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Document 31993R1013

Regolamento (CEE) n. 1013/93 del Consiglio, del 26 aprile 1993, che modifica il regime autonomo d' importazione dei prodotti originari della Bulgaria e della Romania

GU L 105 del 30.4.1993, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/03/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1013/oj

31993R1013

Regolamento (CEE) n. 1013/93 del Consiglio, del 26 aprile 1993, che modifica il regime autonomo d' importazione dei prodotti originari della Bulgaria e della Romania

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 30/04/1993 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CEE) N. 1013/93 DEL CONSIGLIO del 26 aprile 1993 che modifica il regime autonomo d'importazione dei prodotti originari della Bulgaria e della Romania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello della Comunità (1), è applicabile alle importazioni dei prodotti originari, tra l'altro, della Bulgaria e della Romania;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dei paesi a commercio di Stato (2), le importazioni dei prodotti indicati in allegato al regolamento stesso non sono soggetti ad alcuna restrizione quantitativa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (3), definisce il regime per le importazioni originarie di paesi diversi da quelli elencati nei regolamenti (CEE) n. 1765/82 e (CEE) n. 3420/83;

considerando che la Comunità ha firmato accordi europei intesi a creare un'associazione con la Bulgaria e con la Romania, paesi che hanno dato avvio a un importante programma di riforme economiche volte a garantire la loro transizione verso un'economia di mercato;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore degli accordi di associazione, entreranno in vigore accordi intermedi che riprendono, in particolare, le disposizioni commerciali;

considerando che di conseguenza è necessario che, a decorrere dall'entrata in vigore dei suddetti accordi intermedi, i paesi in questione escano dal campo d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3420/83 e (CEE) n. 1765/82 ed entrino nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 288/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Bulgaria e la Romania sono ritirate dall'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3420/83 e all'allegato del regolamento (CEE) n. 1765/82 alla data di entrata in vigore degli accordi intermedi per il commercio e le misure di accompagnamento, conclusi rispettivamente tra questi paesi e la Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

(1) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2456/92 (GU n. L 252 del 31. 8. 1992, pag. 1).

(2) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 848/92 (GU n. L 89 del 4. 4. 1992, pag. 1).

(3) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2875/92 (GU n. L 287 del 2. 10. 1992, pag. 1).

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