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Document 31994D0818
94/818/EC: Commission Decision of 16 December 1994 amending Decision 93/10/EEC establishing implementing provisions for Council Decision 92/481/EEC on the adoption of an action plan for the exchange between Member State administrations of national officials who are engaged in the implementation of Community legislation required to achieve the internal market (Karolus Programme)
94/818/CE: Decisione della Commissione del 16 dicembre 1994 recante modificazione della decisione 93/10/CEE, che stabilisce le disposizioni di applicazione della decisione 92/481/CEE del Consiglio per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (Programma Carolus)
94/818/CE: Decisione della Commissione del 16 dicembre 1994 recante modificazione della decisione 93/10/CEE, che stabilisce le disposizioni di applicazione della decisione 92/481/CEE del Consiglio per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (Programma Carolus)
GU L 337 del 24.12.1994, pp. 89–91
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000
94/818/CE: Decisione della Commissione del 16 dicembre 1994 recante modificazione della decisione 93/10/CEE, che stabilisce le disposizioni di applicazione della decisione 92/481/CEE del Consiglio per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (Programma Carolus)
Gazzetta ufficiale n. L 337 del 24/12/1994 pag. 0089 - 0091
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 29 pag. 0226
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 29 pag. 0226
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1994 recante modificazione della decisione 93/10/CEE, che stabilisce le disposizioni di applicazione della decisione 92/481/CEE del Consiglio per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (Programma Carolus) (94/818/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 92/481/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita con gli scambi già realizzati, conviene modificare la decisione 93/10/CEE della Commissione (2) per il rimborso delle spese di viaggio e dell'indennità di soggiorno, allineandole con le condizioni attualmente vigenti per altre iniziative della Commissione; considerando che occorre assicurare, nei casi giustificati e con il previo accordo dei competenti servizi della Commissione, che per uno stesso settore giudicato prioritario gli scambi possono effettuarsi successivamente in luoghi geograficamente distanti di uno stesso paese ospitante; considerando che può essere opportuno autorizzare un funzionario partecipante allo scambio ad acquisire un'esperienza in vari settori giudicati prioritati che rientrino nell'ambito delle sue funzioni; considerando che è opportuno prevedere l'eventualità di scambi di funzionari fra regioni frontaliere; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 10 della decisione 92/481/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 93/10/CEE è così modificata: 1) All'articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Le spese di soggiorno sono calcolate sulla base della tabella che figura all'allegato III. Quando la durata dello scambio supera un mese, l'importo dell'indennità di soggiorno è ridotto del 25 % per il periodo che supera il mese. In caso di scambio di funzionari tra regioni frontaliere, la tabella è adattata di comune accordo fra la Commissione e l'autorità da cui dipende il funzionario. La Commissione procede ad una revisione di tale tabella su base annua nonché, eventualmente, in caso di variazioni monetarie di rilievo o in occasione di una revisione della presente decisione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 della decisione 92/481/CEE ». 2) L'articolo 16 è sostituito dal seguente: « Articolo 16 Il funzionario che partecipa allo scambio ha diritto ad un'indennità giornaliera per ogni giorno di permanenza nel paese ospitante, conformemente all'articolo 10, nonché al rimborso delle spese di viaggio seguenti, come definite all'allegato VI: a) due vantaggi andata/ritorno, quando la durata dello scambio sia pari o superiore a due mesi; b) un viaggio andata/ritorno quando la durata dello scambio sia inferiore a due mesi in conformità con l'articolo 4; c) in caso di frazionamento del soggiorno, le spese di viaggio risultanti da tale frazionamento sono rimborsate, alle condizioni stabilite alle lettere a) e b), per ciascun periodo di soggiorno; d) quando, nei casi debitamente giustificati e d'accordo con la Commissione, il tirocinio si svolge successivamente in diversi dipartimenti di un'amministrazione del paese ospitante, dislocati in luoghi geograficamente distanti, le spese di viaggio risultanti da queste diverse destinazioni sono rimborsate, per un massimo di tre spostamenti, sulla base del tragitto più breve fra questi vari luoghi di destinazione e dei mezzi di trasporto più economici; e) quando, nei casi debitamente giustificati e d'accordo con la Commissione, il tirocinio si svolge successivamente in vari settori del programma, si tiene conto anche dei tragitti tra i luoghi di destinazione; in caso di frazionamento del soggiorno, si applicano le norme di cui alla lettera c). Le spese di trasporto nell'ambito del luogo di destinazione, ad esempio fra il luogo dell'ufficio e il luogo della sistemazione alberghiera, non sono prese in considerazione per il rimborso delle spese di viaggio. Queste spese sono coperte dall'indennità di soggiorno; gli eventuali spostamenti richiesti dallo Stato ospitante nel corso del tirocinio sono interamente a carico di detto Stato. Nondimeno, in casi eccezionali e col previo accordo della Commissione, il rimborso delle spese di trasporto può essere concesso per un massimo di