="08">t> ID="6" ASSV="08">Dal 25. 3. 1994 al 31. 12. 1994 11 589> ID="7" ASSV="08">15 525"> ID="2">6111 20 90"> ID="2">6111 30 90"> ID="2">ex 6111 90 00"> ID="2">ex 6209 10 00"> ID="2">ex 6209 20 00"> ID="2">ex 6209 30 00"> ID="2">ex 6209 90 00"> ID="1" ASSV="11">97> ID="2">5608 11 11> ID="3" ASSV="11">Reti ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ottenute con filati, spago, corde o funi> ID="4" ASSV="11">Cina> ID="5" ASSV="11">t> ID="6" ASSV="11">Dall'8. 2. 1994 al 31. 12. 1994 1 433> ID="7" ASSV="11">1 656"> ID="2">5608 11 19"> ID="2">5608 11 91"> ID="2">5608 11 99"> ID="2">5608 19 11"> ID="2">5608 19 19"> ID="2">5608 19 31"> ID="2">5608 19 39"> ID="2">5608 19 91"> ID="2">5608 19 99"> ID="2">5608 90 00">

    Top