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Document 31993R0578
Council Regulation (EEC) No 578/93 of 8 March 1993 establishing ceilings and Community surveillance for imports of certain products originating in Malta (1993)
Regolamento (CEE) n. 578/93 del Consiglio, dell' 8 marzo 1993, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (1993)
Regolamento (CEE) n. 578/93 del Consiglio, dell' 8 marzo 1993, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (1993)
GU L 61 del 13.3.1993, pp. 8–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
Regolamento (CEE) n. 578/93 del Consiglio, dell' 8 marzo 1993, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (1993)
Gazzetta ufficiale n. L 061 del 13/03/1993 pag. 0008 - 0014
REGOLAMENTO (CEE) N. 578/93 DEL CONSIGLIO dell'8 marzo 1993 che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (1993) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (1), completato dal protocollo addizionale (2), dal protocollo supplementare (3) e dal protocollo che proroga la prima tappa del suddetto accordo (4), prevede, all'articolo 2 dell'allegato I, l'abolizione totale dei dazi doganali per i prodotti cui esso si applica; che, tuttavia, per un certo numero di prodotti il beneficio dell'esenzione dai dazi è limitato a massimali oltre i quali possono essere ripristinati i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi; considerando che occorre pertanto stabilire i massimali che devono essere applicati nel 1993; che l'applicazione di massimali necessita di un sistema di sorveglianza relativa all'importazione di questi prodotti originari di Malta; considerando che, in adempimento dei suoi impegni internazionali, spetta alla Comunità decidere la fissazione dei suddetti massimali ed instaurare un sistema di sorveglianza che permetta ai servizi della Commissione di essere regolarmente informati sull'andamento delle importazioni dei prodotti suindicati; considerando che, per assicurare l'efficacia del suddetto sistema di sorveglianza, gli Stati membri devono comunque procedere alla imputazione ai massimali delle importazioni dei prodotti in questione a mano a mano che questi prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica; che questa modalità di gestione deve prevedere la possibilità di ripristino del dazio applicabile dal momento in cui i suindicati massimali vengono raggiunti a livello comunitario; considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare seguire lo stato d'imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri; che questa collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le misure idonee a ripristinare i dazi delle tariffe doganali allorché uno dei detti massimali sia stato raggiunto, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1993, le importazioni nella Comunità dei prodotti originari di Malta, enumerati nell'allegato sono sottoposte a massimali annui ed a sorveglianza comunitaria. La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i codici corrispondenti della nomenclatura combinata e i livelli dei massimali sono indicati in allegato. 2. Le imputazioni ai massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati da una dichiarazione d'immissione in libera pratica e da un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme contenute nel protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al procotollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (5). Una merce può essere imputata al massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ripristinata la riscossione dei dazi doganali. Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite dai commi precedenti. Con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 4, gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite. 3. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione può stabilire, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, i prospetti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. Articolo 2 Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la Commissione prende tutte le misure idonee in stretta collaborazione con gli Stati membri. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 1993. Per il Consiglio Il Presidente N. HELVEG PETERSEN (1) GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 2. (2) GU n. L 304 del 29. 11. 1977, pag. 2. (3) GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 2. (4) GU n. L 116 del 9. 5. 1991, pag. 67. (5) GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 3. ALLEGATO Elenco dei prodotti la cui importazione è sottoposta a massimali nel 1993 /* Tabelle: v. GUCE */ Codici Taric /* Tabelle: v. GUCE */