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Document 31993R3411

REGOLAMENTO (CE) N. 3411/93 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all' alimentazione dei vitelli

GU L 310 del 14.12.1993, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1994; abrog. impl. da 394R0780

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3411/oj

31993R3411

REGOLAMENTO (CE) N. 3411/93 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all' alimentazione dei vitelli

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 14/12/1993 pag. 0028 - 0028


REGOLAMENTO (CE) N. 3411/93 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 495/93 (4), la concessione dell'aiuto al latte scremato in polvere trasformato in alimenti composti è subordinata all'obbligo di incorporare almeno 50 chilogrammi di polvere per 100 chilogrammi di prodotto finito; che il paragrafo 1 bis dell'articolo 4 prevede, tuttavia, la fissazione del quantitativo minimo a 35 chilogrammi per il periodo dal 1o febbraio al 31 dicembre 1993; che l'andamento della situazione del mercato del latte scremato in polvere giustifica il mantenimento di tale deroga fino al 31 marzo 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1725/79, i termini « dal 1o febbraio al 31 dicembre 1993 » sono sostituiti dai termini « dal 1o febbraio 1993 al 31 marzo 1994 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 83.

(3) GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1.

(4) GU n. L 52 del 4. 3. 1993, pag. 12.

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