EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3403

Regolamento (CE) n. 3403/93 della Commissione del 10 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2220/85 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli

GU L 310 del 14.12.1993, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2012; abrogato da 32012R0282

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3403/oj

31993R3403

Regolamento (CE) n. 3403/93 della Commissione del 10 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2220/85 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 14/12/1993 pag. 0004 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 54 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 54 pag. 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 3403/93 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2220/85 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 (2), in particolare l'articolo 5, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 12, paragrafi 3 e 6, l'articolo 13, paragrafo 6, l'articolo 16, paragrafo 2 e l'articolo 17, paragrafo 4, nonché le omologhe disposizioni degli altri regolamenti relativi a organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli e altre disposizioni contenute nei regolamenti relativi a organizzazioni comuni di mercato che, nelle loro modalità di applicazione, prevedono la costituzione di una cauzione,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 (4), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 (6), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia (7), è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 3766/91 (8); che il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (9), è stato abrogato dal regolamento (CEE) n. 1029/93 (10); che il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (11), è stato abrogato dal regolamento (CEE) n. 3813/92 (12); che il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette e i lupini dolci (13), è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (14);

considerando che occorre modificare i riferimenti a vari regolamenti fatti nel regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89 (16);

considerando che il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (17) stabilisce i fatti generatori per i tassi di conversione agricoli, in particolare quelli applicabili alle cauzioni; che occorre tener conto delle conseguenze che derivano per una cauzione dalla modifica del tasso di conversione agricolo il giorno del fatto generatore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2220/85 prevede la possibilità che la cauzione venga incamerata, interamente o in parte; che i costi amministrativi di tale procedura potrebbero superare l'importo della cauzione incamerata; che è pertanto opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di non procedervi qualora l'importo sia assai modesto;

considerando che, onde evitare discriminazioni all'interno della Comunità, è opportuno imporre il pagamento di interessi qualora l'acquisizione di una cauzione è stata sospesa in attesa dell'esito di un ricorso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2220/85 va modificato in conformità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2220/85 è così modificato:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

Il presente regolamento disciplina le cauzioni previste dai seguenti regolamenti o dai rispettivi regolamenti d'applicazione, salvo altrimenti disposto dai medesimi:

a) regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti agricoli:

- regolamento n. 136/66/CEE (1) (grassi),

- regolamento (CEE) n. 804/68 (2) (latte e prodotti lattiero-caseari),

- regolamento (CEE) n. 805/68 (3) (carni bovine),

- regolamento (CEE) n. 2358/71 (4) (sementi),

- regolamento (CEE) n. 1035/72 (5) (ortofrutticoli),

- regolamento (CEE) n. 2759/75 (6) (carni suine),

- regolamento (CEE) n. 2771/75 (7) (uova),

- regolamento (CEE) n. 2777/75 (8) (pollame),

- regolamento (CEE) n. 1418/76 (9) (riso),

- regolamento (CEE) n. 1117/78 (10) (foraggi essiccati),

- regolamento (CEE) n. 1785/81 (11) (zucchero),

- regolamento (CEE) n. 426/86 (12) (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli),

- regolamento (CEE) n. 822/87 (13) (vino),

- regolamento (CEE) n. 3013/89 (14) (carni ovine e caprine),

- regolamento (CEE) n. 1766/92 (15) (cereali),

- regolamento (CEE) n. 2075/92 (16) (tabacco greggio),

- regolamento (CEE) n. 3759/92 (17) (prodotti della pesca e dell'acquicoltura);

b) regolamento (CEE) n. 525/77 (18) (conserve di ananassi);

c) regime di aiuto per il cotone, di cui al regolamento (CEE) n. 2169/81 (19) (regime di aiuto per il cotone):

d) regolamento (CEE) n. 1765/92 (20) (regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi).

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(4) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

(5) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(6) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(7) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(8) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(9) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(10) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

(11) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(12) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(13) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(14) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(15) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(16) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

(17) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(18) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.

(19) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

(20) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. ».

2) L'articolo 7 è soppresso.

3) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Articolo 12

1. La cauzione è costituita nella moneta dello Stato membro in cui ha sede l'organismo competente.

2. Qualora l'importo totale di una cauzione, espresso nella moneta dello Stato membro interessato, sia aumentato in seguito ad una modifica del tasso di conversione agricolo della cauzione entrata in vigore alla data del fatto generatore, la cauzione è accettata in base al tasso di conversione agricolo vigente il giorno prima della modifica se l'importo mancante è inferiore a 20 ECU espressi in moneta nazionale utilizzando i nuovi tassi di conversione agricoli.

3. Se, in seguito alla modifica di cui al paragrafo 2, una cauzione costituita ai fini della partecipazione ad una gara presenta un importo mancante pari o superiore a 20 ECU, la relativa offerta è considerata valida per il quantitativo effettivamente coperto dalla cauzione, a meno che il partecipante alla gara si impegni per iscritto, prima dell'esame delle offerte ai fini dell'aggiudicazione, a provvedere al pagamento dell'importo mancante e lo esegua entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, salvo in caso di forza maggiore.

Tale riduzione del quantitativo dell'offerta non è considerata una violazione di norme del regolamento pertinente relative al quantitativo minimo.

4. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 possono applicarsi anche all'integrazione di un importo mancante a seguito di una modifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, tali disposizioni possono applicarsi altresì all'integrazione di cauzioni relative a titoli di importazione o di esportazione o di fissazione anticipata. »

4) L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« Articolo 29

1. Quando ha avuto conoscenza degli elementi che fondano un'acquisizione totale o parziale della cauzione, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto titolare dell'obbligo il pagamento della cauzione incamerata, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda.

Se il pagamento non viene eseguito nei termini, l'autorità competente:

a) incassa senza indugio definitivamente la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);

b) chiede senza indugio il pagamento al garante di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda;

c) adotta senza indugio i provvedimenti necessari affinché:

i) le cauzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e) siano convertite in denaro contante in modo da poter ottenere la somma dovuta;

ii) i depositi bancari di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) siano trasferiti sul proprio conto.

L'organismo competente può incassare definitivamente la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), senza chiedere preventivamente il pagamento all'interessato.

2. L'organismo competente può rinunciare ad incamerare un importo inferiore a 20 ECU, purché analoghe disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali disciplinano fattispecie analoghe.

3. Salvo il disposto del paragrafo 1, se l'acquisizione di una cauzione viene decisa, ma successivamente differita, a seguito di un ricorso di diritto nazionale, l'interessato è tenuto a pagare gli interessi sulla somma effettivamente incamerata per il periodo che inizia 30 giorni dopo la data di ricezione della domanda di pagamento di cui al paragrafo 1, primo comma, e che termina il giorno precedente il pagamento della somma effettivamente incamerata.

Il tasso d'interesse applicabile è calcolato in conformità del diritto nazionale e in ogni caso, non è inferiore al tasso di interesse applicabile per il recupero di importi secondo le procedure nazionali.

Gli organismi pagatori detraggono gli interessi pagati dalla spesa a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio (1).

Gli Stati membri possono chiedere periodicamente un'integrazione della cauzione per gli interessi applicabili.

Qualora una cauzione sia stata incamerata e il suo importo sia già stato accreditato al FEAOG e, in seguito all'esito di un ricorso, si debba restituire - interamente o parzialmente - la somma incamerata, interamente o parzialmente, inclusi gli interessi al tasso stabilito dalla legislazione nazionale, il FEAOG assume a suo carico la restituzione di tale somma, salvo che essa sia imputabile alle autorità amministrative o ad altri organismi degli Stati membri per negligenza o errore grave.

(1) GU n. L 50 del 22. 2. 1978, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2220/85, introdotte dall'articolo 1, punto 4 del presente regolamento, si applicano alle cauzioni costituite in tale data o successivamente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(3) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.

(4) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.

(5) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

(6) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

(7) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

(8) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 17.

(9) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

(10) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 4.

(11) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(12) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(13) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

(14) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

(15) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

(16) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.

(17) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

Top