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Document 31993R1938

Regolamento (CEE) n. 1938/93 della Commissione del 19 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3002/92 per quanto riguarda lo svincolo della cauzione costituita per l'esportazione di prodotti di intervento

GU L 176 del 20.7.1993, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1938/oj

31993R1938

Regolamento (CEE) n. 1938/93 della Commissione del 19 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3002/92 per quanto riguarda lo svincolo della cauzione costituita per l'esportazione di prodotti di intervento

Gazzetta ufficiale n. L 176 del 20/07/1993 pag. 0012 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0015
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0015


REGOLAMENTO (CEE) N. 1938/93 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3002/92 per quanto riguarda lo svincolo della cauzione costituita per l'esportazione di prodotti di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4 e l'articolo 26, paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando che la necessità di concedere agli Stati membri un termine sufficiente per consentir loro di riorganizzare all'occorrenza i servizi di controllo, affinché sia verificata l'utilizzazione e/o la destinazione dei prodotti interessati, qualunque ne sia l'origine, da parte di un unico organismo di controllo per ciascuna misura specifica o parte di essa;

considerando che in certi casi i prodotti d'intervento sono venduti ad un prezzo calcolato tenendo conto dell'importo della restituzione vigente per i paesi terzi o per un paese terzo determinato; che pertanto dal prezzo di vendita viene dedotto il beneficio della restituzione all'esportazione;

considerando che per garantire la corretta esecuzione dell'operazione deve essere costituita una cauzione; che il suo importo è calcolato tenendo conto dei vari aspetti dell'operazione stessa, in particolare del rischio di sviamenti, nonché del corretto adempimento degli impegni assunti dall'operatore;

considerando che alla luce dell'esperienza finora acquisita è necessario riconsiderare le conseguenze connesse allo smercio di prodotti d'intervento sul mercato di paesi terzi diversi da quelli previsti al momento dell'esportazione;

considerando che a tal fine, per garantire l'efficacia delle misure adottate per la vendita dei prodotti d'intervento, è necessario conformare alle destinazioni geografiche effettive le norme relative allo svincolo delle cauzioni costituite; che, tenuto conto della diversità delle situazioni, è possibile stabilire a livello orizzontale unicamente alcune regole sullo svincolo della garanzia limitate all'aspetto delle restituzioni;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1231/93 (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3002/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, i termini « sei mesi » sono sostituiti dai termini « dieci mesi ».

2) All'articolo 11, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le condizioni definite al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, salvo l'articolo 15, paragrafo 2. »

3) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Articolo 15

1. Lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione della prova di cui all'articolo 4 e

- quando il prodotto sia destinato all'importazione in un determinato paese terzo, o

- qualora sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, nel caso in cui il medesimo debba essere esportato fuori della Comunità,

alla presentazione delle prove indicate agli articoli 17 e 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere prove supplementari, atte a dimostrare alle autorità competenti che il prodotto è stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo di importazione.

Se sussistono seri dubbi circa la destinazione effettiva dei prodotti, la Commissione può esigere dagli Stati membri l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo 1.

2. Qualora il prodotto sia destinato ad essere importato in un paese terzo determinato, l'importo della restituzione risulti dedotto dal prezzo di vendita e le relative prove, indicate al paragrafo 1, non vengano fornite:

a) viene svincolata una parte della cauzione su presentazione della prova dell'uscita del prodotto dal territorio doganale della Comunità; tale parte corrisponde all'aliquota più bassa, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87, della restituzione vigente il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione;

b) oltre alla parte di cauzione di cui alla lettera a), viene svincolata la parte di cauzione corrispondente alla differenza tra la summenzionata aliquota più bassa della restituzione e l'aliquota della restituzione vigente il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione nel paese terzo di importazione effettiva - sempre che questa aliquota non ecceda l'aliquota di restituzione vigente per la destinazione obbligatoria - qualora:

- a causa di forza maggiore non sia stato possibile realizzare l'esportazione nel paese terzo prestabilito e

- siano fornite, a norma del paragrafo 1, le prove relative all'importazione in un altro paese di destinazione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1, punto 1 si applica a decorrere dal 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

(4) GU n. L 124 del 20. 5. 1993, pag. 25.

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