tre visite per partecipante, ad una distanza di oltre 100 km dal luogo di servizio, sulla base del tragitto più breve e dei mezzi di trasporto più economici. Non appena la Commissione riceve la certificazione attestante l'arrivo presso il servizio ospitante, al funzionario viene versata la parte delle indennità giornaliere a carico della Commissione per il primo mese di soggiorno (cioè 50 % di tali spese). Il rimborso delle spese di viaggio viene eseguito dopo che la Commissione ha ricevuto l'originale dei documenti di viaggio. Il saldo della partecipazione della Commissione alle indennità giornaliere viene versato al funzionario all'inizio del secondo mese di soggiorno. Il rimborso delle spese del secondo viaggio viene eseguito al termine del soggiorno, dopo che la Commissione ha ricevuto l'originale dei documenti di viaggio ed il certificato di accordo per il viaggio effettuato a metà soggiorno, rilasciato dalle autorità del servizio ospitante e redatto secondo il modello figurante nell'allegato VII. Gli originali dei documenti di viaggio sono inviati alla Commissione corredati delle carte di imbarco in caso di viaggio aereo ». 3) Viene inserito l'articolo 16 bis seguente: « Articolo 16 bis Il prolungamento del soggiorno, dovuto all'utilizzazione di una tariffa inferiore a quella della classe economica in caso di viaggio aereo, è preso in considerazione per il calcolo delle indennità di soggiorno, a condizione che le spese di viaggio maggiorate dalle spese complementari di soggiorno risultino inferiori o pari al costo del viaggio alla tariffa della classa economica. » 4) Viene inserito l'articolo 17 bis seguente: « Articolo 17 bis Il prolungamento del soggiorno, dovuto all'utilizzazione di una tariffa inferiore a quella della classe economica in caso di viaggio aereo, è preso in considerazione per il calcolo delle indennità di soggiorno, a condizione che le spese di viaggio maggiorate dalle spese complementari di soggiorno risultino inferiori o pari al costo del viaggio alla tariffa della classa economica. » 5) L'allegato VI è sostituito in conformità dell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 1995. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1994. Per la Commissione Raniero VANNI D'ARCHIRAFI Membro della Commissione (1) GU n. L 286 dell'1. 10. 1992, pag. 65. (2) GU n. L 8 del 14. 1. 1993, pag. 17. ALLEGATO « ALLEGATO VI (Articolo 16) REGOLAMENTAZIONE RELATIVA AL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO Spese di viaggio 1. Le spese di viaggio sono rimborsate in ecu, al tasso dell'ecu in vigore il primo giorno del mese in corso, sulle seguenti basi: - itinerario normale più breve e più economico per ferrovia, in prima classe, fra la località di partenza indicata nell'avviso di convocazione e la sede in cui il funzionario che partecipa allo scambio deve prestare servizio o la località in cui si svolgono i seminari; - in caso di destinazioni multiple: percorsi fra i luoghi di destinazione indicati nella convocazione, secondo le disposizioni dell'articolo 16 della decisione; - se il viaggio comprende un percorso notturno della durata di almeno sei ore comprese fra le ore 22 e le ore 7: prezzo del vagone letto su presentazione del biglietto, entro il limite del prezzo dello scompartimento a due posti; - prezzo della prenotazione dei posti, nonché dei supplementi per treni rapidi, su presentazione dei relativi documenti; se del caso, prezzo del trasporto dei bagagli necessari, previo accordo della Commissione; - nei casi eccezionali in cui sono autorizzate visite ad oltre 100 km dal luogo di servizio, come precisato all'articolo 16, secondo comma: rimborso delle spese di spostamento sulla base del percorso più breve e più economico, e su presentazione dei relativi documenti. 2. Le spese di viaggio per nave sono rimborsate sulla base della tariffa economica e su presentazione dei relativi documenti. Le spese di trasporto di un'autovettura per nave non sono rimborsate. 3. Quando il funzionario utilizza come mezzo di trasporto un'autovettura, le spese di viaggio sono rimborsate sulla base della tariffa ferroviaria di prima classe, escluso vagone letto e qualsiasi altro supplemento. In tal caso, il funzionario fornirà un'adeguata documentazione del relativo prezzo, rilasciata da una società di trasporto. Se due o più partecipanti allo scambio o ai seminari aventi diritto al rimborso delle spese di viaggio, utilizzano la stessa autovettura, il rimborso è effettuato nella misura del 150 % unicamente alla persona responsabile del veicolo. 4. Se la distanza per ferrovia è superiore a 400 km o se l'interessato deve attraversare un tratto di mare, sono rimborsate le spese di viaggio in aereo sulla base del biglietto aereo in classe economica e su presentazione del biglietto e delle carte d'imbarco. 5. Il ricorso alle tariffe PEX o APEX è incorraggiato in tutti i casi in cui si riveli possibile, purché le spese, comprese le indennità di soggiorno complementari dovute all'eventuale prolungamento del soggiorno per beneficiare di tali tariffe, non superino il costo di un biglietto normale in classe economica. 6. Le spese di taxi non sono rimborsate. Disposizioni particolari Nessun danno morale, materiale o fisico, subito dal funzionario nel corso del viaggio o del soggiorno nella sede in cui presta servizio o nella località in cui si svolgono i seminari, può dare motivo ad un ricorso contro la Commissione, se non è ad essa imputabile. Il funzionario che utilizza la propria autovettura per gli spostamenti è pienamente responsabile per gli incidenti che può subire o provocare a terzi; egli deve essere in possesso di una polizza di assicurazione che copra la responsabilità civile. »