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Document 31993R3142

REGOLAMENTO (CE) N. 3142/93 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 1993 relativo all' apertura di una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all' esportazione di olio d' oliva per la campagna di commercializzazione 1993/1994

GU L 281 del 16.11.1993, pp. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3142/oj

31993R3142

REGOLAMENTO (CE) N. 3142/93 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 1993 relativo all' apertura di una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all' esportazione di olio d' oliva per la campagna di commercializzazione 1993/1994

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 16/11/1993 pag. 0003 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 3142/93 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 1993 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1993/1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva (3), in particolare gli articoli 5 e 7,

considerando che le informazioni disponibili sulla situazione del mercato mondiale dell'olio d'oliva non sembrano sufficienti per fissare le restituzioni unicamente secondo la procedura normale; che è pertanto opportuno prevedere, per i prossimi mesi, la possibilità di fissare gli importi della restituzione secondo la procedura di gara, disponendo l'apertura di una gara permanente;

considerando che, a motivo di talune particolarità della domanda di olio d'oliva sul mercato mondiale, è opportuno prevedere la possibilità di modificare alcune condizioni della gara permanente;

considerando che, a motivo della specificità della gara, è opportuno prevedere, per il suo svolgimento, modalità che consentano agli operatori dei vari Stati membri di parteciparvi a parità di condizioni, fatte salve determinate garanzie relative alla validità dell'offerta;

considerando che, ai fini del corretto svolgimento della gara, è opportuno stabilire le procedure di decisione relative alla fissazione delle restituzioni e all'aggiudicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2805/93 (5), stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1963/93 (7), stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli; che i regolamenti citati si applicano all'olio d'oliva; che è opportuno completare tali disposizioni comuni con talune disposizioni particolari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva delle seguenti sottovoci:

- 1509 10 90

- 1509 90 00

- 1510 00 90.

2. La gara permanente rimane aperta sino al 31 ottobre 1994. Durante il suo periodo di validità si procede a gare parziali mensili.

Articolo 2

Nell'ambito della presente gara e secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, la Commissione può:

a) indire gare a destinazione obbligatoria (gare specifiche) in rapporto alla domanda di olio di taluni paesi terzi;

b) limitare le qualità o le quantità che possono formare oggetto di offerte;

c) annullare una o più gare parziali prima della data prevista per la presentazione delle offerte;

d) escludere dalla gara determinati paesi di destinazione o prevedere la concessione di restituzioni differenziate secondo il paese di destinazione.

Articolo 3

1. I termini per la presentazione delle offerte per le gare parziali sono i seguenti:

- per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre: dal 5 al 9, alle ore 13 e dal 19 al 23, alle ore 13;

- per i mesi di agosto e novembre: dal 19 al 23, alle ore 13;

- per il mese di dicembre: dal 10 al 14, alle ore 13.

L'ora limite è l'ora locale del Belgio. Se in uno Stato membro il giorno di scadenza del termine è festivo per l'organismo incaricato di ricevere le offerte, il termine scade alle ore 13 dell'ultimo giorno lavorativo precedente.

2. Gli interessati partecipano alla gara depositando un'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, telescritto, telecopia o telegramma indirizzato a detto organismo.

L'operatore che partecipa a una gara per più qualità, presentazioni o, se del caso, paesi di destinazione deve presentare un'offerta separata per ciascun caso.

3. Nell'offerta sono precisati:

a) il regolamento che indice la gara nonché la gara parziale o specifica alla quale l'offerta si riferisce;

b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;

c) la quantità, la qualità e la sottovoce dell'olio d'oliva da esportare, nonché la presentazione dell'olio distinguendo l'olio d'oliva in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri e l'olio d'oliva diversamente presentato;

d) il paese di destinazione, qualora la restituzione sia differenziata secondo la destinazione;

e) l'importo della restituzione all'esportazione per 100 kg di olio d'oliva, espresso in ecu;

f) l'importo della cauzione da costituire per il quantitativo di olio d'oliva di cui alla lettera c), espresso nella moneta dello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

4. L'offerta è valida soltanto se:

a) il quantitativo da esportare è pari almeno a 5 t di una stessa qualità, per l'olio d'oliva presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri, e a 20 t di una stessa qualità, per l'olio d'oliva diversamente presentato;

b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte viene fornita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta;

c) essa contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 3.

