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Document 31993R1752

REGOLAMENTO (CEE) N. 1752/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/68 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

GU L 161 del 2.7.1993, pp. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1752/oj

31993R1752

REGOLAMENTO (CEE) N. 1752/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/68 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 02/07/1993 pag. 0041 - 0043
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0189
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0189


REGOLAMENTO (CEE) N. 1752/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/68 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1526/90 (4), prevede un controllo della qualità dei formaggi dopo un periodo di ammasso; che è opportuno precisare le norme da applicare in caso di risultati negativi e fissare, in particolare, le spese di ammasso a carico del venditore;

considerando che gli articoli da 6 a 15 del regolamento (CEE) n. 1107/68 disciplinano la vendita mediante gara dei formaggi giacenti all'ammasso pubblico; che è opportuno modificare tali disposizioni, tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia e dei regolamenti orizzontali vigenti, in particolare del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni d'applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89 (6);

considerando che l'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1107/68 ha fissato gli importi dell'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano; che occorre modificare tali importi per i nuovi contratti, tenendo conto dell'andamento della situazione del mercato di tali formaggi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1107/68 è così modificato:

1) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Con l'offerta, qualora dal controllo risultasse che il formaggio non è conforme ai requisiti previsti ai paragrafi 1 e 2, il venditore si obbliga a quanto segue:

- a riprendere la merce di cui trattasi;

- a restituire all'organismo d'intervento il prezzo d'acquisto della merce affetta da vizi;

- a pagare le spese di magazzinaggio delle quantità interessate dalla data di entrata all'ammasso fino a quella di uscita.

Le spese di ammasso sono fissate forfettariamente per tonnellate nel modo seguente:

a) 40 ECU per spese fisse;

b) 0,94 ECU al giorno per spese di magazzinaggio;

c) se il pagamento è stato effettuato, le spese di finanziamento sono calcolate dalla data del pagamento in base al prezzo d'acquisto e al tasso d'interesse fissato conformemente al regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione (*), maggiorato di due punti percentuali.

(*) GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 25. »

2) Gli articoli da 6 a 15 sono sostituiti dai seguenti:

« Articolo 6

1. Qualora si decida che la vendita dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano delle scorte pubbliche avvenga mediante procedura di gara, un bando di gara permanente è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine previsto per la presentazione delle offerte.

2. Durante il periodo della gara permanente, l'organismo d'intervento procede a gare parziali.

A tal fine, l'organismo d'intervento redige un bando di gara, nel quale sono indicati, in particolare, il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

3. Il bando di gara indica inoltre:

a) il peso di ogni partita messa in vendita;

b) l'età;

c) il magazzino o i magazzini di giacenza delle partite.

4. Ai sensi del presente regolamento, una partita è una quantità di formaggio costituita per la vendita.

5. Il termine per la presentazione delle offerte relativo ad ogni gara parziale scade alle ore 12 relativo secondo e del quarto martedì di ogni mese, ad eccezione del quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì cade in giorno festivo, il termine viene prorogato fino alle ore 12 del giorno feriale successivo.

Articolo 7

L'organismo d'intervento adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di procedere a un esame dei formaggi messi in vendita e prendere atto dei risultati dei controlli effettuati dall'organismo d'intervento.

Articolo 8

1. Gli interessati partecipano alla gara parziale vuoi mediante lettera raccomandata o presentazione dell'offerta scritta presso l'organismo d'intervento contro ricevuta, vuoi mediante qualsiasi altra forma di telecomunicazione scritta.

L'offerta viene inoltrata all'organismo d'intervento che detiene i formaggi.

2. L'offerta indica:

a) il nome e l'indirizzo dell'offerente;

b) il numero della partita interessata;

c) il prezzo offerto per 100 kg di formaggi, escluse le imposte interne, franco magazzino, espresso in ecu;

d) eventuali dati supplementari, richiesti dalle condizioni di gara.

3. L'offerta è valida soltanto se:

a) riguarda almeno un'intera partita; qualora riguardi una pluralità di partite, essa si considera costituita da altrettante offerte quante sono le partite;

b) è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'offerente rinuncia a qualsiasi reclamo in merito alla qualità e alle caratteristiche del formaggio eventualmente aggiudicato;

c) è fornita la prova che, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'offerente ha costituito la cauzione di gara di cui all'articolo 9, paragrafo 1 per la gara parziale di cui trattasi.

4. Scaduto il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 5, l'offerta diviene irrevocabile.

Articolo 9

1. L'irrevocabilità dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e il pagamento del prezzo entro il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 2 costituiscono obbligazioni principali, il cui adempimento è garantito dalla costituzione di una cauzione di gara di 30 ECU per tonnellata.

2. La cauzione di gara è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

Articolo 10

1. Tenuto conto delle offerte pervenute per ciascuna gara parziale, e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, viene fissato un prezzo minimo di vendita per ciascuna categoria di formaggi.

Si può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

2. Ai sensi del presente regolamento, categoria di formaggi è una quantità di formaggio corrispondente a una o più partite aventi caratteristiche comuni.

Articolo 11

1. Se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo valido per la categoria di cui trattasi, l'offerta viene respinta.

2. Salvo il disposto del paragrafo 1, è aggiudicatario colui che offre il prezzo più elevato per la partita di cui trattasi. Qualora siano presentate più offerte allo stesso prezzo, l'organismo d'intervento procede come segue:

- suddivide la partita, previo accordo degli offerenti interessati,

- aggiudica la partita mediante sorteggio.

3. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasmissibili.

Articolo 12

1. Ogni offerente viene immediatamente informato dall'organismo d'intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara parziale.

2. L'aggiudicatario versa all'organismo d'intervento, prima del ritiro dei formaggi ed entro il termine di cui all'articolo 13, paragrafo 2, per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta.

3. Salvi i casi di forza maggiore, se l'aggiudicatario non esegue il tempestivo versamento di cui al paragrafo 2, il contratto di vendita è risolto per i quantitativi residui e la cauzione di gara è acquisita secondo l'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 13

1. Eseguito il versamento di cui all'articolo 12, paragrafo 2, l'organismo d'intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:

a) i numeri delle partite aggiudicate;

b) il deposito in cui tali partite sono immagazzinate;

c) il termine finale per il ritiro.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicatario prende in consegna i formaggi che gli sono stati aggiudicati. La presa in consegna può essere frazionata.

Salvi i casi di forza maggiore, se il formaggio non viene preso in consegna entro il termine di cui al primo comma, il magazzinaggio è a carico dell'aggiudicatario a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del termine.

Articolo 14

Se entro tre settimane dal prelievo l'aggiudicatario informa l'organismo d'intervento che il prodotto è inidoneo al consumo a causa di un vizio esistente al momento dell'ispezione precedente l'acquisto, ma non riconoscibile in tale momento, l'organismo d'intervento restituisce in tutto o in parte all'aggiudicatario il prezzo d'acquisto, purché le autorità competenti confermino l'esistenza del vizio e che il prodotto in questione sia restituito totalmente o parzialmente al competente organismo d'intervento.

Articolo 15

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il martedì di ciascuna settimana i quantitativi di formaggio usciti dall'ammasso durante la settimana precedente. »

3) All'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di formaggio è così fissato:

a) per il Grana Padano, 2,18 ECU/t al giorno;

b) per il Parmigiano Reggiano, 2,32 ECU/t al giorno. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 29.

(4) GU n. L 144 del 7. 6. 1990, pag. 17.

(5) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

(6) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.

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