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Document 31994D0110

94/110/CE: Decisione del Consiglio del 16 dicembre 1993 concernente la conclusione della convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali privati (1954) e l'accettazione della risoluzione delle Nazioni Unite, del 2 luglio 1993, sull'applicabilità dei carnet de passage en douane e dei carnet CPD per i veicoli stradali ad uso privato

GU L 56 del 26.2.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/110/oj

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31994D0110

94/110/CE: Decisione del Consiglio del 16 dicembre 1993 concernente la conclusione della convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali privati (1954) e l'accettazione della risoluzione delle Nazioni Unite, del 2 luglio 1993, sull'applicabilità dei carnet de passage en douane e dei carnet CPD per i veicoli stradali ad uso privato

Gazzetta ufficiale n. L 056 del 26/02/1994 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 11 pag. 0043
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 11 pag. 0043


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1993 concernente la conclusione della convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali privati (1954) e l'accettazione della risoluzione delle Nazioni Unite, del 2 luglio 1993, sull'applicabilità dei carnet de passage en douane e dei carnet CPD per i veicoli stradali ad uso privato (94/110/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la convenzione relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali privati, negoziata nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e firmata a New York il 4 giugno 1954, concerne le condizioni e le modalità di importazione temporanea dei veicoli stradali privati, sia nel territorio doganale della Comunità che in quello dei paesi terzi, e costituisce un accordo doganale che può contribuire allo sviluppo degli scambi internazionali;

considerando che tale convenzione è aperta all'adesione delle organizzazioni di integrazione economica regionale, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1 bis;

considerando altresì che tutti gli Stati membri della Comunità, ad eccezione della Grecia, sono parti contraenti di tale convenzione;

considerando che uno strumento di adesione deve essere depositato presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, affinché la Comunità possa divenire parte contraente;

considerando che le disposizioni comunitarie in materia di ammissione temporanea dei veicoli stradali ad uso privato sono, al loro stato attuale, conformi a quelle della convenzione e che, di conseguenza, non è necessario esprimere riserve nei confronti di tale convenzione;

considerando che conviene approvare la convenzione;

considerando che conviene accettare, contemporaneamente, la risoluzione delle Nazioni Unite, del 2 luglio 1993, sull'applicabilità dei carnet de passage en douane e dei carnet CPD per i veicoli stradali ad uso privato,

DECIDE:

Articolo 1

1. È approvata a nome della Comunità la convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali privati.

Il testo della convenzione figura nell'allegato I.

2. È accettata a nome della Comunità la risoluzione delle Nazioni Unite, del 2 luglio 1993, sull'applicabilità dei carnet de passages en douane e dei carnet CPD per i veicoli stradali ad uso privato, alle condizioni indicate nell'allegato II dalla presente decisione.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di adesione alla convenzione a nome della Comunità.

2. La persona abilitata notifica al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite l'accettazione della risoluzione.

3. La Commissione è autorizzata, previa consultazione degli Stati membri e deposito dello strumento di adesione di cui al paragrafo 1, a trasmettere al segretario generale delle Nazioni Unite l'informazione prevista dall'articolo 34, paragrafo 1 bis della convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. URBAIN

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