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Document 31993R1068

Regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo

GU L 108 del 1.5.1993, p. 106–113 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998; abrogato da 398R2808

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1068/oj

31993R1068

Regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo

Gazzetta ufficiale n. L 108 del 01/05/1993 pag. 0106 - 0113
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 49 pag. 0144
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 49 pag. 0144


REGOLAMENTO (CEE) N. 1068/93 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1993 recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 1, lettera d), l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 12,

considerando che è emersa la necessità di integrare e precisare alcuni punti del regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (2); che per agevolare l'applicazione del regime agromonetario è opportuno abrogare detto regolamento, riprendendone le pertinenti disposizioni, emendate ed integrate, in un analogo atto normativo;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92, sono utilizzati per convertire gli importi espressi in moneta di paesi terzi e servono per determinare i tassi di conversione agricoli delle monete degli Stati membri; che occorre precisare le pertinenti modalità di calcolo per le monete fluttuanti e in particolare per quelle dei paesi terzi il cui controvalore in ECU non è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

considerando che, per agevolare l'informazione degli operatori ed evitare pericoli di distorsione del mercato, è opportuno adeguare i tassi rappresentativi di mercato delle monete fluttuanti a date fisse, immediatamente successive a ciascun periodo di riferimento di base; che in caso di ingenti perturbazioni monetarie è tuttavia necessario che i tassi rappresentativi di mercato delle monete che fluttuano al di là di determinati limiti siano fissati rapidamente, basandosi su un breve periodo di riferimento;

considerando che, per garantire un'impostazione uniforme a livello comunitario e per semplificare la gestione amministrativa del regime degli scambi, i tassi stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1766/85 della Commissione, del 27 giugno 1985, relativo ai tassi di cambio da applicare per la determinazione del valore in dogana (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 593/91 (4), devono essere utilizzati dagli Stati membri per convertire direttamente in moneta nazionale gli importi espressi in monete di paesi terzi;

considerando che il tasso di conversione agricolo deve poter essere applicato quanto più rapidamente possibile dopo il periodo di riferimento in base al quale è stato calcolato, in modo da evitare pericoli di distorsione del mercato o il conseguimento di indebiti vantaggi economici; che il tasso di conversione agricolo applicabile all'inizio di un mese deve essere adeguato in modo da tener conto dell'andamento del tasso rappresentativo di mercato qualora sia stata registrata una cospicua evoluzione monetaria;

considerando che è utile indicare l'ordine degli adeguamenti dei tassi di conversione nei casi in cui intervengono simultaneamente, in assenza di un riallineamento monetario; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92, dev'essere innanzi tutto effettuato l'adeguamento del tasso di conversione agricolo di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo e quindi, eventualmente, quello indicato dal medesimo paragrafo 3, tenendo conto del periodo di riferimento di base; che successivamente la stessa priorità si applica tenendo conto dei risultati ottenuti e della deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

considerando che i dati relativi al mercato mondiale devono venir stabiliti, in ECU, a scadenze ravvicinate e con grande precisione; che per i pertinenti dati espressi in moneta nazionale degli Stati membri è quindi opportuno utilizzare un tasso di conversione agricolo specifico, uguale al tasso rappresentativo di mercato;

considerando che, in caso di riallineamento monetario, il periodo di riferimento assunto per stabilire i nuovi tassi di conversione agricoli delle monete fluttuanti dev'essere quanto più breve possibile, in modo da evitare movimenti speculativi di merci; che per modificare rapidamente i tassi di conversione agricoli è opportuno che la Commissione stabilisca i nuovi tassi dalle monete fisse, contestualmente a quelli delle monete fluttuanti, conformandosi agli smantellamenti minimi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92; che è d'uopo, nel rispetto delle finalità perseguite con l'introduzione del fattore di correzione, evitare le modifiche dei tassi di conversione agricoli dovute agli arrotondamenti operati nel calcolo del tasso rappresentativo di mercato delle monete fisse che rivalutano maggiormente;

considerando che è necessario stabilire i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli applicabili, in assenza di fissazione anticipata, dopo la scadenza delle misure transitorie di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione (5), ferme restando le precisazioni o le deroghe eventualmente previste dalle norme che disciplinano i settori interessati, tenendo conto dei criteri indicati all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92;

