Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1137

REGOLAMENTO (CEE) N. 1137/93 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dal codice NC 3904 originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

GU L 115 del 11.5.1993, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1137/oj

31993R1137

REGOLAMENTO (CEE) N. 1137/93 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dal codice NC 3904 originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 115 del 11/05/1993 pag. 0016 - 0016


REGOLAMENTO (CEE) N. 1137/93 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dal codice NC 3904 originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC 3904 originari del Brasile il massimale individuale è fissato a 5 513 000 ECU; che in data 10 marzo 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Brasile, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 14 maggio 1993 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile:

/* Tabelle: v. GUCE */

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Top