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Document 31993R1508

REGOLAMENTO (CEE) N. 1508/93 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 5, 26 e 59 (numeri d' ordine 40.0050, 40.0260 e 40.0590), originari dell' India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

GU L 150 del 22.6.1993, pp. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1508/oj

31993R1508

REGOLAMENTO (CEE) N. 1508/93 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 5, 26 e 59 (numeri d' ordine 40.0050, 40.0260 e 40.0590), originari dell' India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 150 del 22/06/1993 pag. 0005 - 0006


REGOLAMENTO (CEE) N. 1508/93 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 5, 26 e 59 (numeri d'ordine 40.0050, 40.0260 e 40.0590), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte, per l'anno 1991, per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie 5, 26 e 59 (numeri d'ordine 40.0050, 40.0260 e 40.0590), originari dell'India, il massimale è fissato a 1 510 000, 3 950 000 pezzi e 310 tonnellate; che in data 29 marzo 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 25 giugno 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'India:

/* Tabelle: v. GUCE */

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

(2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

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