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Document 31993R2084

    Regolamento (CEE) n. 2084/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4255/88 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo

    GU L 193 del 31.7.1993, p. 39–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2084/oj

    31993R2084

    Regolamento (CEE) n. 2084/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4255/88 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo

    Gazzetta ufficiale n. L 193 del 31/07/1993 pag. 0039 - 0043
    edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 6 pag. 0100
    edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 6 pag. 0100


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2084/93 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4255/88 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 126 e 127,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2081/93 (4) ha modificato il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (5); che il regolamento (CEE) n. 2082/93 (6) ha modificato il regolamento (CEE) n. 4253/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento fra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (7); che è necessario modificare anche il regolamento (CEE) n. 4255/88 (8);

    considerando che è necessario ampliare il campo d'applicazione del Fondo sociale europeo (in appresso denominato «Fondo»), in particolare in seguito alla ridefinizione degli obiettivi n. 3 e n. 4, nonché alla definizione di un nuovo obiettivo n. 4; che è necessario prevedere esplicitamente che si tenga conto delle persone esposte al rischio di esclusione dal mercato del lavoro e rendere più flessibili i criteri di ammissibilità per le categorie già ammissibili;

    considerando che, data la gravità del fenomeno della disoccupazione, l'azione comunitaria per quanto concerne gli obiettivi n. 3 e n. 4 riguarderà in modo predominante l'obiettivo n. 3 «lottare contro la disoccupazione di lunga durata e facilitare l'inserimento professionale dei giovani e delle persone minacciate di emarginazione dal mercato del lavoro» e che la ripartizione finanziaria tra gli obiettivi n. 3 e n. 4 ne terrà conto;

    considerando che, tenuto conto di una disponibilità finanziaria limitata, la lotta contro la disoccupazione di lunga durata e le misure di inserimento professionale dei giovani restano prioritarie nel quadro dell'obiettivo n. 3;

    considerando che è necessario ridefinire le azioni ammissibili per aumentare l'efficacia del perseguimento delle finalità politiche nel quadro dell'insieme degli obiettivi del Fondo e prevedere un ampliamento di queste azioni, in particolare degli aiuti all'occupazione che possono assumere, ad esempio, la forma di aiuti alla mobilità geografica, all'assunzione e alla creazione di attività autonome;

    considerando che conviene che le azioni intraprese dal Fondo a titolo dei vari obiettivi configurino una strategia coerente intesa a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e a sviluppare le risorse umane e che gli Stati membri e la Commissione garantiscano il rispetto del principio di parità di opportunità per uomini e donne nell'attuazione delle azioni finanziate dal Fondo nel quadro dell'insieme degli obiettivi;

    considerando che occorre garantire che l'obiettivo n. 4 consolidi l'occupazione e le qualifiche professionali tramite azioni di anticipazione, di assistenza, di messa in rete e di formazione in tutta la Comunità e che deve pertanto: essere orizzontale, comprendendo l'intera economia, senza fare riferimento a priori a industrie o a settori specifici; rivolgersi a lavoratori e lavoratrici occupati, segnatamente quelli minacciati dalla disoccupazione, e non alle imprese, al fine di migliorarne le qualifiche e le opportunità di occupazione; avere obiettivi chiari per quanto riguarda il tipo di azione, nel rispetto delle norme in materia di concorrenza; completare e non sostituire gli sforzi autonomi delle imprese;

    considerando che è opportuno garantire che le azioni previste dall'obiettivo n. 4 agiscano sulle cause profonde dei problemi connessi con le trasformazioni industriali, ivi compresi i servizi, e che non si limitino ad operare sui sintomi che caratterizzano il mercato a breve termine; che conviene che le azioni prendano in considerazione le esigenze generali dei lavoratori e lavoratrici derivanti dalle trasformazioni industriali e dalle evoluzioni attuali o prevedibili dei sistemi produttivi e che esse non siano concepite in funzione di una sola impresa o di un particolare settore industriale; che un'attenzione particolare deve essere dedicata alle piccole e medie imprese ed al miglioramento dell'accesso alla formazione;