considerando che l'accettazione della dichiarazione in dogana rappresenta un adeguato fatto generatore per tutti i prezzi e gli importi applicati nel quadro degli scambi; che, nel caso dei prezzi e dei relativi importi, lo scopo economico è realizzato all'atto del pagamento o della presa in consegna del prodotto per le operazioni di acquisto o di vendita e il primo giorno del mese di cui trattasi per le operazioni di ritiro da parte delle associazioni di produttori; che per quanto riguarda gli aiuti per quantità di prodotto, subordinati in particolare ad una specifica utilizzazione del prodotto stesso, quale la trasformazione, la conservazione, il condizionamento o il consumo, lo scopo economico è realizzato quando il prodotto è preso in consegna dall'operatore qualificato e, eventualmente, quando ne sia accertata la specifica utilizzazione; che, per quanto riguarda gli aiuti all'ammasso privato, i prodotti non sono più disponibili sul mercato a decorrere dal primo giorno per il quale è concesso l'aiuto;

considerando che, per quanto riguarda gli aiuti concessi all'ettaro, lo scopo economico è realizzato al momento della raccolta, vale a dire in genere all'inizio della campagna di commercializzazione; che per gli aiuti di carattere strutturale finanziati esclusivamente dal FEAOG, sezione garanzia, occorre stabilire un fatto generatore analogo a quello determinato all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92;

considerando che, per gli importi non vincolati ai prezzi di mercato dei prodotti agricoli, la realizzazione del fatto generatore può essere stabilita ad una data da determinarsi in funzione del periodo nel corso del quale si svolge l'operazione; che è utile precisare che il fatto generatore applicabile per la rilevazione di prezzi o di offerte sul mercato interviene il giorno in cui sono applicabili tali prezzi od offerte; che per gli anticipi e le cauzioni il tasso di conversione agricolo deve approssimarsi a quello applicabile ai pertinenti prezzi o importi e deve essere noto all'atto del pagamento di detti anticipi e cauzioni;

considerando che, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3813/92, occorre stabilire una stretta relazione tra la domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo e quella dell'importo di cui trattasi in ECU; che, per evitare rischi di speculazione, è necessario limitare la validità del titolo recante fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, per la durata di tale fissazione anticipata, al territorio dello Stato membro che l'interessato stesso designa;

considerando che occorre indicare nelle diverse lingue della Comunità le diciture che devono figurare nei pertinenti documenti per segnalare la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo e il periodo di validità;

considerando che i tassi di conversione agricoli vengono determinati secondo norme molto precise che consentono di prevedere, con una certa approssimazione, i risultati prima di ciascuna fissazione dei tassi stessi; che per evitare rischi di speculazione è necessario adeguare il valore del tasso di conversione agricolo fissato in anticipo durante il periodo da cui ha origine il cambiamento di detto tasso; che, a norma del regolamento (CEE) n. 3813/92, per evitare forti distorsioni del mercato si deve fare in modo che non venga superato un determinato divario monetario ammissibile; che occorre quindi adeguare un tasso di conversione agricolo fissato in anticipo che determini un ampio divario monetario rispetto ai tassi vigenti;

considerando che la fissazione anticipata dei tassi di conversione agricoli può provocare rischi di speculazione in caso di forti oscillazioni dei tassi di cambio; che occorre pertanto prevedere la possibilità di sospendere eventualmente, con procedura urgente, la fissazione anticipata; che, dopo la sospensione della fissazione anticipata, una domanda può essere presentata a determinate condizioni e conformemente a quanto disposto negli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92 (7);

considerando che è utile precisare le modalità di calcolo del fattore di correzione da modificare in caso di riallineamento monetario e indicare le modalità di arrotondamento dei valori calcolati per determinare i tassi di conversione;

considerando che l'entrata in vigore del presente regolamento deve consentirne l'applicazione per il maggior numero possibile di settori a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94;

considerando che l'entrata in vigore del presente regolamento deve consentirne l'applicazione per il maggior numero possibile di settori a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94;

considerando che i competenti comitati di gestione non si sono pronunciati nel termine stabilito dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I Tassi rappresentativi di mercato

Articolo 1

1. I tassi di cambio in base ai quali sono determinati i tassi rappresentativi di mercato relativi alle monete fluttuanti sono i tassi quotidiani dell'ECU pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

2. Qualora il tasso di cambio dell'ECU rispetto alla moneta di un paese terzo non sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il tasso rappresentativo di mercato relativo alla moneta in questione è stabilito tenendo conto dei tassi di cambio che riflettono nel modo più fedele possibile il valore correntemente assunto da tale moneta nelle transazioni commerciali.

