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Document 31993R3670

REGOLAMENTO (CE) N. 3670/93 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1993 relativo al regime particolare d' importazione di granturco in Portogallo

GU L 338 del 31.12.1993, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogato da 394R3290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3670/oj

31993R3670

REGOLAMENTO (CE) N. 3670/93 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1993 relativo al regime particolare d' importazione di granturco in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 31/12/1993 pag. 0035 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 55 pag. 0185
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 55 pag. 0185


REGOLAMENTO (CE) N. 3670/93 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1993 relativo al regime particolare d'importazione di granturco in Portogallo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù della decisione 93/355/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1993, relativa alla conclusione di un memorandum d'intesa sui semi oleaginosi tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America nel quadro del GATT (2), la Comunità si è impegnata, a decorrere dalla campagna 1993/1994, ad aprire un contingente d'importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco a dazio tariffario ridotto; che questa intesa con gli Stati Uniti è di esclusiva competenza della Comunità;

considerando che, per garantire l'esecuzione di tale intesa è stata prevista una riduzione della tariffa ad un livello che garantisca l'esaurimento del contingente; che tale riduzione può essere ottenuta attraverso una riduzione del prelievo all'importazione; che, tuttavia, le importazioni realizzate in Portogallo a condizioni preferenziali possono suscitare difficoltà sul mercato comunitario, tenuto conto soprattutto della decisione 87/224/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1987, relativa all'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV.6 del GATT (3); che, per ovviare a siffatto inconveniente, è opportuno prevedere la possibilità di limitare l'utilizzazione o la trasformazione dei summenzionati quantitativi di granturco in Portogallo, e la possibilità di applicare un dazio compensativo ai prodotti trasformati esportati verso i paesi terzi o verso la Comunità;

considerando che il cumulo dei vantaggi scaturenti, da una parte, dal regime istituito dal presente regolamento, e dall'altra dal regime applicabile, a norma del regolamento (CEE) n. 715/90 (4), all'importazione nella Comunità di sorgo e di granturco originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare, rischia di causare perturbazioni sul mercato portoghese dei cereali; che si può rimediare a questo inconveniente fissando una riduzione specifica del prelievo applicabile al granturco importato in virtù del presente regolamento;

considerando che è opportuno disporre che le operazioni risultanti dal presente regolamento vengano contabilizzate secondo i meccanismi previsti dal regolamento (CEE) n. 729/70 e del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni da paesi terzi destinate all'immissione in libera pratica in Portogallo di un quantitativo massimo annuo di 500 000 tonnellate di granturco sono effettuate alle condizioni definite dagli articoli che seguono.

Articolo 2

1. Fatto salvo l'articolo 3, all'importazione di granturco in Portogallo ed entro i limiti quantitativi indicati all'articolo 1, al prelievo fissato conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 si applica una riduzione.

2. L'importo della riduzione viene fissato, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, a un livello che consenta di evitare perturbazioni sul mercato portoghese. La riduzione del prelievo può essere fissata anche mediante gara.

La riduzione può essere differenziata in caso d'importazione di granturco in Portogallo nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90.

3. La riduzione si applica alle importazioni di granturco effettuate in Portogallo in base a un titolo valido soltanto in detto Stato membro.

Articolo 3

1. Per effettuare le importazioni di cui all'articolo 1, può essere deciso, secondo la procedura descritta all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, che l'organismo d'intervento portoghese proceda all'acquisto, sul mercato mondiale, di quantitativi di granturco (volume da determinarsi) e li sottoponga al regime del deposito doganale in Portogallo, a norma del regolamento (CEE) n. 2503/88, relativo ai depositi doganali (6) e del regolamento (CEE) n. 2561/90, che stabilisce talune disposizioni di applicazione di detto regolamento (7).

2. I quantitativi acquistati conformemente al paragrafo 1 sono messi in vendita sul mercato interno portoghese secondo la procedura descritta all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, a condizione che consentano di evitare perturbazioni di tale mercato.

3. All'atto dell'immissione in libera pratica è riscosso un prelievo agricolo pari alla media dei prelievi applicabili in Portogallo ai cereali in oggetto nei primi 25 giorni del mese precedente la data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, previa detrazione della differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo d'intervento in vigore nello stesso mese.

L'immissione in libera pratica è effettuata dall'organismo d'intervento portoghese.

All'atto del pagamento delle merci da parte dell'acquirente all'organismo d'intervento, il prezzo di vendita, detratto il prelievo, costituisce un provento della vendita ai sensi dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3492/90 (8).

4. L'acquisto di cui al paragrafo 1 è considerato un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70.

5. I pagamenti effettuati dall'organismo d'intervento per gli acquisti di cui al paragrafo 1 sono finanziati volta per volta dalla Comunità ed assimilati alle spese di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1883/78. L'organismo d'intervento portoghese contabilizza il valore della merce acquistata al prezzo « zero » sul conto di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento.

Articolo 4

La Commissione contabilizza, secondo una periodicità da stabilire, i quantitativi di granturco importati in Portogallo dai paesi terzi.

A tal fine, le autorità portoghesi forniscono regolarmente alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

Articolo 5

Le importazioni di cui all'articolo 1 sono effettuate nel corso delle singole campagne di commercializzazione.

Articolo 6

In caso di perturbazione dei mercati del granturco e dei prodotti derivati dal granturco, può essere istituito, secondo la procedura descritta all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, un dazio compensativo per l'esportazione dei prodotti in questione dal Portogallo o per la loro spedizione negli altri Stati membri.

Articolo 7

Secondo la procedura descritta all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono adottate:

- le misure necessarie a garantire che i cereali che hanno beneficiato della riduzione del prelievo siano trasformati o utilizzati in Portogallo; queste misure possono comprendere, oltre al deposito di una cauzione, una limitazione di utilizzo del granturco importato in Portogallo in virtù del presente regolamento, oppure l'applicazione di un dazio compensativo, ove si constati che il mercato comunitario del granturco è stato perturbato dalla spedizione di ingenti quantitativi di questo prodotto dal Portogallo verso altri Stati membri;

- le altre modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative al rilascio dei titoli d'importazione; tali modalità possono prevedere che i titoli siano rilasciati soltanto in Portogallo e previo accordo della Commissione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-M. DEHOUSSE

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

(2) GU n. L 147 del 18. 6. 1993, pag. 25.

(3) GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/92 della Commissione (GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7).

(5) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1).

(6) GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 1.

(7) GU n. L 246 del 10. 9. 1990, pag. 1.

(8) GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 3.

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