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Document 31993R0267

    Regolamento (CEE) n. 267/93 della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativo alla vendita alle industrie della distillazione a un prezzo fissato in anticipo di fichi secchi non trasformati del raccolto 1991

    GU L 30 del 6.2.1993, p. 51–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/267/oj

    31993R0267

    Regolamento (CEE) n. 267/93 della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativo alla vendita alle industrie della distillazione a un prezzo fissato in anticipo di fichi secchi non trasformati del raccolto 1991

    Gazzetta ufficiale n. L 030 del 06/02/1993 pag. 0051 - 0052


    REGOLAMENTO (CEE) N. 267/93 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 1993 relativo alla vendita alle industrie della distillazione a un prezzo fissato in anticipo di fichi secchi non trasformati del raccolto 1991

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 7,

    visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

    considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3601/90 (6), i prodotti destinati ad usi specifici sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/85 della Commissione, del 21 giugno 1985, relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di fichi secchi non trasformati destinati alla fabbricazione dell'alcole (7), stabilisce che i fichi secchi non trasformati possono essere venduti alle industrie della distillazione ad un prezzo fissato in anticipo;

    considerando che l'organismo ammassatore greco detiene circa 786 t di fichi secchi non trasformati del raccolto 1991, che tali prodotti non possono essere smerciati per il consumo umano diretto; che tali prodotti devono essere offerti all'industria per la distillazione;

    considerando che il prezzo di vendita dovrebbe essere fissato in modo da evitare perturbazioni del mercato comunitario dell'alcole e delle bevande alcoliche;

    considerando che l'importo della garanzia di trasformazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1707/85 deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo normale del mercato per i fichi secchi e il prezzo di vendita fissato dal presente regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. L'organismo ammassatore greco procede alla vendita di fichi secchi non trasformati del raccolto 1991 alle industrie della distillazione in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85 e del regolamento (CEE) n. 1707/85 ad un prezzo fissato a 2,35 ECU/100 kg netti.

    2. La garanzia di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1707/85 è fissata a 8 ECU/100 kg netti.

    Articolo 2

    1. Le domande di acquisto devono essere presentate all'organismo ammassatore greco Sykiki, presso la sede centrale dell'IDAGEP, Odos Acharnon 241, Atene, Grecia, per prodotti detenuti dal suddetto organismo.

    2. Informazioni per quanto concerne le quantità ed i luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati sono fornite dall'organismo ammassatore greco Sykiki, Odos Kritis 13, Kalamata, Grecia.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

    (2) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

    (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

    (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

    (5) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

    (6) GU n. L 350 del 14. 2. 1990, pag. 54.

    (7) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 38.

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