Articolo 2

1. Il tasso rappresentativo di mercato relativo ad una moneta fluttuante è calcolato in rapporto ai periodi di riferimento di base. Per periodi di riferimento di base si intendono i periodi che vanno dal 1o al 10, dall'11 al 20 e dal 21 all'ultimo giorno di ogni mese, eventualmente ridotti conformemente al disposto dei paragrafi 2 e 3.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati, per le monete fluttuanti, in funzione della media dei tassi dell'ECU di 3 giorni di quotazione consecutivi nel corso dei quali non sia intervenuto alcun riallineamento monetario, superi i 6 punti:

- il tasso rappresentativo di mercato di ciascuna delle monete di cui trattasi, per la quale esista un divario monetario superiore a 2 punti, è adeguato facendo riferimento ai 3 giorni di quotazione considerati,

e

- il periodo di riferimento di base di cui trattasi, per la moneta o le monete considerate, è adattato in modo da farlo iniziare il giorno successivo ai 3 giorni di quotazione di cui al primo trattino; la fine di questo periodo rimane immutata.

3. Nell'eventualità di un riallineamento monetario:

- il periodo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3813/92 corrisponde ai due giorni di quotazione successivi a quello del riallineamento,

e

- il pertinente periodo di riferimento di base è adattato in modo da farlo iniziare il giorno che segue di due giorni di quotazione di cui al primo trattino; la fine di questo periodo rimane immutata.

Articolo 3

Il tasso rappresentativo di mercato è utilizzato a decorrere dal giorno che segue il periodo sulla cui base è stato calcolato e sino alla fine del successivo periodo relativamente al quale può venir calcolato un nuovo tasso rappresentativo di mercato.

Articolo 4

In deroga alla normativa sull'utilizzazione del tasso rappresentativo di mercato, nel quadro dell'applicazione del regime degli scambi la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro di un importo espresso nella moneta nazionale di un paese terzo è effettuata dallo Stato membro interessato mediante il tasso di conversione applicabile per la determinazione del valore in dogana.

TITOLO II Tassi di conversione agricoli

Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 per quanto riguarda le misure finanziate dal FEAOG, sezione orientamento, i tassi di conversione agricoli delle monete fluttuanti sono determinati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 dello stesso regolamento, alla fine di ogni mese, in base all'ultimo periodo di riferimento del mese, di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. I tassi di conversione agricoli sono adeguati a norma dell'artiolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92, tenendo conto dei divari monetari con i tassi rappresentativi di mercato determinati in base ai periodi di riferimento di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

3. Ove le condizioni siano soddisfatte alla stessa data per più adeguamenti del tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante, si procede nel modo seguente:

a) anzitutto, gli adeguamenti si effettuano in base al tasso rappresentativo di mercato risultante dal periodo di riferimento di base,

- in applicazione del paragrafo 1, quindi

- in applicazione del paragrafo 2;

b) se del caso, gli adeguamenti si effettuano successivamente in base al tasso rappresentativo di mercato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 e applicato tenendo conto del tasso di conversione agricolo risultante dalle operazioni di cui alla lettera a),

- in applicazione del paragrafo 1, quindi

- in applicazione del paragrafo 2.

Articolo 6

Il tasso di conversione agricolo relativo ad una moneta fluttuante si applica a decorrere dal primo giorno che segue il periodo di riferimento sulla cui base il tasso stesso è stato determinato.

Articolo 7

Gli importi relativi ai dati del mercato mondiale ed espressi in moneta nazionale di uno Stato membro sono convertiti in ECU mediante l'applicazione di un tasso di conversione agricolo specifico, coincidente con il tasso rappresentativo di mercato.

