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Document 31993R2621
COMMISSION REGULATION (EEC) No 2621/93 of 23 September 1993 extending Regulation (EEC) No 420/93 making imports of certain fishery products subject to observance of the reference price
REGOLAMENTO (CEE) N. 2621/93 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 1993 che proroga il regolamento (CEE) n. 420/93 che assoggetta le importazioni di determinati prodotti della pesca al rispetto del prezzo di riferimento
REGOLAMENTO (CEE) N. 2621/93 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 1993 che proroga il regolamento (CEE) n. 420/93 che assoggetta le importazioni di determinati prodotti della pesca al rispetto del prezzo di riferimento
GU L 240 del 25.9.1993, p. 8–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1993
REGOLAMENTO (CEE) N. 2621/93 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 1993 che proroga il regolamento (CEE) n. 420/93 che assoggetta le importazioni di determinati prodotti della pesca al rispetto del prezzo di riferimento
Gazzetta ufficiale n. L 240 del 25/09/1993 pag. 0008 - 0008
REGOLAMENTO (CEE) N. 2621/93 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 1993 che proroga il regolamento (CEE) n. 420/93 che assoggetta le importazioni di determinati prodotti della pesca al rispetto del prezzo di riferimento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93 (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6, considerando che in virtù del regolamento (CEE) n. 420/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1671/93 (4), le importazioni di determinati prodotti della pesca sono assoggettate fino al 30 settembre 1993 al rispetto del prezzo di riferimento; considerando che dopo l'adozione di tale misura si è constatato che i prezzi franco frontiera di quantitativi ancora significativi di tali prodotti risultavano inferiori ai prezzi di riferimento loro applicabili; che è pertanto opportuno prorogare di un mese l'applicazione del regolamento (CEE) n. 420/93; considerando che, conformemente all'articolo 22, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3759/92, la Commissione può adottare la misura prevista dal presente regolamento nell'intervallo tra le riunioni periodiche del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 420/93 è modificato come segue: all'articolo 2, la data del 30 settembre 1993 è sostituita da quella del 31 ottobre 1993. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1993. Per la Commissione Yannis PALEOKRASSAS Membro della Commissione (1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12. (3) GU n. L 48 del 26. 2. 1993, pag. 12. (4) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 32.