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Document 31993R1571

    Regolamento (CEE) n. 1571/93 del Consiglio del 14 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

    GU L 154 del 25.6.1993, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/02/2009; abrog. impl. da 32008R0072

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1571/oj

    31993R1571

    Regolamento (CEE) n. 1571/93 del Consiglio del 14 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

    Gazzetta ufficiale n. L 154 del 25/06/1993 pag. 0046 - 0047
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0091
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0091


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1571/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione (2),

    visto il parere del Parlamento europeo (3),

    considerando che, per le misure d'intervento per le quali non è fissato un importo unitario nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, le norme di base del finanziamento comunitario sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1883/78 (4), in particolare per quanto concerne il metodo di calcolo degli importi da finanziare, il finanziamento delle spese derivanti dalla mobilizzazione dei fondi necessari per l'acquisto dei prodotti all'intervento, la rivalutazione delle scorte da riportare da un esercizio all'altro e il finanziamento delle spese derivanti dalle operazioni materiali di ammasso;

    considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 prevede che le spese per interessi sopportate dagli Stati membri nel mobilitare i fondi utilizzati per l'acquisto dei prodotti all'intervento pubblico siano finanziate dalla Comunità, secondo un tasso d'interesse uniforme;

    considerando che in uno Stato membro può verificarsi che il rifinanziamento necessario all'acquisto dei prodotti agricoli all'intervento pubblico sia possibile solo a tassi d'interesse sensibilmente superiori al tasso d'interesse uniforme;

    considerando che, qualora tale divario sia considerato eccessivo per uno Stato membro determinato, occorre prevedere l'applicazione di un meccanismo correttore di questo tipo di situazione;

    considerando che in questo caso la differenza tra il tasso particolarmente elevato corrisposto da uno Stato membro e il tasso d'interesse uniforme dovrebbe tuttavia restare parzialmente a carico dello Stato membro interessato allo scopo di spronarlo a cercare il mezzo di finanziamento meno costoso;

    considerando che questa modifica della regolamentazione deve essere effettuata per un periodo limitato e deve essere applicabile dall'inizio dell'esercizio finanziario in corso;

    considerando che la possibilità prevista dall'articolo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2050/88 (5) di fissare il tasso d'interesse uniforme ad un livello inferiore a quello rappresentativo costituisce l'applicazione del principio enunciato all'articolo 2, primo comma del regolamento finanziario della Comunità (6); che tale disposizione non deve più avere un periodo di applicazione limitato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 è modificato come segue:

    1. al secondo comma la parte di frase «per gli esercizi dal 1989 al 1992» è soppressa;

    2. è aggiunto il seguente terzo comma:

    «In deroga al primo comma, se il tasso d'interesse sopportato da uno Stato membro è superiore al doppio del tasso d'interesse uniforme, la Commissione può applicare, per gli esercizi dal 1993 al 1995, per il finanziamento delle spese d'interesse sostenute da questo Stato membro, il tasso d'interesse uniforme maggiorato della differenza tra il doppio di quest'ultimo e il tasso effettivo sopportato dallo Stato membro stesso.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile alle spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 1992.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. WESTH

    (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

    (2) GU n. C 57 del 27. 2. 1993, pag. 7.

    (3) Parere reso il 28 maggio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (4) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1).

    (5) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 6.

    (6) GU n. C 80 del 24. 3. 1991, pag. 1.

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