Articolo 8

1. In caso di riallineamento monetario, la Commissione fissa:

- i tassi di conversione agricoli, con decorrenza degli effetti dal giorno successivo al periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, e

- il fattore di correzione, con decorrenza degli effetti dal giorno di quotazione successivo al riallineamento.

La fissazione di cui al primo comma, primo trattino, si effettua fatta salva la possibilità di decidere quanto prima un ulteriore smantellamento supplementare dei divari monetari, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3813/92. Qualora uno Stato membro ne faccia richiesta entro le ore 16,30 (ora di Bruxelles) del giorno di quotazione successivo al riallineamento, i comitati di gestione competenti sono consultati in proposito dal loro presidente il giorno di quotazione successivo.

2. Ove ricorra la situazione di cui al paragrafo 1, primo comma, il tasso di conversione agricolo determinato per ciascuna moneta fissa è:

- immutato se, dopo il riallineamento, il valore assoluto del divario monetario è inferiore o uguale a 0,5 punti, oppure

- pari al nuovo tasso rappresentativo di mercato se il riallineamento determina un divario di valore assoluto superiore a 0,5 punti ed inferiore o uguale a 4 punti, oppure

- stabilito in base ad un nuovo divario monetario avente valore assoluto di 2 punti se il riallineamento determina un divario il cui valore assoluto supera i 4 punti.

3. Tuttavia, il tasso di conversione agricolo resta immutato per tutte le monete la cui rivalutazione rispetto all'ECU determinata conformemente all'articolo 17 ed arrotondata alla seconda cifra decimale, è pari alla rivalutazione più elevata.

TITOLO III Fatti generatori dei tassi di conversione agricoli

Articolo 9

Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo è l'accettazione della dichiarazione in dogana per i prezzi e gli importi fissati in ECU dalla normativa comunitaria e da applicare nell'ambito degli scambi con i paesi terzi.

Articolo 10

1. Per i prezzi o, fatti salvi l'articolo 9 e il paragrafo 2 del presente articolo, per gli importi ad essi relativi

- fissati in ECU dalla normativa comunitaria, o

- stabiliti in ECU in sede di gara,

il fatto generatore del tasso di conversione agricolo

- per gli acquisti o le vendite, è costituito dalla presa in consegna della partita di prodotti di cui trattasi da parte dell'acquirente, ovvero dalla data in cui l'acquirente effettua il trasferimento dell'inizio del primo pagamento, ove esso sia precedente,

- per i ritiri di prodotti del settore ortofrutticolo o del settore della pesca, interviene il primo giorno del mese in cui è eseguita l'operazione di ritiro.

Ai sensi del presente regolamento, per gli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento, la presa in consegna corrisponde all'inizio della fornitura fisica della partita di cui trattasi ovvero, in mancanza di movimento fisico, dall'accettazione provvisoria dell'offerta del venditore.

2. Per gli aiuti concessi per quantitativo di prodotto commercializzato nonché per quelli concessi per quantitativo di prodotto da utilizzare in maniera specifica, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo è costituito dal primo atto che:

- è tale da garantire che ai prodotti di cui trattasi è riservata una destinazione conforme e costituisce una condizione obbligatoria per la concessione dell'aiuto, e

- interviene tra la data in cui il pertinente operatore prende in consegna tali prodotti e, se del caso, la data della loro utilizzazione specifica.

3. Per gli aiuti all'ammasso privato, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo interviene il primo giorno per il quale è concesso l'aiuto, previsto a titolo di uno stesso contratto.

Articolo 11

1. Per gli aiuti all'ettaro, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo interviene all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l'aiuto.

2. Per gli importi a vocazione strutturale o ambientale, concessi in particolare per la protezione dell'ambiente, il pensionamento anticipato o le operazioni di imboschimento, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo interviene il 1o gennaio dell'anno nel corso del quale è adottata la decisione di concedere l'aiuto.

Tuttavia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92, qualora conformemente alla normativa comunitaria il pagamento degli importi di cui al primo comma sia ripartito su più anni, le rate annuali sono convertite mediante i tassi di conversione agricoli applicabili il 1o gennaio dell'anno per il quale è corrisposta la rata rispettiva.

