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Document 31994D0151

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 1994 che proroga il termine di cui all' articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 91/682/CEE del Consiglio per quanto concerne l' importazione da paesi terzi di piante ornamentali e materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

GU L 66 del 10.3.1994, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/02/1995; abrog. impl. da 395D0019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/151/oj

31994D0151

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 1994 che proroga il termine di cui all' articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 91/682/CEE del Consiglio per quanto concerne l' importazione da paesi terzi di piante ornamentali e materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

Gazzetta ufficiale n. L 066 del 10/03/1994 pag. 0032 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 56 pag. 0088
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 56 pag. 0088


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 1994 che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 91/682/CEE del Consiglio per quanto concerne l'importazione da paesi terzi di piante ornamentali e materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (94/151/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali (1), modificata dalla decisione della Commissione 93/399/CEE (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che, in mancanza della scheda sui requisiti comunitari previsti dall'articolo 4 della direttiva 91/682/CEE, la decisione 93/399/CEE ha prorogato al 31 dicembre 1993 il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 di detta direttiva 91/682/CEE;

considerando che le condizioni comunitarie sono state ora definite dalla direttiva 93/49/CEE della Commissione (3) e sono entrate in vigore il 1o gennaio 1994;

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 91/682/CEE, la Commissione stabilisce se le piante ornamentali e i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, alle piante ornamentali e ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva;

considerando che la Commissione non dispone attualmente di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi, per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi;

considerando che gli Stati membri hanno importato fino ad oggi piante ornamentali e materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali prodotti in taluni paesi terzi; che, per evitare l'interruzione del flusso di scambi, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare alle importazioni di piante ornamentali e di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali provenienti da paesi terzi condizioni equivalenti a quelle stabilite per la produzione e la commercializzazione di prodotti ottenuti nella Comunità, secondo quanto disposto nell'articolo 16, paragrafo 2 della succitata direttiva;

considerando che le piante ornamentali e i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali importati da uno Stato membro conformemente ad una decisione da esso adottata in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva sopra citata non sono soggetti negli altri Stati membri ad alcuna restrizione agli scambi per quanto concerne gli elementi indicati all'articolo 16, paragrafo 1 della stessa direttiva;

considerando che occorre quindi nuovamente prorogare il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 91/682/CEE;

considerando che il comitato permamente per i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali non si è pronunciato nel termine assegnato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva 91/682/CEE è prorogato al 31 dicembre 1994.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 21.

(2) GU n. L 177 del 21. 7. 1993, pag. 26.

(3) GU n. L 250 del 7. 10. 1993, pag. 9.

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