    considerando che, a ragione dell'importanza strategica che riveste in questo settore la formazione continua dei lavoratori e delle lavoratrici, l'obiettivo n. 4 deve essere concentrato sulle azioni di formazione riguardanti l'introduzione, l'utilizzazione e lo sviluppo di metodi di produzione nuovi o perfezionati, in particolare le nuove tecniche organizzative e le nuove tecnologie, e sui mutamenti dei mercati e della società, in particolare per quanto riguarda la tutela dell'ambiente; che d'altronde le azioni di formazione devono essere correlate alle esigenze cui devono far fronte i lavoratori delle piccole e medie imprese a causa dell'evoluzione dei sistemi produttivi e della necessità di dimostrare che i prodotti ed i processi siano qualitativamente adeguati e rispettino l'ambiente;

    considerando che è opportuno definire le spese ammissibili al finanziamento del Fondo nel quadro della compartecipazione;

    considerando che è opportuno fare in modo che gli interventi del Fondo siano concentrati, nel quadro di ciascun obiettivo, sui bisogni più importanti e sulle azioni più efficaci;

    considerando che è opportuno completare e precisare il contenuto dei piani e delle forme di intervento, in particolare in seguito alla ridefinizione degli obiettivi n. 3 e n. 4;

    considerando che è opportuno che le imprese, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88, finanzino per una quota adeguata le azioni a favore della formazione dei loro dipendenti;

    considerando che il Fondo contribuisce inoltre al sostegno dell'assistenza tecnica e dei progetti pilota e dimostrativi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CEE) n. 2052/88;

    considerando che è opportuno che il Fondo possa finanziare, nel quadro di più di un obiettivo, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, azioni riguardanti in particolare lo sviluppo delle strutture dell'occupazione, della formazione e di altre strutture analoghe, comprese le azioni di formazione degli insegnanti, dei formatori e delle formatrici e di altre categorie di personale di queste strutture;

    considerando che è opportuno precisare le disposizioni transitorie;

    considerando che è opportuno sopprimere qualunque riferimento agli orientamenti relativi agli interventi del Fondo poiché la loro funzione è ormai garantita dalla definizione delle finalità politiche e dall'obbligo di concentrare gli interventi del Fondo sui bisogni più importanti e sulle azioni più efficaci,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo degli articoli da 1 a 9 del regolamento (CEE) n. 4255/88 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 1

    Campo di applicazione

    Nel quadro della missione affidatagli dall'articolo 123 del trattato ed in conformità con l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il Fondo sostiene:

    1) a titolo dell'obiettivo n. 3, nell'insieme della Comunità, le azioni finalizzate in primo luogo a:

    a) facilitare l'inserimento professionale di disoccupati esposti alla disoccupazione di lunga durata, in particolare attraverso:

    i) la formazione professionale, la preformazione, compreso l'adeguamento delle conoscenze, le attività di orientamento e di consiglio,

    ii) gli aiuti all'occupazione, limitati nel tempo,

    iii) lo sviluppo di strutture adeguate di formazione, occupazione e sostegno, compresa la formazione del personale necessario, e la messa e disposizione di servizi di custodia di persone a carico;

    b) facilitare l'inserimento professionale dei giovani alla ricerca di un posto di lavoro attraverso le azioni indicate alla lettera a), compresa la possibilità di una formazione professionale iniziale comprendente un periodo sino a due o più anni e che comporti una qualifica professionale, nonché la possibilità di una formazione professionale equivalente alla scolarità obbligatoria, a condizione che alla fine di tale formazione i giovani abbiano l'età per entrare nel mercato del lavoro;

    e anche quelle finalizzate a:

    c) promuovere l'integrazione delle persone esposte al rischio di esclusione dal mercato del lavoro attraverso le azioni descritte alla lettera a);

    d) promuovere la parità di opportunità per uomini e donne sul mercato del lavoro, in particolare nei settori di occupazione in cui le donne sono sottorappresentate, specialmente per le donne che non dispongono di qualifiche professionali o che si reinseriscono nel mercato del lavoro dopo un periodo di assenza, attraverso le azioni indicate alla lettera a), nonché attraverso altre azioni di accompagnamento;

    2) a titolo dell'obiettivo n. 4, nell'insieme della Comunità e conformemente alle norme in materia di concorrenza di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88, le azioni volte a facilitare l'adeguamento dei lavoratori e delle lavoratrici, in particolare di quelli minacciati dalla disoccupazione, alle trasformazioni industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione, in particolare attraverso:

    - l'anticipazione delle tendenze del mercato del lavoro e delle esigenze di qualificazione professionale;

    - la formazione e la riqualificazione professionali, le attività di orientamento e di consiglio;

    - l'assistenza che consenta di migliorare e di sviluppare adeguati sistemi di formazione.

