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Document 31994L0070
Council Directive 94/70/EEC of 13 December 1994 amending Council Directive 92/120/EEC on the conditions for granting temporary and limited derogations from specific Community health rules on the production and marketing of certain products of animal origin
DIRETTIVA 94/70/CE DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1994 che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale
DIRETTIVA 94/70/CE DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1994 che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale
GU L 368 del 31.12.1994, p. 32–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/03/1995; abrog. impl. da 395L0005
DIRETTIVA 94/70/CE DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1994 che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale
Gazzetta ufficiale n. L 368 del 31/12/1994 pag. 0032 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0230
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0230
DIRETTIVA 94/70/CE DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1994 che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che con la direttiva 92/120/CEE (4), del 17 dicembre 1992, i flussi minimi previsti per i mattatoi oggetto di deroga sono stati portati rispettivamente a 20 UBA alla settimana e 1 000 UBA all'anno fino al 31 dicembre 1994; considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta intesa a rivedere le disposizioni applicabili ai piccoli stabilimenti oggetto di deroga; che il Consiglio non è stato in grado di deliberare in merito a tale proposta anteriormente al 31 dicembre 1994 e che occorre pertanto mantenere tale disposizione in attesa della decisione del Consiglio, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La data del «31 dicembre 1994» di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 92/120/CEE è sostituita dalla data del «28 febbraio 1995». Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente J. BORCHERT (1) GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 100.(2) GU n. C 183 del 15. 7. 1991.(3) GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 62.(4) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 86.