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Document 31994D0636
94/636/EC: Commission Decision of 29 July 1994 on the adoption of the single programming document for Community structural assistance in the region of Merseyside concerned by Objective 1 in the United Kingdom (Only the English text is authentic)
94/636/CE: Decisione della Commissione, del 29 luglio 1994, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione del Merseyside interessata dell'obiettivo n. 1 nel Regno Unito (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
94/636/CE: Decisione della Commissione, del 29 luglio 1994, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione del Merseyside interessata dell'obiettivo n. 1 nel Regno Unito (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
GU L 250 del 26.9.1994, pp. 48–51
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
94/636/CE: Decisione della Commissione, del 29 luglio 1994, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione del Merseyside interessata dell'obiettivo n. 1 nel Regno Unito (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 250 del 26/09/1994 pag. 0048 - 0051
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1994 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione del Merseyside interessata dall'obiettivo n. 1 nel Regno Unito (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (94/636/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, sentiti il comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, il comitato di cui all'articolo 124 del trattato, ed il comitato di gestione per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale, considerando che la procedura di programmazione degli interventi strutturali che rientrano nell'obiettivo n. 1 è definita ai paragrafi da 4 a 7 dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 (4); che l'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede tuttavia, al fine di semplificare e accelerare le procedure di programmazione, che gli Stati membri possano presentare in un documento unico di programmazione le informazioni richieste nell'ambito del piano di sviluppo regionale di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e quelle richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione è in questo caso tenuta ad adottare una decisione unica riguardante un documento unico contenente sia gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sia il contributo dei fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, ultimo comma del medesimo regolamento; considerando che il 4 novembre 1993 il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione, per la regione del Merseyside, il documento unico di programmazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che detto documento comprende gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 7 e all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2052/88; considerando che il documento unico di programmazione presentato dallo Stato membro comprende tra l'altro la descrizione degli assi prioritari prescelti e le domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, nonché le indicazioni relative all'utilizzo delle risorse della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma definito nel documento stesso; considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione assicura, nell'ambito della partnership, il coordinamento e la coerenza fra i contributi dei fondi e gli interventi della BEI e degli altri strumenti finanziari, compresi quelli della CECA e quelli relativi ad altre azioni a finalità strutturale; considerando che la BEI è stata associata all'elaborazione del documento unico di programmazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, applicabili per analogia alla redazione di detto documento; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione del programma ivi definito sulla base delle dotazioni previste per i prestiti dalla presente decisione e in conformità con le proprie disposizioni statutarie; considerando che, a norma dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali (5), modificato dal regolamento (CE) n. 402/94 (6), nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88; che l'indicizzazione si fonda su un unico tasso annuale, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie; considerando che il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 (8), definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FESR con particolare riferimento ad azioni ammissibili nell'ambito dell'obiettivo n. 1; considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 (10), definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FSE; considerando che il regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento (11), modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (12), definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FEAOG finalizzata al conseguimento dell'obiettivo n. 1; considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88; considerando che il documento unico di programmazione soddisfa i requisiti e comprende le informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88; considerando che l'intervento di cui trattasi soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e viene quindi attuato tramite un approccio integrato, che comporta il finanziamento ad opera di più fondi; considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (13), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (14), prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende a più di un esercizio finanziario prevedano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto; considerando che tutte le altre condizioni richieste per la concessione del contributo del FESR, del FSE, del FEAOG, sezione orientamento sono soddisfatte, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione del Merseyside interessata dall'obiettivo n. 1 nel Regno Unito, per il periodo dal 1o gennaio 1994 al 31 dicembre 1999. Articolo 2 Il documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi essenziali: a) i principali assi prioritari concordati per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto prevedibile e la loro coerenza con le politiche economiche e sociali nel Merseyside; gli assi prioritari sono i seguenti: 1) azione in favore dell'industria: investimenti indotti e metodo di sviluppo degli affari corporativi, 2) azione in favore dell'industria: impresa locale e sviluppo degli affari locali, 3) azione in favore dell'industria: tecnologia di base industriale e sviluppo della tecnologia avanzata, 4) azione in favore dell'industria: sviluppo dell'industria della cultura, comunicazione e tempo libero, 5) azione in favore della popolazione del Merseyside: vie per l'integrazione, un miglior sistema di formazione, sviluppo della collettività e miglioramento della qualità della vita; b) il contributo dei Fondi strutturali precisato all'articolo 4; c) disposizioni dettagliate di attuazione del documento unico di programmazione comprendenti: - le modalità di sorveglianza e di valutazione, - le disposizioni di esecuzione finanziaria, - le norme per il rispetto delle politiche comunitarie; d) le modalità di verifica dell'addizionalità e una prima valutazione di quest'ultima; e) le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'attuazione del documento unico di programmazione. Articolo 3 Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dei Fondi strutturali è la seguente: "in milioni di ecu (a prezzi 1994) "" ID="1">1994 > ID="2">111,96 "> ID="1">1995 > ID="2">121,11 "> ID="1">1996 > ID="2">129,83 "> ID="1">1997 > ID="2">138,87 "> ID="1">1998 > ID="2">150,93 "> ID="1">1999 > ID="2">163,30 "> ID="1">Totale > ID="2">816,00"> Articolo 4 L'ammontare massimo del contributo dei Fondi strutturali concesso nell'ambito del documento unico di programmazione è di 816 Mio di ecu. Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dei fondi relativi ai diversi assi e alle varie misure che rientrano nel documento unico di programmazione, sono precisate nel piano di finanziamento allegato alla presente decisione (15). Il fabbisogno finanziario nazionale, quale indicato nel piano di finanziamento, può essere parzialmente coperto dal ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla BEI e dagli altri strumenti di credito. A titolo indicativo, i prestiti della BEI potranno raggiungere un importo di 250 Mio di ecu. Articolo 5 1. La ripartizione tra i Fondi strutturali del contributo comunitario complessivamente disponibile è la seguente: - FESR475 milioni di ecu - FSE338 milioni di ecu - FEAOG, sezione orientamento3 milioni di ecu 2. L'impegno di bilancio relativo alla prima quota è fissato a: - FESR65,17 milioni di ecu - FSE46,38 milioni di ecu - FEAOG, sezione orientamento0,41 milioni di ecu Gli impegni delle quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e ai progressi realizzati nell'attuazione degli interventi. Articolo 6 La ripartizione tra i Fondi strutturali e le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione delle riprogrammazioni decise, nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Articolo 7 L'aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal documento unico di programmazione che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999. La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001. Articolo 8 Il documento unico di programmazione deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, in particolare quelle di cui agli articoli 7, 30, 48, 52 e 59 del trattato CE, ed alle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti. Articolo 9 Il Regno Unito è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1994. Per la Commissione Bruce MILLAN Membro della Commissione (1) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.(2) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.(3) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.(4) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.(5) GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.(6) GU n. L 54 del 25. 2. 1994, pag. 9.(7) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.(8) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.(9) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.(10) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39.(11) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.(12) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44.(13) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.(14) GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1.(15) Allegato non pubblicato nella Gazzetta ufficiale.