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Document 31994R0359

    Regolamento (CE) n. 359/94 della Commissione, del 17 febbraio 1994, relativo alla vendita mediante gara di carni bovine, detenute da taluni organismi di intervento

    GU L 46 del 18.2.1994, p. 38–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/359/oj

    31994R0359

    Regolamento (CE) n. 359/94 della Commissione, del 17 febbraio 1994, relativo alla vendita mediante gara di carni bovine, detenute da taluni organismi di intervento

    Gazzetta ufficiale n. L 046 del 18/02/1994 pag. 0038 - 0040


    REGOLAMENTO (CE) N. 359/94 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 1994 relativo alla vendita mediante gara di carni bovine, detenute da taluni organismi di intervento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

    considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara;

    considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93 (4), prevedendo inoltre talune deroghe ritenute necessarie;

    considerando che, in vista di assicurare una procedura d'appalto regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79;

    considerando che è opportuno prevedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale comma crea negli Stati membri interessati;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Sono messe in vendita mediante gara:

    - circa 15 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese, acquistate anteriormente al 1o gennaio 1991;

    - circa 160 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo di intervento irlandese, acquistate anteriormente al 1o gennaio 1991;

    - circa 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano acquistate anteriormente al 1o marzo 1992;

    - circa 1 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo di intervento francese, acquistate anteriormente al 1o febbraio 1993.

    Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

    2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare degli articoli da 6 a 12, e del presente regolamento.

    Articolo 2

    1. Il termine per la presentazione delle offerte di gara, che devono essere espresse in ecu, scade alle ore 12 del 22 febbraio 1994.

    Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

    a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita,

    b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

    2. Gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

    3. In deroga al disposto degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

    4. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi che figurano nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procederanno inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e potranno effettuare pubblicazioni complementari.

    5. Per deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 1.

    6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

    Articolo 3

    Dopo l'esame delle offerte ricevute in risposta al bando di gara, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto, oppure si decide di non dare seguito alla gara.

    Articolo 4

    In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 100 ECU/t.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (2) GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.

    (3) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

    (4) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

    PARARTIMA ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

    >KratosProiontaPosotitestonoi"> ID="1">IRELAND> ID="2">- Fillets> ID="3">1"> ID="2">- Striploins> ID="3">22"> ID="2">- Outsides> ID="3">1"> ID="2">- Cube-rolls> ID="3">135"> ID="2">- Hindquarters (bone-in)> ID="3">9"> ID="2">- Forequarters (bone-in)> ID="3">6"> ID="1">ITALIA> ID="2">- Filetto> ID="3">200"> ID="2">- Roastbeef> ID="3">200"> ID="2">- Scamore> ID="3">200"> ID="2">- Fesa esterna> ID="3">200"> ID="2">- Fesa interna> ID="3">200"> ID="1">FRANCE> ID="2">- Filet> ID="3">500"> ID="2">- Faux Filet> ID="3">500">

    PARARTIMA ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

    Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthynseis ton organismon paremvaseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) via Palestro 81 I - 00185 Roma Tel. 494991 Telex 61 3003

    IRELAND: Department of Agriculture, Food and Forestry Agriculture House Kildare Street Dublin 2 Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and ext. 3806 Telex 93 292 and 93 607 Telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

    FRANCE: OFIVAL Tour Montparmasse 33, avenue du Maine F-75755 Paris Cedex 15 Tél. 45 38 84 00, télex 205476 F

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