    Le azioni devono tenere conto in particolare degli specifici bisogni delle piccole e medie imprese;

    3) a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 5b), nelle regioni interessate, le azioni finalizzate:

    a) a favorire la stabilità e sostenere la crescita dell'occupazione, in particolare attraverso la formazione continua, le attività di orientamento e di consiglio rivolte ai lavoratori, ed alle lavoratrici, specialmente quelli delle piccole e medie imprese e quelli minacciati dalla disoccupazione, ed alle persone che hanno perduto il posto di lavoro, nonché attraverso il contributo allo sviluppo di sistemi adeguati di formazione, ivi compresa quella dei formatori, ed il miglioramento dei servizi dell'occupazione;

    b) rafforzare il potenziale umano in materia di ricerca, di scienza e di tecnologia, in particolare attraverso la formazione del terzo ciclo e la formazione di gestori e tecnici degli istituti di ricerca;

    4) a titolo dell'obiettivo n. 1, nelle regioni interessate, le azioni finalizzate a:

    a) rafforzare e migliorare i sistemi di insegnamento e di formazione, in particolare tramite la formazione degli insegnanti, dei formatori o delle formatrici e del personale amministrativo, attraverso l'incoraggiamento dei collegamenti fra i centri di formazione o gli istituti di istruzione superiore e le imprese, nonché attraverso il finanziamento della formazione fornita dai sistemi nazionali d'istruzione secondaria, o equivalenti, e di istruzione superiore, che abbia un evidente collegamento con il mercato del lavoro, le nuove tecnologie o lo sviluppo economico;

    b) contribuire allo sviluppo attraverso la formazione di funzionari quando ciò risulti necessario per l'attuazione delle politiche di sviluppo e di adeguamento strutturale.

    Gli Stati membri e la Commissione si assicurano che le azioni realizzate a titolo dei vari obiettivi costituiscano una strategia coerente volta a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e lo sviluppo delle risorse umane, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo, di riconversione e di adeguamento strutturale negli Stati membri o nelle regioni interessate.

    Gli Stati membri e la Commissione si assicurano che le azioni realizzate a titolo dei vari obiettivi rispettino il principio della parità di trattamento per uomini e donne.

    Il Fondo può inoltre sostenere, nell'insieme della Comunità, le azioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CEE) n. 2052/88.

    Articolo 2

    Spese ammissibili

    1. Possono formare oggetto del contributo del Fondo le spese riguardanti:

    - la retribuzione, i costi connessi, nonché le spese di soggiorno e di viaggio delle persone che sono oggetto delle azioni previste all'articolo 1;

    - i costi di preparazione, funzionamento, gestione e valutazione delle azioni previste all'articolo 1, previa detrazione delle entrate;

    - il costo degli aiuti all'assunzione concessi nel quadro delle strutture e dei programmi previsti negli Stati membri.

    La natura di tali costi ed entrate sarà determinata e decisa nel quadro della compartecipazione nella fase di programmazione.

    Fatti salvi i controlli effettuati dalla Commissione, gli Stati membri vigilano affinché il costo delle azioni individuali sia contenuto in limiti adeguati a ciascun tipo d'azione.

    La Commissione vigila affinché le spese del Fondo per le azioni di formazione di uno stesso tipo non evolvano in maniera divergente. A tal fine, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 4253/88, essa determina per ciascuno Stato membro, congiuntamente ad esso, gli importi medi indicativi di tali spese secondo i tipi di formazione.