Articolo 12

1. Per le spese di trasporto, di trasformazione o - fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3 - di magazzinaggio nonché per gli importi assegnati per studi o azioni promozionali, stabiliti mediante gara, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo interviene l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

2. Per il rilevamento sul mercato di importi, prezzi o offerte, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo interviene il giorno in riferimento al quale viene rilevato l'importo, il prezzo o l'offerta.

3. Per gli anticipi:

a) il fatto generatore del tasso di conversione agricolo

- è quello applicabile per il prezzo o l'importo oggetto dell'anticipo, nel caso in cui al momento del pagamento dell'anticipo tale fatto generatore sia già intervenuto, o

- interviene il giorno della fissazione in ECU dell'anticipo o - in mancanza di tale fissazione - quello del pagamento dell'anticipo, negli altri casi;

b) quando il tasso di conversione agricolo applicabile per il prezzo o l'importo di cui trattasi è fissato in anticipo, non si applicano gli adeguamenti di cui all'articolo 15;

c) il fatto generatore del tasso di conversione agricolo si applica fatta salva l'applicazione, all'intero prezzo o importo considerato, del fatto generatore stabilito per tale prezzo o importo.

4. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per le cauzioni, relativamente a ciascuna operazione particolare:

- per quanto riguarda gli anticipi, è quello definito per l'importo dell'anticipo qualora, al momento del pagamento della cauzione, esso sia già intervenuto,

- per quanto riguarda le offerte presentate nell'ambito di gare, interviene il giorno della presentazione dell'offerta,

- per quanto riguarda l'esecuzione delle offerte, interviene alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte,

- negli altri casi, interviene alla decorrenza degli effetti della cauzione.

TITOLO IV Fissazione anticipata dei tassi di conversione agricoli

Articolo 13

1. Il tasso di conversione agricolo è fissato in anticipo, alle condizioni stabilite dall'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3813/92, su domanda dell'interessato se quest'ultima è presentata contemporaneamente:

- alla domanda di titolo, o di documento equivalente, che preveda la fissazione anticipata dell'importo di cui trattasi, in ECU,

oppure, se del caso,

- all'offerta presentata nell'ambito di una gara.

Nel caso di una gara, la domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo è presa in considerazione subordinatamente all'accettazione, totale o parziale, dell'offerta.

2. Il periodo di validità della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo è lo stesso della fissazione anticipata dell'importo in ECU di cui trattasi o dell'aggiudicazione dell'offerta. Tuttavia il periodo di validità del tasso di conversione agricolo è limitato al termine del terzo mese successivo al mese della fissazione anticipata di tale tasso, senza pregiudizio del periodo di validità dell'importo in ECU di cui trattasi.

Una volta scaduta la validità della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'importo di cui trattasi è quello stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3813/92.

3. Durante il periodo di validità della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, il titolo, o il documento equivalente, è valido esclusivamente nello Stato membro che il richiedente indica al momento in cui presenta la domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo.

Articolo 14

1. Se viene richiesta la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, la domanda di titolo o di documento equivalente, ovvero l'offerta, recano una delle diciture seguenti:

- « Fijación anticipada del tipo de conversión agrario »

- « Forudfastsaettelse af landbrugsomregningskursen »

- « Vorausfestsetzung des landwirtschaftlichen Umrechnungskurses »

- « Prokathorismos tis georgikis isotimias »

- « Advance fixing of the agricultural conversion rate »

- « Fixation à l'avance du taux de conversion agricole »

- « Fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo »

- « Vaststelling vooraf van de landbouwomrekeningskoers »

- « Fixaçao antecipada da taxa de conversao agrícola ».

La domanda reca inoltre l'indicazione dello Stato membro in cui il titolo sarà utilizzato.

2. Il titolo o il documento equivalente, ovvero la dichiarazione di aggiudicazione dell'offerta, recano una delle diciture seguenti:

- « Hasta el . . . (último día de validez de la fijación anticipada del tipo de conversión agrario):

- Tipo de conversión agrario fijado por anticipado el . . . (fecha de la fijación anticipada), el cual se ajustará, en su caso.

