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Document 31994D0991

94/991/CE: Decisione della Commissione del 21 dicembre 1994 che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone costiere della Comunità

GU L 378 del 31.12.1994, p. 68–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/991/oj

31994D0991

94/991/CE: Decisione della Commissione del 21 dicembre 1994 che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone costiere della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1994 pag. 0068 - 0073
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 8 pag. 0144
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 8 pag. 0144


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone costiere della Comunità

(94/991/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1796/94 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone costiere della Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3410/93 (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità degli Stati membri interessati hanno chiesto di modificare alcuni dati contenuti nell'elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3094/86; che tali domande contengono tutte le informazioni giustificative ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni emerge la conformità delle suddette domande alla disposizione succitata e che è pertanto opportuno modificare i dati che figurano nell'elenco di cui all'allegato del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I dati che figurano nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 187 del 22. 7. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 27.

ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO

>SPAZIO PER TABELLA>

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