    2. Possono inoltre essere oggetto del finanziamento del Fondo le spese destinate a coprire i costi delle azioni previste all'articolo 5, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CEE) n. 2052/88, comprese le azioni previste agli articoli 6 e 8 del presente regolamento.

    Articolo 3

    Concentrazione degli interventi

    Gli Stati membri e la Commissione garantiscono, nel quadro della compartecipazione, nelle fasi di pianificazione e di programmazione, che gli interventi comunitari relativi a ciascun obiettivo siano concentrati sui bisogni più importanti e sulle azioni più efficaci, rispetto alle finalità definite all'articolo 1 del presente regolamento, in modo tale che essi contribuiscano al perseguimento degli obiettivi e siano conformi alle missioni del Fondo previste all'articolo 1 e all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

    Articolo 4

    Piani

    1. I piani di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 bis del regolamento (CEE) n. 2052/88 descrivono, in particolare per la parte che riguarda il Fondo nella misura in cui ciò si riveli opportuno, utilizzando dati quantitativi e tenendo conto dei risultati disponibili della valutazione:

    - gli squilibri esistenti fra la domanda e l'offerta di occupazione, compresa l'occupazione femminile,

    - la natura e le caratteristiche delle offerte d'impiego non soddisfatte,

    - le possibilità di occupazione che esistono sul mercato del lavoro,

    - i tipi di azione da realizzare, nonché le categorie ed il numero di soggetti interessati, tenendo conto della necessità di concertazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento,

    - l'effetto previsto delle azioni realizzate per promuovere la parità delle opportunità fra uomini e donne sul mercato del lavoro.

    Tali piani indicano il modo in cui è stata presa in considerazione, nell'ambito delle modalità offerte dalle regole istituzionali e dalle prassi esistenti proprie di ciascuno Stato membro, l'associazione delle parti economiche e sociali alla partnership di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

    2. I piani di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 indicano, oltre agli elementi del paragrafo 1 del presente articolo il modo in cui lo Stato membro garantirà, quando ciò risulterà opportuno, la partecipazione degli organismi che forniscono servizi nei settori interessati alla preparazione ed alla gestione delle azioni a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento.

    3. I piani di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 indicano, oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

    - gli squilibri esistenti fra le qualifiche offerte e quelle domandate sul mercato del lavoro, tenendo conto in particolare dei lavoratori e delle lavoratrici colpiti dalle trasformazioni industriali e dall'evoluzione dei sistemi produttivi;

    - il modo in cui lo Stato membro garantirà, nell'ambito delle modalità offerte dalle regole istituzionali e dalle prassi esistenti proprie di ciascuno Stato membro, la partecipazione dei partner economici e sociali e degli organismi di formazione professionale a livello adeguato, in occasione della preparazione delle azioni, in particolare per quanto riguarda la previsione degli effetti delle trasformazioni industriali e l'evoluzione dei sistemi produttivi;

    - le relazioni tra azioni e altre politiche comunitarie riguardanti le trasformazioni industriali e l'evoluzione dei sistemi produttivi, in particolare il nesso con la politica di formazione professionale.

    Articolo 5

    Forme d'intervento

    1. Le domande di finanziamento del Fondo sono presentate principalmente sotto forma di:

    a) programma operativo,

    b) sovvenzione globale,

    c) assistenza tecnica, progetti pilota e dimostrativi, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

    2. Gli Stati membri comunicano le informazioni necessarie alla valutazione ex ante, alla sorveglianza e alla valutazione ex post, nonché alla gestione e al controllo delle azioni operando, se del caso, una distinzione tra uomini e donne. Tali informazioni riguardano più in particolare quelle definite all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, nonché quelle proprie ai Fondi, quali la concentrazione geografica, i gruppi destinatari, il numero di soggetti interessati e la durata delle azioni.

    3. In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88, le imprese i cui lavoratori e lavoratrici beneficiano di azioni di formazione finanziano per una quota adeguata il costo di tali azioni.

    4. Le domande di contributo sono corredate di un formulario, messo a punto nell'ambito della compartecipazione, compilato con mezzi informatici, dal quale risultino le azioni concernenti ciascuna delle forme di intervento, onde poterne seguire l'andamento, dall'impegno di bilancio fino al pagamento finale.