- Certificado válido únicamente en . . . (Estado miembro designado por el solicitante) »

- « Indtil den . . . (datoen for udloebet af gyldighedsperioden for landbrugsomregningskursens forudfastsaettelse):

- Landbrugsomregningskurs forudfastsat den . . . (dato for forudfastsaettelsen) justeres eventuelt.

- Licens gyldig i . . . (den medlemsstat, der er angivet af ansoegeren) »

- « Gueltig bis . . . (Datum des Endes der Gueltigkeitsdauer der Vorausfestsetzung des landwirtschaftlichen Umrechnungskurses):

- Am . . . (Vorausfestsetzungsdatum) im voraus festgesetzter landwirtschaftlicher Umrechnungskurs; muss gegebenenfalls angepasst werden.

- Lizenz gilt nur in . . . (vom Antragsteller angegebener Mitgliedstaat) »

- « Eos . . . (imerominia lixeos tis ischyos toy prokathorismoy tis georgikis isotimias):

- Georgiki isotimia prokathorizomeni stis . . . (imerominia prokathorismoy), poy endechetai na anaprosarmostei,

- Pistopoiitiko poy ischyei sto . . . (kratos melos ypodeiknyomeno apo ton aitoynta) »

- « Until . . . (date of end of validity of the advance fixing of the agricultural conversion rate):

- Agricultural conversion rate fixed in advance on . . . (date of advance fixing), to be adjusted as appropriate;

- Certificate valid only in . . . (Member State designated by the applicant) »

- « Jusqu'au . . . (date de la fin de validité de la préfixation du taux de conversion agricole):

- taux de conversion agricole fixé à l'avance le . . . (date de préfixation), à ajuster éventuellement,

- validité du certificat limité à . . . (État membre désigné par le demandeur) »

- « Fino a . . . (data di scadenza della validità della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo):

- tasso di conversione agricolo fissato in anticipo il . . . (data della fissazione anticipata), da modificarsi se del caso;

- validità del titolo limitata a . . . (Stato membro designato dal richiedente) »

- « Tot en met . . . (einddatum van de geldigheidsduur van de vaststelling vooraf van de landbouwomrekeningskoers):

- Landbouwomrekeningskoers vooraf vastgesteld op . . . (datum van de vaststelling vooraf), eventueel aan te passen;

- Certificaat slechts geldig in . . . (door de aanvrager opgegeven Lid-Staat) »

- « Até . . . (prazo de validade da prefixaçao da taxa de conversao agrícola):

- Taxa de conversao agrícola fixada antecipadamente em . . . (data de prefixaçao), a ajustar eventualmente,

- Validade do certificado limitada a . . . (Estado-membro designado pelo requerente) ».

Articolo 15

1. In caso di modifica del tasso di conversione agricolo di una moneta fissa conformemente all'articolo 8, il tasso fissato in anticipo per la stessa moneta, dopo il giorno del riallineamento e prima di quello dell'entrata in applicazione del nuovo tasso di conversione agricolo, è adeguato in modo da essere sostituito da quest'ultimo.

2. In caso di modifica del tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante, il tasso fissato in anticipo per la stessa moneta nel periodo di riferimento preso come base per determinare il nuovo tasso di conversione agricolo è adeguato in modo da essere sostituito da tale nuovo tasso a decorrere dalla data in cui lo stesso diventa applicabile.

3. Qualora il valore assoluto del divario monetario tra il tasso di conversione agricolo fissato in anticipo, eventualmente adeguato conformemente ai paragrafi 1 e 2, e il tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3813/92 superi i quattro punti, il tasso di conversione agricolo fissato in anticipo è adeguato in modo da essere ravvicinato al tasso in vigore, fino ad ottenere un divario di quattro punti con quest'ultimo.

Articolo 16

1. Se dall'esame della situazione monetaria o del mercato emerge che l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo provoca o rischia di provocare difficoltà, si può decidere di sospendere l'applicazione di dette norme per i prodotti considerati, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3813/92.

2. In caso di estrema urgenza, la Commissione, previo esame della situazione in base a tutti gli elementi informativi di cui dispone, può decidere di sospendere la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo per un massimo di 3 giorni di quotazione.

3. Durante il periodo di sospensione della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, le domande di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo sono irricevibili.