5. L'offerta è valida soltanto per una gara parziale o, se del caso, per una gara specifica. Nell'offerta può essere indicato che essa si considera presentata soltanto se il quantitativo aggiudicato rappresenta la totalità o una determinata parte del quantitativo offerto.

6. L'offerta nonché le prove e le dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4 sono formulate nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente riceve l'offerta.

7. Non sono prese in considerazione le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente articolo o contenenti condizioni diverse da quelle in esso previste.

8. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 4

1. Gli offerenti costituiscono una cauzione di 10 ECU per 100 kg di olio d'oliva da esportare. Per gli aggiudicatari, tale cauzione corrisponde a quella richiesta per il rilascio del titolo di esportazione.

2. Alle cauzioni di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1). Gli obblighi di cui al paragrafo 3, lettera b), nonché l'osservanza dei termini prescritti costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento citato.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata soltanto:

a) per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta;

b) per quanto riguarda gli aggiudicatari:

- per il quantitativo per il quale essi hanno rispettato l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 9, ferma restando l'applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88,

- se, ove la restituzione fissata nell'ambito della gara si applichi soltanto per taluni paesi terzi, viene fornita la prova che l'olio d'oliva è giunto a destinazione.

Articolo 5

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente dello Stato membro interessato, senza la partecipazione del pubblico. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute a conservare il segreto.

2. Le offerte sono comunicate senza indugio per telescritto o per telecopia alla Commissione, in forma anonima.

Articolo 6

1. Alla luce della situazione e del prevedibile andamento del mercato dell'olio d'oliva nella Comunità e sul mercato mondiale e in base alle offerte ricevute, si procede secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE alla fissazione di un massimale della restituzione all'esportazione per ciascuna delle sottovoci di cui all'articolo 1. La fissazione ha luogo entro e non oltre l'ottavo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte.

2. Secondo la stessa procedura può inoltre essere deciso:

- di fissare un quantitativo massimo per ogni gara parziale;

- di non dare seguito a una determinata gara parziale o specifica.

3. Le restituzioni sono differenziate in funzione della presentazione, a seconda che l'olio d'oliva sia condizionato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri o sia diversamente presentato.

4. Ove sia prevista una differenziazione delle destinazioni, le restituzioni sono fissate in funzione della particolare situazione di ciascun paese di destinazione.

5. L'importo della restituzione è adeguato durante il periodo di validità del titolo di esportazione di cui all'articolo 9 in funzione della variazione del prezzo di entrata intervenuta tra il giorno di entrata in vigore della restituzione e il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione.

6. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, primo trattino, se viene fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, è dichiarato aggiudicatario (sono dichiarati aggiudicatari) l'offerente (gli offerenti) la cui offerta, per il quantitativo in essa indicato, è uguale o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione.

Articolo 7

1. Se per una gara parziale è stato fissato un quantitativo massimo, l'aggiudicazione viene effettuata sulla base dell'entità della restituzione, partendo dall'offerente la cui offerta indica la restituzione all'esportazione meno elevata, sino a esaurimento del quantitativo massimo.

2. Tuttavia, se l'accettazione di un'offerta in applicazione della regola prevista al paragrafo 1 per l'aggiudicazione risultasse nel superamento del quantitativo massimo, l'offerente in causa viene dichiarato aggiudicatario soltanto per il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte che indicano la stessa restituzione e che, in caso di accettazione della totalità dei quantitativi in esse indicati, porterebbero al superamento del quantitativo massimo, sono prese in considerazione:

- proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta, ovvero

- per aggiudicatario, sino a concorrenza di un volume massimo da determinare.

Articolo 8

L'organismo competente dello Stato membro interessato comunica immediatamente a tutti gli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara. Detto organismo rilascia altresì agli aggiudicatari, per il quantitativo loro attribuito, un titolo di esportazione recante, nella casella 22, la restituzione indicata nell'offerta e nel quale sono inoltre precisate la qualità, la presentazione e, se del caso, la destinazione dell'olio.

Articolo 9

L'aggiudicatario ha l'obbligo di esportare, entro il periodo di validità del titolo di esportazione che gli è stato rilasciato, l'olio d'oliva corrispondente, per ciò che riguarda la quantità, la qualità e la presentazione, a quanto indicato nell'offerta, se del caso verso il paese di destinazione precisato nell'offerta stessa.

L'obbligo di cui sopra non è trasmissibile.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

(4) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 256 del 14. 10. 1993, pag. 7.

(6) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(7) GU n. L 177 del 21. 7. 1993, pag. 19.

(8) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

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