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Document 31994R0131

REGOLAMENTO (CE) N. 131/94 DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 1994 relativo all' apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90 (1994)

GU L 22 del 27.1.1994, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/131/oj

31994R0131

REGOLAMENTO (CE) N. 131/94 DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 1994 relativo all' apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90 (1994)

Gazzetta ufficiale n. L 022 del 27/01/1994 pag. 0005 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 131/94 DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 1994 relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90 (1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha assunto l'impegno, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), di aprire, per la carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90, un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 % e senza prelievo, il cui volume globale, espresso in peso di carne disossata, è fissato a 2 250 tonnellate; che è perciò opportuno aprire tale contingente per il 1994;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per il contingente in questione a tutte le importazioni dei prodotti considerati fino all'esaurimento del volume del contingente; che, a tal fine, è d'uopo predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che dia garanzia circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 1994 è aperto un contingente tariffario comunitario di carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90, per un volume globale di 2 250 tonnellate, espresso in peso di carne disossata.

2. Nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 % e il prelievo allo 0 %.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare:

a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;

b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 (GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1).

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