Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R0884

    Regolamento (CE) n. 884/94 della Commissione, del 20 aprile 1994, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 103 del 22.4.1994, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/884/oj

    31994R0884

    Regolamento (CE) n. 884/94 della Commissione, del 20 aprile 1994, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    Gazzetta ufficiale n. L 103 del 22/04/1994 pag. 0010 - 0011
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 11 pag. 0115
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 11 pag. 0115


    REGOLAMENTO (CE) N. 884/94 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 1994 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9,

    considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

    considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

    considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (3);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1994.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

    (2) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

    (3) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

    ALLEGATO

    "" ID="1">1. Macchina per facsimile, destinata alla trasmissione e alla ricezione automatica di documenti contenenti testi e/o grafici, mediante linea telefonica. I documenti possono essere trasmessi ad uno o più destinatari.> ID="2">8517 82 10> ID="3">La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dai testi dei codici NC 8517, 8517 82 e 8517 82 10."> ID="1">La macchina consiste in un dispositivo che consente la scansione punto per punto del documento originale, un modem per inviare e ricevere il risultato della scansione e una parte ricevente che incorpora un dispositivo di registrazione."> ID="1">Il dispositivo di registrazione può essere utilizzato anche per copiare documenti."> ID="1">2. Ricevitore via satellite che trasforma i segnali televisivi ad alta frequenza ricevuti dall'antenna a disco del satellite e li trasferisce in forma utilizzabile ad un ricevitore collegato di televisione a colori.> ID="2">8528 10 91> ID="3">La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dai testi dei codici NC 8528, 8528 10 e 8528 10 91."> ID="1">Il ricevitore via satellite può incorporare un sistema per la selezione dei canali (a tastiera o a telecomando).> ID="3">La classificazione nel codice NC 8525 non può essere presa in considerazione poiché il trasferimento dei segnali convertito non viene considerato una trasmissione ai sensi del codice NC 8525.">

    Top