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Document 31993R1561
COUNCIL REGULATION (EEC) No 1561/93 of 14 June 1993 amending Regulation (EEC) No 2072/92 fixing the target price for milk and the invervention prices for butter, skimmed-milk powder and Grana Padano and Parmigiano Reggiano cheeses for two annual periods from 1 July 1993 to 30 June 1995
REGOLAMENTO (CEE) N. 1561/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2072/92 che fissa, per due periodi annuali dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1995, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d' intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano
REGOLAMENTO (CEE) N. 1561/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2072/92 che fissa, per due periodi annuali dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1995, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d' intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano
GU L 154 del 25.6.1993, p. 33–33
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(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995
REGOLAMENTO (CEE) N. 1561/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2072/92 che fissa, per due periodi annuali dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1995, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d' intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano
Gazzetta ufficiale n. L 154 del 25/06/1993 pag. 0033 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0084
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0084
REGOLAMENTO (CEE) N. 1561/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2072/92 che fissa, per due periodi annuali dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1995, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che, a seguito delle decisioni prese dal Consiglio nel quadro della riforma del settore del latte, l'analisi del mercato effettuata dalla Commissione evidenzia una situazione assai più preoccupante per le materie grasse del latte che non per le proteine del latte; che di conseguenza, è opportuno tentare di porre direttamente rimedio al problema dello squilibrio del mercato delle materie grasse del latte ed applicare dal 1o luglio 1993 un ribasso del 3 % del prezzo d'intervento del burro, modificando di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2072/92 (3), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2072/92 è modificato come segue: 1) L'articolo 1 è abrogato. 2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 2 Il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati come segue, ferma restando la possibilità di successivi adeguamenti: 1) Per il periodo dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1994: (ecu/100 kg) a) Prezzo indicativo del latte 26,40QT>«Articolo 2» b) Prezzo d'intervento: - Burro 284,00;» - Latte scremato in polvere 172,43;» - Formaggio grana padano: - dell'età di 30-60 giorni 372,05;» - dell'età di almeno 6 mesi 462,51;» - Formaggio parmigiano reggiano dell'età di almeno 6 mesi 511,37;» 2) Per il periodo dal 1o luglio 1994 al 30 giugno 1995: (ecu/100 kg) a) Prezzo indicativo del latte 26,13;» b) Prezzo d'intervento: - Burro 278,14;» - Latte scremato in polvere 172,43;» - Formaggio grana padano: - dell'età di 30-60 giorni 369,84;» - dell'età di almeno 6 mesi 460,18;» - Formaggio parmigiano reggiano dell'età di almeno 6 mesi 509,04» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993. Per il Consiglio Il Presidente B. WESTH (1) GU n. C 112 del 22. 4. 1993, pag. 11.(2) GU n. C 150 del 31. 5. 1993.(3) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 65.