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Document 31994L0044

    Direttiva 94/44/CE della Commissione del 19 settembre 1994 che adegua al progresso tecnico la direttiva 82/130/CEE del Consiglio riguardante il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere grisutose

    GU L 248 del 23.9.1994, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/44/oj

    31994L0044

    Direttiva 94/44/CE della Commissione del 19 settembre 1994 che adegua al progresso tecnico la direttiva 82/130/CEE del Consiglio riguardante il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere grisutose

    Gazzetta ufficiale n. L 248 del 23/09/1994 pag. 0022 - 0024
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 27 pag. 0037
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 27 pag. 0037


    DIRETTIVA 94/44/CE DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 1994 che adegua al progresso tecnico la direttiva 82/130/CEE del Consiglio riguardante il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere grisutose

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 7,

    considerando che è necessario adeguare le norme armonizzate di cui all'allegato A della direttiva 82/130/CEE allo stato attuale della tecnica;

    considerando che, vista la natura del materiale di cui trattasi, occorre prevedere un periodo di transizione per permettere all'industria di conformarsi alla modifica delle norme;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato ristretto dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone e nelle altre industrie estrattive,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato A della direttiva 82/130/CEE è sostituito dall'allegato A che figura nell'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    2. Tuttavia, fino al 30 giugno 2003, gli Stati membri continuano ad applicare le misure previste dall'articolo 4 della direttiva 82/130/CEE nei confronti del materiale la cui conformità alle norme armonizzate sia attestata da un certificato, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva medesima, rilasciato prima del 1o gennaio 1997.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1994.

    Per la Commissione

    Padraig FLYNN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 59 del 2. 3. 1982, pag. 10.

    (2) GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 1.

    ALLEGATO

    « ALLEGATO A

    NORME ARMONIZZATE

    Le norme armonizzate alle quali il materiale deve conformarsi, a seconda del tipo di protezione, sono le norme europee citate nella tabella in appresso.

    I certificati, redatti in base alle norme citate nella seguente tabella, assumono la denominazione di generazione D. La lettera D dovrà figurare in testa al numero d'ordine del certificato.

    NORME EUROPEE

    (definite dal CENELEC, rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles)

    "" ID="1">EN 50014> ID="2">Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive:"> ID="2">regole generali> ID="3">1> ID="4">marzo 1977"> ID="2">Modifica 1> ID="4">luglio 1979"> ID="2">Modifica 2> ID="4">giugno 1982"> ID="2">Modifiche 3 e 4> ID="4">dicembre 1982"> ID="2">Modifica 5> ID="4">febbraio 1986"> ID="1">EN 50015> ID="2">Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive:"> ID="2">immersione in olio « o »> ID="3">1> ID="4">marzo 1977"> ID="2">Modifica 1> ID="4">luglio 1979"> ID="1">EN 50016> ID="2">Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive:"> ID="2">apparecchiatura pressurizzata « p »> ID="3">1> ID="4">marzo 1977"> ID="2">Modifica 1> ID="4">luglio 1979"> ID="1">EN 50017> ID="2">Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive:"> ID="2">riempimento pulverulento « q »> ID="3">1> ID="4">marzo 1977"> ID="2">Modifica 1> ID="4">luglio 1979"> ID="1">EN 50018> ID="2">Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive:"> ID="2">rivestimento antideflagrante « d »> ID="3">1> ID="4">marzo 1977"> ID="2">Modifica 1> ID="4">luglio 1979"> ID="2">Modifica 2> ID="4">dicembre 1982"> ID="2">Modifica 3> ID="4">novembre 1985"> ID="1">EN 50019> ID="2">Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive:"> ID="2">sicurezza accresciuta « e »> ID="3">1> ID="4">marzo 1977"> ID="2">Modifica 1> ID="4">luglio 1979"> ID="2">Modifica 2> ID="4">settembre 1983"> ID="2">Modifica 3> ID="4">dicembre 1985"> ID="2">Modifica 4> ID="4">ottobre 1989"> ID="2">Modifica 5> ID="4">agosto 1990"> ID="1">EN 50020> ID="2">Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive:"> ID="2">sicurezza intrinseca « i »> ID="3">1> ID="4">marzo 1977"> ID="2">Modifica 1> ID="4">luglio 1979"> ID="2">Modifica 2> ID="4">dicembre 1985"> ID="2">Modifica 3> ID="4">maggio 1990"> ID="2">Modifica 4> ID="4">maggio 1990"> ID="2">Modifica 5> ID="4">maggio 1990"> ID="1">EN 50028> ID="2">Apparecchiature elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive:"> ID="2">incapsulamento « m »> ID="3">1> ID="4">febbraio 1987"> ID="1">EN 50033> ID="2">Apparecchiature elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive:"> ID="2">lampade da casco> ID="3">2> ID="4">marzo 1991 »">

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