Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3683

    REGOLAMENTO (CE) N. 3683/93 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1994, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia

    GU L 341 del 31.12.1993, p. 67–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3683/oj

    31993R3683

    REGOLAMENTO (CE) N. 3683/93 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1994, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia

    Gazzetta ufficiale n. L 341 del 31/12/1993 pag. 0067 - 0068


    REGOLAMENTO (CE) N. 3683/93 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1994, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura(1) , in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che la Comunità e la Svezia hanno siglato un accordo sui reciproci diritti di pesca per il 1994 concernente in particolare l'assegnazione di certi contingenti di cattura per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Svezia;

    considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

    considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(2) ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1994, le catture che le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare nelle acque soggette alla giurisdizione della Svezia in materia di pesca sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. BOURGEOIS

    (1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

    ALLEGATO

    Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Svezia per il 1994 "(in tonnellate)

    "" ID="1">Merluzzo bianco> ID="2">III d> ID="3">2 700(1) > ID="4">Danimarca 1 970

    Germania 730

    "> ID="1">Aringa> ID="2">III d> ID="3">4 700> ID="4">Danimarca 2 690

    Germania 2 010

    "> ID="1">Salmone> ID="2">III d> ID="3">44 000(2) > ID="4">Danimarca 39 600(3)

    Germania 4 400(4)

    "> ID="1">Spratto> ID="2">III d> ID="3">1 000> ID="4">Danimarca 790

    Germania 210

    "">

    (1) Una quota ulteriore di 60 t (Danimarca: 45 t; Germania 15 t) può essere pescata in catture accessorie di pesci piatti nella pesca al merluzzo.

    (2) Numero di singoli pesci.

    Top