Non sono soggette alla decisione di sospensione le domande di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo presentate prima della sospensione della fissazione anticipata.

4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le domande di titoli o di documenti equivalenti, né le presentazioni di offerte, che prevedono la fissazione anticipata dei relativi importi in ECU.

Articolo 17

1. Per una moneta alla quale si applica la sospensione di cui all'articolo 16, possono essere presentate domande di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo nei sette giorni che seguono la fine del periodo di sospensione per quanto riguarda gli importi fissati in anticipo in ECU nello stesso periodo.

2. La domanda di fissazione anticipata concerne il tasso di conversione agricolo applicabile il giorno in cui essa viene presentata all'organismo presso cui è stata in precedenza inoltrata la domanda di titolo, di documento equivalente o l'offerta recante fissazione anticipata dell'importo in ECU. La domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo è corredata degli originali dei titoli, documenti equivalenti o dichiarazioni di aggiudicazione rilasciati per gli importi di cui trattasi.

Le disposizioni dell'articolo 13, dell'articolo 14, paragrafo 1 e dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88 si applicano alla domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo.

3. L'organismo di cui al paragrafo 2 ritira gli originali dei documenti che accompagnano la domanda di fissazione anticipata e consegna all'interessato un documento sostitutivo. In tale documento figurano la dicitura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, nonché le indicazioni e le diciture riportate nel documento originale sostituito e un riferimento al numero di detto documento originale.

Esso viene rilasciato per una quantità di prodotto che, maggiorata della tolleranza, corrisponda alla quantità disponibile indicata nel documento sostituito.

TITOLO V Disposizioni generali

Articolo 18

1. Per il calcolo del fattore di correzione, la rivalutazione rispetto all'ECU è determinata con riferimento alla percentuale del precedente tasso centrale per la moneta di cui trattasi, che rappresenta la differenza tra detto tasso e il nuovo tasso centrale.

2. Il fattore di correzione viene stabilito, con sei decimali, dividendo il tasso rappresentativo di mercato della moneta fissa che ha subito la rivalutazione più forte per il nuovo tasso centrale dell'ECU rispetto alla stessa moneta.

Articolo 19

Ai sensi del presente regolamento, per giorno di quotazione si intende qualsiasi giorno, escluso il 31 dicembre, per il quale la Commissione fissa un tasso di cambio dell'ECU.

Articolo 20

Gli importi delle offerte presentate nell'ambito di gare organizzate in forza di atti relativi alla politica agraria comune, ad eccezione degli importi attinenti al finanziamento comunitario del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, devono essere espressi in ECU.

Articolo 21

1. I divari monetari sono calcolati fino alla terza cifra decimale, eventualmente arrotondata.

I tassi rappresentativi di mercato e i tassi di conversione agricoli sono fissati con sei cifre significative, arrotondando eventualmente la sesta di tali cifre.

2. Ai sensi del presente regolamento per cifre significative si intendono:

- tutte le cifre, nel caso di un numero il cui valore assoluto sia pari o superiore a 1, e

- tutti i decimali a partire dal primo decimale diverso da zero, negli altri casi.

Gli arrotondamenti di cui al presente articolo si effettuano aumentando la cifra di cui trattasi di un'unità se la cifra seguente è superiore o uguale a 5, lasciandola immutata negli altri casi.

Articolo 22

Il regolamento (CEE) n. 3819/92 è abrogato.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, gli articoli da 9 a 12 si applicano a decorrere:

- dal 1o gennaio 1993 per gli importi di cui ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (8), (CEE) n. 2079/92 (9) e (CEE) n. 2080/92 (10);

- dal 1o luglio 1993 per i prodotti o importi diversi da quelli di cui al primo trattino, per i quali non esiste una campagna di commercializzazione;

- dall'inizio della campagna di commercializzazione 1994-95 per i prodotti dei settori delle carni ovine e caprine, dei prodotti della pesca, dei pomodori, dei cetrioli, degli zucchini e delle melanzane;

- dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94 per gli altri prodotti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

(3) GU n. L 168 del 26. 6. 1985, pag. 21.

(4) GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 14.

(5) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

(6) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(7) GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.

(8) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.

(9) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 91.

(10) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96.

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