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Document 31994R1125

Regolamento (CE) n. 1125/94 della Commissione, del 17 maggio 1994, relativo ai termini di trasmissione dei risultati della statistica del commercio tra Stati membri

GU L 124 del 18.5.1994, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000; abrogato da 300R1901

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1125/oj

31994R1125

Regolamento (CE) n. 1125/94 della Commissione, del 17 maggio 1994, relativo ai termini di trasmissione dei risultati della statistica del commercio tra Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 18/05/1994 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 11 pag. 0119
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 11 pag. 0119


REGOLAMENTO (CE) N. 1125/94 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1994 relativo ai termini di trasmissione dei risultati della statistica del commercio tra Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni fra Stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3046/92 della Commissione (2), in particolare i suoi articoli 26 e 30,

considerando che, per assicurare l'elaborazione di statistiche comunitarie del commercio tra Stati membri in modo regolare e entro termini ragionevoli, è necessario che gli Stati membri trasmettano i loro risultati secondo un calendario uniforme;

considerando che è opportuno operare una distinzione tra i risultati globali e quelli dettagliati, da un lato, per soddisfare nel modo migliore le esigenze degli utenti e, dall'altro, per tener conto dei vincoli legati alla raccolta e allo spoglio dei dati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili delle loro statistiche del commercio tra Stati membri, elaborate conformemente al regolamento (CEE) n. 3330/91, non oltre:

- otto settimane dalla fine del mese di riferimento per ciò che riguarda i valori statistici totali, ripartiti per Stato membro di destinazione alla spedizione e per Stato membro di provenienza all'arrivo,

- dieci settimane dalla fine del mese di riferimento per ciò che riguarda i risultati dettagliati che rendono conto di tutti i dati di cui all'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3330/91.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1994.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 27.

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