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Document 31993R3412

REGOLAMENTO (CE) N. 3412/93 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1993 che ripristina i dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 7202 41 e 7202 49, originari delle Repubbliche di Croazia, Bosnia-Erzegovina, Slovenia e del territorio dell' ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che beneficiano dei massimali tariffari previsti dal regolamento (CEE) n. 478/93 del Consiglio

GU L 310 del 14.12.1993, pp. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3412/oj

31993R3412

REGOLAMENTO (CE) N. 3412/93 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1993 che ripristina i dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 7202 41 e 7202 49, originari delle Repubbliche di Croazia, Bosnia-Erzegovina, Slovenia e del territorio dell' ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che beneficiano dei massimali tariffari previsti dal regolamento (CEE) n. 478/93 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 14/12/1993 pag. 0029 - 0030


REGOLAMENTO (CE) N. 3412/93 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1993 che ripristina i dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 7202 41 e 7202 49, originari delle Repubbliche di Croazia, Bosnia-Erzegovina, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che beneficiano dei massimali tariffari previsti dal regolamento (CEE) n. 478/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 478/93 del Consiglio, del 25 febbraio 1993, che stabilisce massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari delle Repubbliche di Croazia, Bosnia-Erzegovina, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1993) (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 1 del suddetto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è accordato alle Repubbliche di Croazia, Bosnia-Erzegovina, Slovenia e al territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nell'ambito di massimali tariffari; che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento in questione, dal momento in cui si raggiungono tali massimali, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e fino al termine dell'anno civile, i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi;

considerando che le importazioni dei prodotti elencati in allegato, originari delle suddette repubbliche beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto mediante imputazione il massimale in questione; che il rispristino dei dazi doganali applicabili a tali repubbliche per i prodotti in causa è reso necessario dalla situazione del mercato comunitario;

considerando che è opportuno ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 17 dicembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa nel 1993 in virtù del regolamento (CEE) n. 478/93, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati in allegato, originari delle Repubbliche di Croazia, Bosnia-Erzegovina, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 51 del 3. 3. 1993, pag. 9.

ALLEGATO

"" ID="1">04.0050> ID="3"> Ferrocromo:"> ID="2">7202 41 > ID="3"> contenente, in peso, più del 4 % di carbonio:"> ID="2">7202 41 10> ID="3"> contenente, in peso, più del 4 % e non più del 6 % di carbonio:"> ID="2">7202 41 90> ID="3"> contenente, in peso, più del 6 % di carbonio:"> ID="2">7202 49 > ID="3"> altro:"> ID="2">7202 49 10> ID="3"> contenente, in peso, lo 0,05 % o meno di carbonio:"> ID="2">7202 49 50> ID="3"> contenente, in peso, più dello 0,05 % fino allo 0,5 % di carbonio:"> ID="2">7202 49 90> ID="3"> contenente, in peso, più dello 0,5 % fino al 4 % di carbonio:">

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