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Document 31993R3679

    REGOLAMENTO (CE) N. 3679/93 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 che fissa, per il 1994, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera degli Stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna

    GU L 341 del 31.12.1993, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3679/oj

    31993R3679

    REGOLAMENTO (CE) N. 3679/93 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 che fissa, per il 1994, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera degli Stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna

    Gazzetta ufficiale n. L 341 del 31/12/1993 pag. 0040 - 0041


    REGOLAMENTO (CE) N. 3679/93 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 che fissa, per il 1994, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera degli Stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, in particolare l'articolo 164,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, a norma dell'articolo 164 dell'atto di adesione, spetta al Consiglio fissare le possibilità di pesca nonché il corrispondente numero di navi comunitarie autorizzate a pescare nelle acque dell'Oceano Atlantico soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna e di competenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM);

    considerando che occorre stabilire i principi ed alcune modalità a livello comunitario affinché ciascuno Stato membro possa assicurare la gestione delle attività di pesca delle navi che battono la sua bandiera;

    considerando che, tali possibilità di pesca sono determinate, per le specie soggette al regime del totale ammissibile di catture (TAC) e delle quote, in funzione delle possibilità di pesca attribuite, e per le specie non soggette al regime del TAC e delle quote, tenendo conto della stabilità relativa e della necessità di assicurare la conservazione delle popolazioni;

    considerando che le attività di pesca specializzate si esercitano entro gli stessi limiti quantitativi di quelli fissati per le navi spagnole autorizzate ad esercitare la loro attività di pesca nelle acque degli Stati membri della Comunità, eccezione fatta per il Portogallo;

    considerando che occorre stabilire le condizioni particolari di esercizio delle attività di pesca da parte delle navi di cui sopra;

    considerando che le attività di pesca considerate nel presente regolamento sono sottomesse alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87(1) , nonché alle modalità specifiche adottate conformemente all'articolo 164, paragrafo 4 dell'atto di adesione.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il numero delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi la Spagna e il Portogallo, autorizzate a pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna, di cui all'articolo 164 dell'atto di adesione, nonché le relative modalità d'accesso, sono fissate come indicato in allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1994.

    Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. BOURGEOIS

    (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2).

    ALLEGATO

    CE - SPAGNA

    I. Pesca non specializzata >(1) "> ID="1">Nasello

    (Merluccius merluccius)> ID="2">VIII, IX> ID="3">Palangaro, reti da traino (navi superiori a 100 tonnellate di stazza lorda)> ACCV="5.3.4" ASSV="5" ID="4">10

    (Francia)> ACCV="5.3.4" ASSV="5" ID="5">5 (2)

    (Francia)> ID="6">tutto l'anno"> ID="1">Rana pescatrice(Lophius piscatorius)

    (Lophius boudegassa)> ID="2">VIII, IX> ID="3">Rete da traino> ID="4"" ID="5"" ID="6">tutto l'anno"> ID="1">Rombo giallo

    (Lepidorhombus whiffiagonis)

    (Lepidorhombus boscii)> ID="2">VIII, IX> ID="3">Rete da traino> ID="4"" ID="5"" ID="6">tutto l'anno"> ID="1">Scampi

    (Nephrops norvegicus)> ID="2">VIII, IX> ID="3">Rete da traino> ID="4"" ID="5"" ID="6">tutto l'anno"> ID="1">Merluzzo giallo

    (Pollachius pollachius)> ID="2">VIII, IX> ID="3">Rete da traino> ID="4"" ID="5"" ID="6">tutto l'anno"">

    II. Pesca specializzata >(2) "> ID="1">Tutte> ID="2">VIII, IX> ID="3">Palangaro (palangresi inferiori a 100 tonnellate di stazza lorda)> ID="4">25> ID="5">10> ID="6">tutto l'anno"> ID="1"" ID="2"" ID="3">Lenze (navi inferiori a 50 tonnellate di stazza lorda)> ID="4">-> ID="5">64> ID="6">tutto l'anno

    "> ID="1">Acciuga (Engraulis encrasicholus) a titolo di pesca pricipale> ID="2">VIII> ID="3">Cianciolo> ID="4"" ID="5">40

    (Francia)

    > ID="6">fra il 1o marzo e il 31 ottobre"> ID="1">Acciuga (Engraulis encrasicholus) a titolo di pesca viva> ID="2">VIII> ID="3">Cianciolo> ID="4"" ID="5">20

    (Francia)> ID="6">fra il 1o luglio ed il 31 ottobre"> ID="1">Sardina

    (Sardina pilchardus)> ID="2">VIII> ID="3">Cianciolo (navi inferiori a 100 tonnellate di stazza lorda)> ID="4">71

    (Francia)> ID="5">40

    (Francia)> ID="6">fra il 1o gennaio e il 28 febbraio e fra il 1o luglio e il 31 dicembre"">

    >(3) "> ID="1">Tonnidi> ID="2">Illimitata> ID="3">VIII, IX> ID="4">Tutti tranne rete da imbrocco> ID="5">Illimitato> ID="6">tutto l'anno"">

    (1) Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.

    (2) Numero totale per ogni Stato membro di navi tipo; si intende per nave tipo una nave di una potenza al freno uguale a 700 cavalli (BHP). I tassi di conversione per le navi di un'altra potenza sono uguali a quelli definiti nell'articolo 158, paragrafo 2 dell'atto di adesione.

    (3) Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.

    (4) Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.

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