This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31994D0650
94/650/EC: Commission Decision of 9 September 1994 on the organization of a temporary experiment on the marketing of seed in bulk to the final consumer (Text with EEA relevance)
94/650/CE: Decisione della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (Testo rilevante ai fini del SEE)
94/650/CE: Decisione della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 252 del 28.9.1994, p. 15–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2001
94/650/CE: Decisione della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 252 del 28/09/1994 pag. 0015 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 61 pag. 0078
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 61 pag. 0078
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 1994 che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/650/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante da foraggio (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/19/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 13 bis, vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (3), modificata da ultimo dalla direttiva 93/2/CEE della Commissione (4), in particolare l'articolo 13 bis, considerando che, a norma delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE, le sementi possono essere commercializzate soltanto in imballaggi chiusi, provvisti di un dispositivo di chiusura e di indicazioni esterne; considerando che i sistemi attuali di commercializzazione delle sementi, e più particolarmente i metodi di trasporto alla rinfusa sino al consumatore finale, impongono di semplificare le disposizioni riguardanti il dispositivo di chiusura e l'apposizione di indicazioni esterne sugli imballaggi; considerando che, a quanto si è constatato, la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa può ridurre notevolmente i costi inerenti all'imballaggio, al materiale da imballaggio e alla sua successiva eliminazione; considerando che, a quanto si è parimenti constatato, la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa non altera la qualità delle sementi stesse, rispetto al livello qualitativo ottenuto con il sistema attuale; considerando che le informazioni disponibili non permettono ancora di confermare tali constatazioni a livello comunitario; considerando che è utile pertanto organizzare a determinate condizioni un esperimento temporaneo, per valutare se dette constatazioni possano essere convalidate sul piano comunitario; considerando che le condizioni dell'esperimento devono essere formulate in modo da consentire la raccolta su scala comunitaria della massima quantità possibile di informazioni, affinché si possano trarre conclusioni valide in vista di un'eventuale futura modificazione delle norme comunitarie; considerando che, ai fini dell'esperimento, gli Stati membri dovrebbero essere esentati da taluni obblighi sanciti dalle direttive pertinenti; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e per i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Salve le condizioni di cui all'articolo 2, è organizzato a livello comunitario un esperimento temporaneo, al fine di valutare se la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa possa ridurre i costi inerenti all'imballaggio, al materiale da imballaggio e alla successiva eliminazione di quest'ultimo, senza alterare la qualità delle sementi offerte al consumatore finale. Articolo 2 Le condizioni di cui all'articolo 1 sono le seguenti: a) l'esperimento è limitato alle sementi certificate di tutte le categorie di: - piselli da foraggio, - fave e favette, - cereali, escluso il granturco; b) i contenitori a partire dai quali le sementi immagazzinate verranno vendute al consumatore finale devono contenere sementi definitivamente certificate a norma della direttiva 66/401/CEE o della direttiva 66/402/CEE, secondo il caso; c) le sementi sono vendute direttamente al consumatore finale; d) il contenitore utilizzato dal consumatore finale per immettervi le sementi viene chiuso dopo essere stato riempito; e) salvo il disposto dell'articolo 19, paragrafo 1 della direttiva 66/401/CEE o della direttiva 66/402/CEE, secondo il caso, durante la riempitura dei contenitori di cui alla lettera d) sono eseguiti prelievi ufficiali, almeno mediante campionatura aleatoria; f) i dati riportati sull'etichetta ufficiale figurano anche su un avviso rilasciato dal fornitore al consumatore finale; g) alla fine di ogni anno civile, il fornitore comunica i quantitativi di sementi venduti alla rinfusa alla competente autorità preposta alla certificazione; h) l'esperimento è controllato dall'autorità preposta alla certificazione; i) se uno Stato membro partecipa all'esperimento, esso fornisce una certa percentuale dei campioni di cui alla lettera e) affinché siano sottoposti ad esami comparativi comunitari. Articolo 3 Gli Stati membri che partecipano all'esperimento sono esentati dagli obblighi previsti agli articoli 9 e 10 della direttiva 66/401/CEE o della direttiva 66/402/CEE, secondo il caso. Articolo 4 1. All'esperimento possono partecipare tutti gli Stati membri. 2. Qualora uno Stato membro abbia deciso di partecipare all'esperimento, ne informa la Commissione. 3. Entro la fine di ogni anno, gli Stati membri interessati comunicano i risultati dell'esperimento alla Commissione e agli altri Stati membri. 4. L'esperimento ha inizio il 1o settembre 1994 e si conclude il 31 dicembre 1997. Ogni Stato membro può decidere di cessare prima del 31 dicembre 1997 la propria partecipazione all'esperimento, qualora ritenga che l'esecuzione di quest'ultimo possa alterare la qualità delle sementi. In tal caso, esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66. (2) GU n. L 104 del 22. 4. 1992, pag. 61. (3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66. (4) GU n. L 54 del 5. 3. 1993, pag. 20.