    Articolo 6

    Assistenza tecnica, progetti pilota e dimostrativi

    1. Il Fondo può finanziare, al di fuori dei quadri comunitari di sostegno, nel limite dello 0,5 % della propria dotazione annua, azioni di preparazione, valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post, negli Stati membri o a livello comunitario, necessarie per la realizzazione delle azioni previste all'articolo 1. Tali azioni sono poste in essere su iniziativa o per conto della Commissione. Esse comprendono:

    a) azioni di carattere innovativo aventi ad oggetto la convalida di nuove ipotesi relative al contenuto, alla metodologia ed all'organizzazione della formazione professionale comprendenti l'integrazione della dimensione comunitaria della formazione professionale, e più generalmente lo sviluppo dell'occupazione ivi compresi la promozione della parità di opportunità sul mercato del lavoro tra uomini e donne e l'inserimento professionale delle persone esposte al rischio di esclusione dal mercato del lavoro, al fine di costituire una base per un intervento ulteriore del Fondo in più Stati membri;

    b) studi, assistenza tecnica e scambio di esperienze a carattere moltiplicatore, preparazione, valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post approfondita nonché controllo delle azioni finanziate dal Fondo;

    c) azioni destinate, nel quadro del dialogo sociale, al personale delle imprese, in due o più Stati membri, aventi ad oggetto il trasferimento di conoscenze specifiche relative alla modernizzazione dell'apparato produttivo;

    d) informazione delle parti interessate, dei destinatari finali degli interventi del Fondo e del pubblico in generale.

    2. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88, il Fondo può inoltre contribuire, entro il limite dell'1 % della propria dotazione annua, al finanziamento, al di fuori dei quadri comunitari di sostegno, di:

    a) studi su iniziativa della Commissione,

    b) progetti pilota, compresi gli scambi di esperienze ed il trasferimento di conoscenze teoriche e pratiche,

    riguardanti il mercato del lavoro a livello comunitario o tali da contribuire alla realizzazione della politica comunitaria di formazione professionale.

    Gli studi e i progetti possono in particolare riguardare: la progettazione e lo sviluppo di sistemi di ricerca di impiego, di meccanismi di offerta e di domanda d'impiego, di metodi di gestione previsionale dei posti di lavoro nonché di anticipazione dei fabbisogni di qualifiche, di promozione della parità di opportunità tra uomini e donne sul mercato del lavoro e di integrazione nelle attività lavorative delle persone esposte all'esclusione dal mercato del lavoro; il miglioramento o il rinnovamento dei sistemi di formazione; la creazione o lo sviluppo di un sistema nazionale di convalida e di omologazione delle qualifiche; essi possono inoltre rinforzare specifici programmi comunitari.

    3. Le azioni realizzate su iniziativa della Commissione possono essere finanziate dal Fondo, a titolo eccezionale, al tasso del 100 %; le azioni realizzate per conto della Commissione sono finanziate al tasso del 100 %.

    Articolo 7

    Cumulo e sovrapposizione

    In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il Fondo può finanziare, nell'ambito di più d'uno degli obiettivi di cui all'articolo 1 di tale regolamento, azioni riguardanti in particolare lo sviluppo delle strutture dell'occupazione, della formazione e di altre strutture analoghe, comprese le azioni di formazione degli insegnanti, dei formatori o delle formatrici e di altre categorie di personale di tali strutture, nonché azioni di assistenza tecnica.

    Articolo 8

    Disposizioni transitorie

    Le parti delle somme impegnate a titolo di concessione di contributi per i progetti decisi dalla Commissione anteriormente al 1o gennaio 1989 nel quadro dell'FSE, e per le quali nessuna richiesta di pagamento definitivo è pervenuta alla Commissione entro il 31 marzo 1995, sono d'ufficio disimpegnate da quest'ultima entro il 30 settembre 1995, fatti salvi i progetti che sono oggetto di sospensione per motivi giudiziari.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    W. CLAES

    (1) GU n. C 131 dell'11. 5. 1993, pag. 10.(2) Parere reso il 14 luglio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 52.(4) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.(5) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.(6) Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.(7) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.(8) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

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