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Document 31993R1137
COMMISSION REGULATION (EEC) No 1137/93 of 7 May 1993 re-establishing the levying of customs duties on products falling within CN code 3904, originating in Brazil, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3831/90 apply
REGOLAMENTO (CEE) N. 1137/93 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dal codice NC 3904 originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
REGOLAMENTO (CEE) N. 1137/93 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dal codice NC 3904 originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
GU L 115 del 11.5.1993, p. 16–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
REGOLAMENTO (CEE) N. 1137/93 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dal codice NC 3904 originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 115 del 11/05/1993 pag. 0016 - 0016
REGOLAMENTO (CEE) N. 1137/93 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dal codice NC 3904 originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per i prodotti del codice NC 3904 originari del Brasile il massimale individuale è fissato a 5 513 000 ECU; che in data 10 marzo 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Brasile, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 14 maggio 1993 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile: /* Tabelle: v. GUCE */ Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1993. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.