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Document 31994D0930

94/930/CE: Decisione della Commissione del 22 dicembre 1994 recante approvazione del programma comunitario per gli interventi strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti in Spagna - (Obiettivo n. 5 a), ad esclusione delle regioni dell'obiettivo n. 1, periodo dal 1994 al 1999) - (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

GU L 364 del 31.12.1994, pp. 54–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/930/oj

31994D0930

94/930/CE: Decisione della Commissione del 22 dicembre 1994 recante approvazione del programma comunitario per gli interventi strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti in Spagna - (Obiettivo n. 5 a), ad esclusione delle regioni dell'obiettivo n. 1, periodo dal 1994 al 1999) - (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 364 del 31/12/1994 pag. 0054 - 0056


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1994 recante approvazione del programma comunitario per gli interventi strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti in Spagna [Obiettivo n. 5 a), ad esclusione delle regioni dell'obiettivo n. 1, periodo dal 1994 al 1999] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (94/930/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il 22 marzo 1994 la Spagna ha presentato alla Commissione il documento unico di programmazione, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3699/93;

considerando che detto documento unico di programmazione comprende tra l'altro la descrizione dei sottosettori d'intervento e le domande di contributo dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), nonché le indicazioni relative all'impiego delle risorse della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma comunitario, relativo al settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (in prosieguo: «il settore»);

considerando che alcune regioni della Spagna rientrano nell'ambito dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 (3); che per queste regioni gli interventi strutturali nel settore rientrano nella programmazione generale dell'obiettivo n. 1;

considerando che per le regioni della Spagna che non rientrano nell'ambito dell'obiettivo n. 1 occorre adottare una decisione unica concernente il programma comunitario per gli interventi strutturali nel settore;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 (5), la Commissione è tenuta ad assicurare, nell'ambito della compartecipazione, il coordinamento e la coerenza tra il contributo dei Fondi e l'intervento della BEI e degli altri strumenti finanziari, compresi quelli della CECA e quelli relativi ad altre azioni a finalità strutturale;

considerando che la BEI è stata associata all'elaborazione del programma comunitario conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, applicabili per analogia alla redazione del programma comunitario; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di tale programma sulla base delle dotazioni previste per i prestiti dalla presente decisione e conformemente alle proprie disposizioni statutarie;

considerando che ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ECU nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali (6), modificato dal regolamento (CE) n. 2745/94 (7), nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ECU, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88; che per l'indicizzazione ci si avvale, ogni anno, di un unico tasso, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in base ai meccanismi di adeguamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (8), definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria dello SFOP; che il regolamento (CE) n. 3699/93 definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore;

considerando che il programma comunitario è stato elaborato di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della compartecipazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che il programma comunitario soddisfa i requisiti e comprende le informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che la domanda di contributo soddisfa inoltre i requisiti di cui all'articolo 33, paragrafo 2 del medesimo regolamento;

considerando che il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 (10), prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si articola su più di un esercizio finanziario comportino un termine di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, all'atto della concessione dell'aiuto;

considerando che in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2080/93 le domande di contributo presentate prima del 1o gennaio 1994 sono state esaminate ed approvate dopo tale data e che occorre tenerne conto nel presente programma comunitario;

considerando che tutte le altre condizioni stabilite per la concessione del contributo dello SFOP sono soddisfatte;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione permanente delle strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma comunitario per gli interventi strutturali comunitari nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti in Spagna, in forza dell'obiettivo n. 5 a), e ad esclusione delle regioni interessate dall'obiettivo n. 1, per il periodo dal 1o gennaio 1994 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Il programma comunitario contiene i seguenti elementi essenziali:

a) i sottosettori d'intervento concordati per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto previsto e la loro coerenza con le politiche economiche e sociali in Spagna;

i sottosettori d'intervento sono:

- adeguamento dello sforzo di pesca e riorientamento delle attività di pesca,

- rinnovo e ammodernamento della flotta da pesca,

- acquacoltura,

- zone marine protette,

- attrezzature dei porti di pesca,

- trasformazione e commercializzazione dei prodotti,

- promozione dei prodotti,

- altre misure (studi, assistenza tecnica, ecc.);

b) il contributo dello SFOP precisato agli articoli 3 e 4;

c) disposizioni dettagliate di attuazione del programma comunitario comprendenti:

- le modalità di sorveglianza e di valutazione,

- le disposizioni di esecuzione finanziaria,

- le regole per il rispetto delle politiche comunitarie;

d) le modalità di verifica dell'addizionalità e una prima valutazione di quest'ultima.

Le misure concernenti le regioni dell'obiettivo n. 1, sono oggetto di un'altra decisione.

Articolo 3

L'ammontare massimo del contributo dello SFOP concesso nell'ambito del presente programma comunitario è di 119,60 Mio di ECU ai prezzi del 1994.

Le spese effettive sostenute possono beneficiare del contributo dello SFOP a decorrere dal 1o gennaio 1994.

Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dello SFOP relativa ai diversi settori e alle varie misure che rientrano nel presente programma comunitario, sono precisate nel piano di finanziamento.

Il fabbisogno di finanziamento nazionale, quale indicato nel piano di finanziamento, può essere parzialmente coperto dal ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla BEI e dagli altri strumenti di credito.

Articolo 4

Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dello SFOP è la seguente:

"in milioni di ECU (ai prezzi 1994)

"" ID="1">1994> ID="2">19,93"> ID="1">1995> ID="2">19,90"> ID="1">1996> ID="2">19,89"> ID="1">1997> ID="2">19,96"> ID="1">1998> ID="2">19,96"> ID="1">1999> ID="2">19,96"> ID="1">Totale > ID="2">119,60">

Articolo 5

L'impegno di bilancio relativo alla prima quota è fissato a 19,93 Mio di ECU.

Tale prima quota include le misure approvate nel 1994 in forza dei regolamenti (CEE) n. 4028/86 (11) e (CEE) n. 4042/89 (12) del Consiglio.

Gli impegni delle quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del programma comunitario e ai progressi realizzati nella sua attuazione.

Articolo 6

Le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione degli adeguamenti decisi, nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 7

L'aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal presente programma comunitario che saranno state oggetto, nello Stato membro, di norme cogenti e per le quali i necessari mezzi finanziari saranno stati specificamente impegnati entro il 31 dicembre 1999. Il termine per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissato al 31 dicembre 2001.

Articolo 8

Il programma comunitario deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario e in particolare a quelle degli articoli 6, 30, 48, 52 e 59 del trattato CE e delle direttive comunitarie che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 9

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 1.(2) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.(3) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.(4) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.(5) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.(6) GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.(7) GU n. L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.(8) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 1(9) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.(10) GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 7.(11) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.(12) GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 1.

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