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Document 31993R0784
Commission Regulation (EEC) No 784/93 of 31 March 1993 amending Regulation (EEC) No 3824/92 amending the prices and amounts fixed in ecus as a result of the monetary realignment of September and November 1992
Regolamento (CEE) n. 784/93 della Commissione, del 31 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3824/92 che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre 1992
Regolamento (CEE) n. 784/93 della Commissione, del 31 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3824/92 che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre 1992
GU L 79 del 1.4.1993, p. 54–54
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
In force
Regolamento (CEE) n. 784/93 della Commissione, del 31 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3824/92 che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre 1992
Gazzetta ufficiale n. L 079 del 01/04/1993 pag. 0054 - 0054
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 49 pag. 0043
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 49 pag. 0043
REGOLAMENTO (CEE) N. 784/93 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3824/92 che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre 1992 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 12 e l'articolo 13, paragrafo 1, considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (2), ha stabilito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario in vigore a partire dal 1o gennaio 1993 con quelle applicabili prima di tale data; considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione (3) ha stabilito l'elenco dei prezzi degli importi in ecu da adeguare a seguito dei riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre del 1992; che è opportuno adattarne il testo per tener conto del riallineamento intervenuto il 30 gennaio 1993 e del coefficiente di riduzione dei prezzi agricoli fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione (4); considerando che, da un esame successivo del regolamento (CEE) n. 3824/93, è stata rilevata un'omissione nel settore del tabacco; considerando che i comitati di gestione interessati non si sono pronunciati nel termine stabilito dal loro presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3824/92 è modificato come segue: 1) Il titolo è sostituito dal seguente: « che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari ». 2) All'articolo 1, i termini « articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3387/92 » sono sostituiti dai termini « articolo 1 del regolamento (CEE) n. 537/93 ». 3) All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma: « Per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine, del settore della pesca, per i pomodori, i cetrioli, le zucchine e le melanzane esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1994/95. » 4) Nell'allegato, rubrica « 7. Altri prodotti vegetali », è aggiunto il seguente punto 7.6 bis per il settore del tabacco: « 7.6 bis Premio e importi supplementari di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU n. L 215 del 30 luglio 1992, pag. 70). » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22. (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29. (4) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.